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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02747/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 310, c.p.p., annullava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, in data 9.12.2020, aveva applicato, ai sensi dell'art. 289, c.p.p., la misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici o servizi per la durata di tre mesi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di direttore generale dell'A.O.U.C.

Policlinico di Bari, in quanto gravemente indiziato dei reati ex artt. 110, 328 e 586, c.p., di cui ai capi b); e); f); g); h) dell'imputazione provvisoria. a.

Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione agli artt. 309, co. 1, e 310, co. 2, c.p.p.; 2) violazione di legge, in relazione all'art. 328, c.p. e all'art. 273, c.p.p., in uno al travisamento del fatto e delle prove; 3) violazione del disposto degli artt. 40, co. 1, e 41, co. 2, c.p., in relazione all'art. 586, c.p. e difetto di motivazione con riferimento all'esclusione della legionella quale causa della morte dei pazienti.

S. Con memoria del 24.2.2021 il Migliore si oppone all'accoglimento del ricorso, chiedendo che venga dichiarato inammissibile o rigettato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., che pone una regola generale in tema di impugnazioni, quindi applicabile anche in caso di ricorso per cassazione, secondo cui l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non ha interesse.

Ed invero, in tema di misure interdittive, non sussiste nessun interesse all'impugnazione avverso il provvedimento applicativo qualora la misura, per qualunque ragione, abbia perso "medio tempore" efficacia, come nel caso in esame, in cui l'interdizione dai pubblici uffici o servizi è stata disposta, con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari del 9.12.2020, per la durata di soli tre mesi, ad oggi ampiamente decorsi, con conseguente caducazione della menzionata misura interdittiva, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 308, co. 2, c.p.p., alla luce del quale le misure interdittive perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza.

Tale orientamento interpretativo, pacificamente affermato in passato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez.

VI, 23.2.1999, n. 728), non poteva essere più condiviso dopo l'intervento del Legislatore, che, con l'art. 3 della

I. 20 febbraio 2006, n. 46, inseriva nell'art. 405, c.p.p., il comma 1 bis, secondo cui "il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini".

In tal modo, nonostante la perdita di efficacia della misura interdittiva, permaneva pur sempre un interesse dell'indagato (e astrattamente anche del pubblico ministero) ad una pronuncia sulla esistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza da parte della Corte di Cassazione, per l'obbligo di formulare la richiesta di archiviazione che incombeva sull'organo della pubblica accusa ove il ricorrente avesse ottenuto una pronunzia a lui favorevole sulla insussistenza dei gravi indizi di col pevol ezza.

Il quadro normativo, tuttavia, in seguito all'intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 121 del 2009, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 405, co. 1 bis, c.p.p., si è modificato con un "ritorno al passato", rendendo nuovamente operante il principio della carenza di interesse all'impugnazione quando la misura interdittiva abbia, nel frattempo, perso efficacia.

In tema di impugnazioni, infatti, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Rv. 269199).

Risultato, nel caso in esame, non conseguibile in alcun modo dal pubblico ministero ricorrente, stante la perdita di efficacia della misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, che, proprio perché ormai caducata, non potrebbe essere mantenuta in vita anche nel caso in cui l'impugnazione venisse accolta (altra questione è quella della rinnovazione della misura interdittiva divenuta inefficace per decorrenza dei termini previsti dall'art. 308, co. 2, c.p.p., che la medesima disposizione normativa consente solo per esigenze probatorie e la cui adozione compete esclusivamente al giudice procedente).

Su tale approdo interpretativo, del resto, è da tempo attestata la giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, c.p.p., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (cfr., Cass., Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 268990, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, i-L 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010).

In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorché eventualmente rimasta ineseguita (cfr. Cass., Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Rv. 270674).

