Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10072/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2087 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2087del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: NTNLCN 60A26 D592V) ANTONUCCI Fausto (C.F.: NTNFST 65L15 D592H) ANTONUCCI Manuela(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74R46 E243P ) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luciano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A07 D763M) [OSCURATO:PERSONA] Gabriella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A59 D763R) CAMPANELLA Maria(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32L66 D763D) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DLRVCN 57P06 D763 G ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 969/2020, pubblicatain data 30 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, Almo, Fausto, Luciano e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso un’ordinanza collegiale dal emessa Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 in sede di reclamo possessorio ed il conseguente atto di precetto loro intimato da [OSCURATO:PERSONA], nonché Luciano e [OSCURATO:PERSONA], contestualmente chiedendo che venisse dichiarata di loro proprietà un’area di terreno, la decadenza delle controparti dall’azione possessoria, la condanna di queste ultime al risarcimento dei danni ed alle spese, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Ledomande sono state in parte dichiarate inammissibili ed in parte rigettate dal Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona.

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], Luciano e [OSCURATO:PERSONA] , anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi.

Resistonocon controricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché Luciano e [OSCURATO:PERSONA].

È stat a disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. ; violazione manifestadegli artt.669 bis e segg. (terdecies), 703, 75, 83,35, 36, 39, 51, 52, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 101, 102, 105, 112, 113, 114, 115, 116, 156 e segg. ( 1 58, 159, 160, 161, 162) 168 bis, 174, 474, 615,619, 669 septies, ecc., c.p.c. e 2, 1168 o 1170 c.c.; come sopra e sotto agli atti argomentati; violazione manifesta degli artt. cit. negli atti».

Con il secondo motivosi denunzia « nullità della sentenza e del procedimento ex art t . 360, n. 4, c.p.c. ; deciso da G.U. non regolarmente designato e comunicato a questa parte, che non l’ha istruita ex artt. 168 bis, 174, 158 c.p.c. e 25 Cost.; come Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 da artt. cit. sopra ed argomentati sotto, nel testo agli atti, a cui ci si riporta espressamente».

Con il terzo motivo si denunzia « omess a, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c.; come sopra e sotto». 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez.

L , Sentenza n. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004 ).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non può ritenersi conforme alle indicate prescrizioni.

Esso presenta una sezione intitolata «Svolgimento del processo –Esposizione (sommaria) dei fatti e degli elementi di diritto del precedente grad o , costituenti ragioni della domanda di cassazione, con relative conclusioni rassegnate dopo il ricorso per cassazione», seguita da altre due sezioni intitolate «Determinazione della cosa oggetto della domanda di impugnazione» e «Indicazioni delle parti del provvedimento impugnate» (per oltre dodici pagine complessive) il cui contenuto non raggiunge il livello minimo di chiarezza e sinteticità esigibile e necessario per un atto giudiziario, in particolare se rivolto ad una Corte Suprema, risultando invece prolisso, non chiaro nell’esposizione e nel suo senso logico e, per questo, non sufficientemente intelligibil e , anche per una serie di ripetizioni e divagazioni, spesso polemiche, che appaiono del tutto inconferenti rispetto alla materia del contendere.

Non è,comunque, certamente possibile – in base a tale confusa esposizione –individuare con precisione le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, le argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto, su cui è fondata Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 la sentenza di primo grado, nonché le difese svolte dalle parti in appello ed il tenore della pronuncia impugnata. 2.2Va altresì rilevato che i ricorrenti si qualificano come eredi del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, ma non hanno adeguatamente documentato tale qualità.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte «in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 –01; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685del 13/06/2006 , Rv. 5895 26 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 22244del 17/10/2006 , Rv. 592968 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 15352del 25/06/2010 , Rv. 613693 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 25344del 15/12/2010 , Rv. 615205 – 01; Sez. 1 , Ordinanza n. 24050del 26/09/2019, Rv. 655307 - 01 ).

