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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 12 agosto 2022

Cassazione n. 32432/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias OSMANOVIC Francesca n.

Croazia il 23/06/1996 avverso la sentenza emessa il 12/08/2022 dalla Corte d'Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di HAMIDOVIC Alisa alias OSMANOVIC Francesca, di cui al m.a.e. emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Koper (Slovenia) per il reato di furto aggravato; la Corte genovese ha peraltro disposto il rinvio della consegna al momento della espiazione della pena attualmente in essere (scadenza 21/01/2032), e la contestuale sospensione della efficacia della misura cautelare disposta dal Giudice delegato dal Presidente, all'esito della convalida dell'arresto sulla base del predetto m.a.e.

2. Ricorre per cassazione la HAMIDOVIC, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione dell'art. 6, comma 1-bis.

L. n. 69 del 2005.

Si lamenta l'assenza, nel fascicolo processuale, di atti diversi dall'allegato A) della comunicazione SIS (quali l'eventuale sentenza esecutiva o il provvedimento cautelare, elementi essenziali ai sensi del predetto comma 1-bis).

2.2. Violazione dell'art. 1, comma 2,

I. n. 69 del 2005.

Si deduce che, ove il MAE avesse ad oggetto la carcerazione preventiva, si avrebbe "la violazione del principio costituzionale dell'habeas corpus coniugato con l'art. 303 cod. proc. pen.", trattandosi di furto commesso nel 2017 da persona che sarà ristretta fino al 2031, e non sussistendo il necessario presupposto dell'attentato all'ordine pubblico.

Qualora invece il M.A.E. concernesse l'interrogatorio, risulterebbe illegittimo perché si sarebbe dovuto ricorrere all'ordine europeo di indagine.

Si deduce infine l'assenza di elementi indicativi di una finalizzazione del M.A.E. a permettere alla ricorrente di partecipare ad un processo a suo carico. 2.3.

Violazione dell'art. 8

I. n. 69 del 2005.

Si deduce che il reato contestato alla HAMIDOVIC (furto con destrezza commesso senza armi né la presenza di una stabile organizzazione dedita a reati contro il patrimonio) non rientra tra le ipotesi di arresto e consegna obbligatorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che il contenuto del m.a.e., trasmesso a questa Suprema Corte completo di traduzione italiana, consente di ritenere del tutto congrui i riferimenti operati dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato, sulla base delle informazioni allegate alla SIS.

La consegna della ricorrente è stata invero richiesta in forza di un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale sloveno di Koper (Capodistria) in data 28/10/2021, in relazione ad un reato compiutamente descritto (furto in concorso commesso nel 2017) e punito, nella forma aggravata contestata nel caso di specie - ovvero in una pluralità di persone e con modalità "audaci" - con una pena detentiva massima di cinque anni, tale da far ritenere pienamente rispettata anche la disposizione di cui all'art. 7, comma 3,

I. n. 69 del 2005 (cfr. pagg. 2 segg. del m.a.e.).

Risulta dunque inconferente il richiamo, contenuto nel primo motivo, al comma 1-bis dell'art. 6

I. n. 69, concernente la diversa ipotesi di mandato di arresto di arresto europeo esecutivo e non quella - qui rilevante - di m.a.e. processuale.3

3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto al secondo ordine di censure.

Per ciò che riguarda i rilievi svolti sulla ritenuta sussistenza, in concreto, delle "cautele della carcerazione preventiva", assume rilievo assorbente l'impossibilità di dedurre vizi di motivazione in questa sede: cfr. sul punto Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Rafa, Rv. 282911 - 01, secondo cui «in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso 'anche nel merito' e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c)».

Deve conseguentemente ritenersi precluso ogni approfondimento sulle ragioni poste a sostegno del provvedimento cautelare, così come devono ritenersi inconferenti i richiami a finalità di consegna correlate all'espletamento di un interrogatorio e alla partecipazione dell'indagata al processo.