Principi, quelli ora richiamati, la cui applicazione è stata affermata anche con riferimento alle misure interdittive, la cui sopravvenuta estinzione o la perdita di efficacia, nel corso del procedimento di gravame, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione e la conseguente inammissibilità della stessa (cfr. Cass., Sez. 6, n. 24637 del 21/04/2006, Rv. 234734; Cass., Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Rv. 271548).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma il 6.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 310, c.p.p., annullava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, in data 9.12.2020, aveva applicato, ai sensi dell'art. 289, c.p.p., la misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici o servizi per la durata di tre mesi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di direttore generale dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari, in quanto gravemente indiziato dei reati ex artt. 110, 328 e 586, c.p., di cui ai capi b); e); f); g); h) dell'imputazione provvisoria. a. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione agli artt. 309, co. 1, e 310, co. 2, c.p.p.; 2) violazione di legge, in relazione all'art. 328, c.p. e all'art. 273, c.p.p., in uno al travisamento del fatto e delle prove; 3) violazione del disposto degli artt. 40, co. 1, e 41, co. 2, c.p., in relazione all'art. 586, c.p. e difetto di motivazione con riferimento all'esclusione della legionella quale causa della morte dei pazienti. S. Con memoria del 24.2.2021 il Migliore si oppone all'accoglimento del ricorso, chiedendo che venga dichiarato inammissibile o rigettato. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., che pone una regola generale in tema di impugnazioni, quindi applicabile anche in caso di ricorso per cassazione, secondo cui l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non ha interesse. Ed invero, in tema di misure interdittive, non sussiste nessun interesse all'impugnazione avverso il provvedimento applicativo qualora la misura, per qualunque ragione, abbia perso "medio tempore" efficacia, come nel caso in esame, in cui l'interdizione dai pubblici uffici o servizi è stata disposta, con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari del 9.12.2020, per la durata di soli tre mesi, ad oggi ampiamente decorsi, con conseguente caducazione della menzionata misura interdittiva, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 308, co. 2, c.p.p., alla luce del quale le misure interdittive perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. Tale orientamento interpretativo, pacificamente affermato in passato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, 23.2.1999, n. 728), non poteva essere più condiviso dopo l'intervento del Legislatore, che, con l'art. 3 della I. 20 febbraio 2006, n. 46, inseriva nell'art. 405, c.p.p., il comma 1 bis, secondo cui "il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini". In tal modo, nonostante la perdita di efficacia della misura interdittiva, permaneva pur sempre un interesse dell'indagato (e astrattamente anche del pubblico ministero) ad una pronuncia sulla esistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza da parte della Corte di Cassazione, per l'obbligo di formulare la richiesta di archiviazione che incombeva sull'organo della pubblica accusa ove il ricorrente avesse ottenuto una pronunzia a lui favorevole sulla insussistenza dei gravi indizi di col pevol ezza. Il quadro normativo, tuttavia, in seguito all'intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 121 del 2009, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 405, co. 1 bis, c.p.p., si è modificato con un "ritorno al passato", rendendo nuovamente operante il principio della carenza di interesse all'impugnazione quando la misura interdittiva abbia, nel frattempo, perso efficacia. In tema di impugnazioni, infatti, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Rv. 269199). Risultato, nel caso in esame, non conseguibile in alcun modo dal pubblico ministero ricorrente, stante la perdita di efficacia della misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, che, proprio perché ormai caducata, non potrebbe essere mantenuta in vita anche nel caso in cui l'impugnazione venisse accolta (altra questione è quella della rinnovazione della misura interdittiva divenuta inefficace per decorrenza dei termini previsti dall'art. 308, co. 2, c.p.p., che la medesima disposizione normativa consente solo per esigenze probatorie e la cui adozione compete esclusivamente al giudice procedente). Su tale approdo interpretativo, del resto, è da tempo attestata la giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, c.p.p., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (cfr., Cass., Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 268990, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, i-L 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010). In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorché eventualmente rimasta ineseguita (cfr. Cass., Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Rv. 270674). Principi, quelli ora richiamati, la cui applicazione è stata affermata anche con riferimento alle misure interdittive, la cui sopravvenuta estinzione o la perdita di efficacia, nel corso del procedimento di gravame, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione e la conseguente inammissibilità della stessa (cfr. Cass., Sez. 6, n. 24637 del 21/04/2006, Rv. 234734; Cass., Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Rv. 271548). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma il 6.