Nella specie, non risultando adempiuto l’indicato onere dai ricorrenti, si determina un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, con riguardo alla indicata posizione, che peraltro parrebbe (per quanto è dato comprendere dagli atti) riferibile ad una parte necessaria del giudizio. 2.3 Inoltre, i l ricorso, ad avviso del Collegio, non rispett a neanche il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli attisu cui si fondano le censure e/o di cui si assume l’omessa o erronea Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 valutazione, né sonolocalizzati i relativ i document i nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 223 03 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628del 03/07/2009 , Rv. 609583 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535del 23/09/2009 , Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010 , Rv. 610934 – 01; Sez.

U , Ordinanza n. 7161del 25/03/2010 , Rv. 612109 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 2966del 07/02/2011 , Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011 , Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del 04/01/2013 , Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 19048 del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanzan. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è validoanche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 Rv. 654796 –02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 2.4Sono altresì inammissibili (lo si osserva soprattutto a fini di completezza espositiva) i singoli motivi in cui si articola l’impugnazione.

Il primo richiama una nutrita serie di norme di cui si assume la violazione e/o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., senza una idonea specificazione delle concrete ragioni che avrebbero dato luogo a tali pretese violazioni, se non sulla base di un generico rinvio ai successivi motivi.

Con il secondo ed il terzo si prospettano, rispettivamente, nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché vizi di motivazione, sulla base della ormai abrogata previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non applicabile nella specie, in ragione della data di emissione della sentenza impugnata, ma senza le necessarie chiare specificazioni delle ragioni di tali censure.

All’enunciazione dei tre motivi di ricorso segue infatti una complessiva, unitaria (e confusa) esposizione, introdotta dall’espressione «che si specificano in fatto e in diritto in relazione alla sentenza impugnata» e, successivamente,dalla «indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di 1° e 2° denegate in sentenza impugnata e che si impugna: … …» e dalla «indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, come null’ultimo motivo, a cui si riporta»: anche con riguardo a tali parti del ricorso, l’esposizione non contiene un’adeguata, chiara, sintetica e sufficientemente intellegibile illustrazione dei motivi del ricorso, risolvendosi in una serie di asserzioni relative all’andamento dei giudizi tra le parti (non escluso quello che ha dato luogo all’emissione del titolo esecutivo alla base del Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 precetto opposto) e in contestazioni del tutto generiche, senza un puntuale riferimento alle statuizioni della sentenza oggetto della presente impugnazione.

Si tratta di una esposizione assolutamente inidonea a consentire alla Corte di comprendere le effettive ragioni dell’impugnazione, risultando in sostanza di fatto tali ragioni non sufficientemente comprensibili. 2.5 Neanche l’ultima parte del ricorso, intitolata « Esposizione dei fatti e motivi di diritto specifici dell’impugnazione» (da pag. 30 a pag. 51) contiene una comprensibile indicazione di censure sufficientemente specifiche eammissibili in sede di legittimità, da parte dei ricorrenti, rivolte a contestare l’effettiva ratio decidendi alla base della decisione di secondo grado (con la quale è stato dichiarato in massima parte inammissibile l’appello da essi proposto, per difettodi specificità delle censure formulate, in violazione dell’art. 342 c.p.c., con dichiarazione di infondatezza delle uniche censure ritenute idonee a superare il vaglio di ammissibilità), tanto meno sostenute da puntuali richiami agli atti e ai documenti processuali su cui si fonderebbe l’impugnazione, risolvendosi in una serie di affermazioni e contestazioni genericamente riferibili alla vicenda per cui è causa, ma certamente non idonee a sostenere un valido ricorso per cassazione in relazione alla decisione di secondo grado impugnata. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..

Il ricorso è infatti manifestamente inammissibile e, dunque, la proposizione dell’impugnazione costituisce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art.2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di avanzare una impugnazione di legittimità non suscettibile di esame neppure nel merito in quanto manifestamente inammissibile.