4. Manifestamente infondata appare poi la residua censura.

La ricorrente lamenta una erronea applicazione dei principi in tema di consegna obbligatoria, di cui all'art. 8

I. n. 69, che risultano in realtà palesemente estranei al percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello ed imperniato, tra l'altro, sul pieno rispetto del principio della doppia punibilità di cui all'art. 7.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias OSMANOVIC Francesca n. Croazia il 23/06/1996 avverso la sentenza emessa il 12/08/2022 dalla Corte d'Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di HAMIDOVIC Alisa alias OSMANOVIC Francesca, di cui al m.a.e. emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Koper (Slovenia) per il reato di furto aggravato; la Corte genovese ha peraltro disposto il rinvio della consegna al momento della espiazione della pena attualmente in essere (scadenza 21/01/2032), e la contestuale sospensione della efficacia della misura cautelare disposta dal Giudice delegato dal Presidente, all'esito della convalida dell'arresto sulla base del predetto m.a.e. 2. Ricorre per cassazione la HAMIDOVIC, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 6, comma 1-bis. L. n. 69 del 2005. Si lamenta l'assenza, nel fascicolo processuale, di atti diversi dall'allegato A) della comunicazione SIS (quali l'eventuale sentenza esecutiva o il provvedimento cautelare, elementi essenziali ai sensi del predetto comma 1-bis). 2.2. Violazione dell'art. 1, comma 2, I. n. 69 del 2005. Si deduce che, ove il MAE avesse ad oggetto la carcerazione preventiva, si avrebbe "la violazione del principio costituzionale dell'habeas corpus coniugato con l'art. 303 cod. proc. pen.", trattandosi di furto commesso nel 2017 da persona che sarà ristretta fino al 2031, e non sussistendo il necessario presupposto dell'attentato all'ordine pubblico. Qualora invece il M.A.E. concernesse l'interrogatorio, risulterebbe illegittimo perché si sarebbe dovuto ricorrere all'ordine europeo di indagine. Si deduce infine l'assenza di elementi indicativi di una finalizzazione del M.A.E. a permettere alla ricorrente di partecipare ad un processo a suo carico. 2.3. Violazione dell'art. 8 I. n. 69 del 2005. Si deduce che il reato contestato alla HAMIDOVIC (furto con destrezza commesso senza armi né la presenza di una stabile organizzazione dedita a reati contro il patrimonio) non rientra tra le ipotesi di arresto e consegna obbligatorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che il contenuto del m.a.e., trasmesso a questa Suprema Corte completo di traduzione italiana, consente di ritenere del tutto congrui i riferimenti operati dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato, sulla base delle informazioni allegate alla SIS. La consegna della ricorrente è stata invero richiesta in forza di un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale sloveno di Koper (Capodistria) in data 28/10/2021, in relazione ad un reato compiutamente descritto (furto in concorso commesso nel 2017) e punito, nella forma aggravata contestata nel caso di specie - ovvero in una pluralità di persone e con modalità "audaci" - con una pena detentiva massima di cinque anni, tale da far ritenere pienamente rispettata anche la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, I. n. 69 del 2005 (cfr. pagg. 2 segg. del m.a.e.). Risulta dunque inconferente il richiamo, contenuto nel primo motivo, al comma 1-bis dell'art. 6 I. n. 69, concernente la diversa ipotesi di mandato di arresto di arresto europeo esecutivo e non quella - qui rilevante - di m.a.e. processuale.3 3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto al secondo ordine di censure. Per ciò che riguarda i rilievi svolti sulla ritenuta sussistenza, in concreto, delle "cautele della carcerazione preventiva", assume rilievo assorbente l'impossibilità di dedurre vizi di motivazione in questa sede: cfr. sul punto Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Rafa, Rv. 282911 - 01, secondo cui «in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso 'anche nel merito' e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c)». Deve conseguentemente ritenersi precluso ogni approfondimento sulle ragioni poste a sostegno del provvedimento cautelare, così come devono ritenersi inconferenti i richiami a finalità di consegna correlate all'espletamento di un interrogatorio e alla partecipazione dell'indagata al processo. 4. Manifestamente infondata appare poi la residua censura. La ricorrente lamenta una erronea applicazione dei principi in tema di consegna obbligatoria, di cui all'art. 8 I. n. 69, che risultano in realtà palesemente estranei al percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello ed imperniato, tra l'altro, sul pieno rispetto del principio della doppia punibilità di cui all'art. 7. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
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