La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di € 4.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricorrente.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna , inoltre, i ricorrent i a pagare in favore dei controricorrenti, l’ulteriore somma di € 4.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2087 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2087del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: NTNLCN 60A26 D592V) ANTONUCCI Fausto (C.F.: NTNFST 65L15 D592H) ANTONUCCI Manuela(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74R46 E243P ) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luciano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A07 D763M) [OSCURATO:PERSONA] Gabriella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A59 D763R) CAMPANELLA Maria(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32L66 D763D) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DLRVCN 57P06 D763 G ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 969/2020, pubblicatain data 30 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, Almo, Fausto, Luciano e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso un’ordinanza collegiale dal emessa Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 in sede di reclamo possessorio ed il conseguente atto di precetto loro intimato da [OSCURATO:PERSONA], nonché Luciano e [OSCURATO:PERSONA], contestualmente chiedendo che venisse dichiarata di loro proprietà un’area di terreno, la decadenza delle controparti dall’azione possessoria, la condanna di queste ultime al risarcimento dei danni ed alle spese, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Ledomande sono state in parte dichiarate inammissibili ed in parte rigettate dal Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], Luciano e [OSCURATO:PERSONA] , anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi. Resistonocon controricorso [OSCURATO:PERSONA], nonché Luciano e [OSCURATO:PERSONA]. È stat a disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. ; violazione manifestadegli artt.669 bis e segg. (terdecies), 703, 75, 83,35, 36, 39, 51, 52, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 101, 102, 105, 112, 113, 114, 115, 116, 156 e segg. ( 1 58, 159, 160, 161, 162) 168 bis, 174, 474, 615,619, 669 septies, ecc., c.p.c. e 2, 1168 o 1170 c.c.; come sopra e sotto agli atti argomentati; violazione manifesta degli artt. cit. negli atti». Con il secondo motivosi denunzia « nullità della sentenza e del procedimento ex art t . 360, n. 4, c.p.c. ; deciso da G.U. non regolarmente designato e comunicato a questa parte, che non l’ha istruita ex artt. 168 bis, 174, 158 c.p.c. e 25 Cost.; come Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 da artt. cit. sopra ed argomentati sotto, nel testo agli atti, a cui ci si riporta espressamente». Con il terzo motivo si denunzia « omess a, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c.; come sopra e sotto». 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez. L , Sentenza n. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004 ). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non può ritenersi conforme alle indicate prescrizioni. Esso presenta una sezione intitolata «Svolgimento del processo –Esposizione (sommaria) dei fatti e degli elementi di diritto del precedente grad o , costituenti ragioni della domanda di cassazione, con relative conclusioni rassegnate dopo il ricorso per cassazione», seguita da altre due sezioni intitolate «Determinazione della cosa oggetto della domanda di impugnazione» e «Indicazioni delle parti del provvedimento impugnate» (per oltre dodici pagine complessive) il cui contenuto non raggiunge il livello minimo di chiarezza e sinteticità esigibile e necessario per un atto giudiziario, in particolare se rivolto ad una Corte Suprema, risultando invece prolisso, non chiaro nell’esposizione e nel suo senso logico e, per questo, non sufficientemente intelligibil e , anche per una serie di ripetizioni e divagazioni, spesso polemiche, che appaiono del tutto inconferenti rispetto alla materia del contendere. Non è,comunque, certamente possibile – in base a tale confusa esposizione –individuare con precisione le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, le argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto, su cui è fondata Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 la sentenza di primo grado, nonché le difese svolte dalle parti in appello ed il tenore della pronuncia impugnata. 2.2Va altresì rilevato che i ricorrenti si qualificano come eredi del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, ma non hanno adeguatamente documentato tale qualità. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte «in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 –01; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685del 13/06/2006 , Rv. 5895 26 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 22244del 17/10/2006 , Rv. 592968 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 15352del 25/06/2010 , Rv. 613693 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 25344del 15/12/2010 , Rv. 615205 – 01; Sez. 1 , Ordinanza n. 24050del 26/09/2019, Rv. 655307 - 01 ). Nella specie, non risultando adempiuto l’indicato onere dai ricorrenti, si determina un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, con riguardo alla indicata posizione, che peraltro parrebbe (per quanto è dato comprendere dagli atti) riferibile ad una parte necessaria del giudizio. 2.3 Inoltre, i l ricorso, ad avviso del Collegio, non rispett a neanche il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli attisu cui si fondano le censure e/o di cui si assume l’omessa o erronea Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 valutazione, né sonolocalizzati i relativ i document i nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 223 03 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628del 03/07/2009 , Rv. 609583 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535del 23/09/2009 , Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010 , Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161del 25/03/2010 , Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966del 07/02/2011 , Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011 , Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del 04/01/2013 , Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 19048 del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanzan. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è validoanche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01; Sez. L , Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 Rv. 654796 –02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 2.4Sono altresì inammissibili (lo si osserva soprattutto a fini di completezza espositiva) i singoli motivi in cui si articola l’impugnazione. Il primo richiama una nutrita serie di norme di cui si assume la violazione e/o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., senza una idonea specificazione delle concrete ragioni che avrebbero dato luogo a tali pretese violazioni, se non sulla base di un generico rinvio ai successivi motivi. Con il secondo ed il terzo si prospettano, rispettivamente, nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché vizi di motivazione, sulla base della ormai abrogata previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non applicabile nella specie, in ragione della data di emissione della sentenza impugnata, ma senza le necessarie chiare specificazioni delle ragioni di tali censure. All’enunciazione dei tre motivi di ricorso segue infatti una complessiva, unitaria (e confusa) esposizione, introdotta dall’espressione «che si specificano in fatto e in diritto in relazione alla sentenza impugnata» e, successivamente,dalla «indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di 1° e 2° denegate in sentenza impugnata e che si impugna: … …» e dalla «indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, come null’ultimo motivo, a cui si riporta»: anche con riguardo a tali parti del ricorso, l’esposizione non contiene un’adeguata, chiara, sintetica e sufficientemente intellegibile illustrazione dei motivi del ricorso, risolvendosi in una serie di asserzioni relative all’andamento dei giudizi tra le parti (non escluso quello che ha dato luogo all’emissione del titolo esecutivo alla base del Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 precetto opposto) e in contestazioni del tutto generiche, senza un puntuale riferimento alle statuizioni della sentenza oggetto della presente impugnazione. Si tratta di una esposizione assolutamente inidonea a consentire alla Corte di comprendere le effettive ragioni dell’impugnazione, risultando in sostanza di fatto tali ragioni non sufficientemente comprensibili. 2.5 Neanche l’ultima parte del ricorso, intitolata « Esposizione dei fatti e motivi di diritto specifici dell’impugnazione» (da pag. 30 a pag. 51) contiene una comprensibile indicazione di censure sufficientemente specifiche eammissibili in sede di legittimità, da parte dei ricorrenti, rivolte a contestare l’effettiva ratio decidendi alla base della decisione di secondo grado (con la quale è stato dichiarato in massima parte inammissibile l’appello da essi proposto, per difettodi specificità delle censure formulate, in violazione dell’art. 342 c.p.c., con dichiarazione di infondatezza delle uniche censure ritenute idonee a superare il vaglio di ammissibilità), tanto meno sostenute da puntuali richiami agli atti e ai documenti processuali su cui si fonderebbe l’impugnazione, risolvendosi in una serie di affermazioni e contestazioni genericamente riferibili alla vicenda per cui è causa, ma certamente non idonee a sostenere un valido ricorso per cassazione in relazione alla decisione di secondo grado impugnata. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il ricorso è infatti manifestamente inammissibile e, dunque, la proposizione dell’impugnazione costituisce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori Ric. n. 2087/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art.2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di avanzare una impugnazione di legittimità non suscettibile di esame neppure nel merito in quanto manifestamente inammissibile. La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di € 4.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricorrente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna , inoltre, i ricorrent i a pagare in favore dei controricorrenti, l’ulteriore somma di € 4.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a n
Sentenza Cassazione n. 10072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris