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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01004/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26155/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -nella qualità di eredi della sig. [OSCURATO:PERSONA]Amico-, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale protutore del germano [OSCURATO:PERSONA] (MRNMHL61 A 5H 501&)- [OSCURATO:PERSONA] (MRNMHL61T25HH501E), elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 489/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], respinto il gravame in via principale interposto dalle sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico, in parziale accoglimento di quello in via incidentale spiegato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. [OSCURATO:PERSONA] n. 1240/2004, ha rideterminato in aumento la somma determinata dal giudice di 1^ cure da versarsi a quest'ultimo da parte delle prime -all'esito dell'operata compensazione fra i reciproci rapporti di dare e avere- a titolo di miglioramenti apportati al fondo di proprietà delle prime -eredi dell'originaria proprietaria sig. [OSCURATO:PERSONA]Amico- durante il periodo di relativo possesso.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA]Amico e gli eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]Amico sigg.ri Cristina e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i sigg. [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale protutore del germano sig. [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA], eredi del nel frattempo deceduto sig. [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo le ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 1147 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto controparte come possessore di buona fede ritenendo che non abbia potuto effettuare accertamenti non richiedibili all'uomo medio, laddove «la condotta secondo l'ordinaria diligenza integra gli estremi della colpa lieve e richiede ... la applicazione delle più elementari regole di prudenza ed avvedutezza, che costituiscono patrimonio minimo dell'esperienza anche delle persone meno dotate, mentre la colpa grave comporta un impegno superiore a quello dell'uomo medio, con conseguente dispendio di attività superiori alla media».

Con il 2° e il 40 motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» ,;(›---( -~44; , J-64-et Azi-frc dell'art. 2909 c.c.,Yin riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che, diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza l'«accertamento della proprietà in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] -oggi D'Amico-Martin- sarebbe stato di facile individuazione se il [OSCURATO:PERSONA] avesse verificato i titoli di proprietà e le loro trascrizioni».

Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che nel giudizio di revindica con sentenza n. 41/1983 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni per i frutti percetti dal [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( data della morte dell'usufruttuaria ) fino alla data del rilascio del fondo e tale pronunzia non è stata impugnata ed è stata comunque confermata sia dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 10/99 che da Cass. n. 12327/01.

Con il 3° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1147, 1150 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto controparte possessore di buona fede.Con il 5° motivo denunziano violazione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Atteso che la buona fede che ex art. 1153 c.c. rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili a non domino è [ non già la buona fede oggettiva o correttezza quale regola ( artt. 1175, 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c. ) di comportamento fondata sul dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. (v., da ultimo, Cass., 2/4/2021, n. 9200) bensì ] quella c.d. soggettiva descritta all'art. 1147 c.c., che ai sensi del 2° comma non è invocabile da chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave ( v.

Cass., 20/1/2017, n. 1593 ), si è da questa Corte al riguardo sottolineato che la colpa grave ostativa all'invocazione della buona fede soggettiva da parte di chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto ricorre allorquando l'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego da parte dell'acquirente del minimo di diligenza proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede ( v.

Cass., 20/1/2017, n. 1593; Cass., 14/9/1999, n. 9782 ).

Giusta principio per altro verso da tempo affermato da questa Corte il giudizio sulla esistenza o meno della buona fede, risolvendosi in un mero apprezzamento di fatto, si sottrae al sindacato della Corte di legittimità ove sia sorretto da motivazione esauriente ed improntata a corretti principi giuridici (v.

Cass., 22/11/1968, n. 3792).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Nel dare atto che «l'articolata motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( confermata dalla Corte di Appello e poi dalla Corte Suprema di Cassazione ) -con cui è stata accolta la domanda di rivendicazione proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ( dante causa delle odierne appellanti ) in danno del sig. [OSCURATO:PERSONA] ed è stato ordinato a quest'ultimo il rilascio del fondo- ... dopo aver ricostruito la serie continua dei trasferimenti del fondo e le variazioni delle partite catastali risultanti dal relativo certificato storico e dopo aver esaminato l'acquisto fatto da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], con atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accertava che "...la posizione catastale ... si sdoppiò ed all'unica originaria partita 4839 si sostituirono due partite: quella dell'art. 5346 intestata alla ditta [OSCURATO:PERSONA] fu Francesco, proprietaria , e [OSCURATO:PERSONA] fu Pasquale, ved. [OSCURATO:PERSONA], usufruttuaria, per successione testamentaria apertasi il 18 agosto 1945, e quella dell'art. 3308/5519 intestata alla ditta [OSCURATO:PERSONA], per rettifica catastale eseguita con nota dell'Intendente di Finanza del 26 novembre 1948 n. 42001/5 a seguito di richiesta di voltura"»; e che «le numerose e complesse vicende del fondo, ricostruite a seguito delle articolate indagini peritali, unite all'accertata volturazione catastale che aveva sdoppiato l'unica originaria partita catastale, rendono di immediata evidenza che trattavasi, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, di un accertamento non eseguibile con la mera consultazione dei pubblici registri da parte di un uomo medio, il quale, con l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto apprendere tutto ciò che è stato, poi, accertato con la sentenza emessa dal Tribunale in data 10.10.1982», è pervenuta conseguentemente ad escludere che, «contrariamente a quanto assunto dalle appellanti», possa nella specie «ravvisarsi quell'omissione integrante la colpa grave che, a tenore dell'art.1147 c.c. esclude la buona fede», in quanto «solo con la domanda di revindica proposta dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] sono stati svolti gli articolati accertamenti resisi necessari per l'individuazione delle vicende catastali del bene», e «solo in esito a tali accertamenti» è stato possibile «verificare che l'unico fondo aveva assunto in catasto due intestazioni diverse e che la richiesta di rettifica catastale provenuta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata accolta ed eseguita con nota dell'Intendente di Finanza del 26 novembre 1948 n. 42001/5», atteso che l'«asseverazione operata dall'Intendente di Finanza, anche sotto il profilo amministrativo, ha ingenerato un'apparente titolarità del bene in capo all'alienante a non domino, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]».

La corte di merito è addivenuta quindi a conclusivamente ritenere che «la complessità della vicenda, come ricostruita nella sentenza che ha accolto la domanda di rivendicazione, e l'apparenza ingenerata dalla rettifica catastale escludono la sussistenza di quella colpa grave, rilevante es art. 1147 c.c., in capo al possessore acquirente a non domino», ravvisando altresì priva «di inferenza sulla conoscenza o conoscibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'altruità del bene» la circostanza degli «"stretti rapporti affettivi e di familiarità tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]"», non integrando essa «un indizio» e «neanche un sospetto, ma solo un'illazione».

Orbene, a fronte dell'operato accertamento di fatto sopra riportato e delle conclusioni dalla corte di merito raggiunte nell'impugnata sentenza, gli odierni ricorrenti -per quanto ancora d'interesse- si limitano invero ad inammissibilmente riproporre in termini di mera contrapposizione la loro tesi difensiva, già sottoposta all'attenzione della corte di merito e da questa nell'impugnata sentenza non accolta, prospettando in realtà una rivalutazione del merito della vicenda e del compendio probatorio -e in particolare dei «titoli di proprietà» e delle «loro trascrizioni»- comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Deve altresì sottolinearsi che al di là della formale intestazione dei motivi gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettano ( anche ) vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. ( v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche 81'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).

Non può infine sottacersi che il 50 motivo, nel sostanziarsi nella mera deduzione secondo cui «Per effetto dell'accoglimento del presente ricorso va annullata la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello e va condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di dette spese», si appalesa in realtà quale "non motivo", non contenendo alcuna argomentata censura alla statuizione in punto regolazione delle spese di giudizio dalla corte di merito fondata sul principio della soccombenza ( cfr. Cass., 17/11/2021, n. 34791; Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., 27/11/2018, n. 30594; Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 31/8/2015, n. 17330; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537 ).

Emerge evidente, a tale stregua, come gli odierni ricorrenti in realtà sollecitino, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. in particolare Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26155/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -nella qualità di eredi della sig. [OSCURATO:PERSONA]Amico-, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale protutore del germano [OSCURATO:PERSONA] (MRNMHL61 A 5H 501&)- [OSCURATO:PERSONA] (MRNMHL61T25HH501E), elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 489/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], respinto il gravame in via principale interposto dalle sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico, in parziale accoglimento di quello in via incidentale spiegato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. [OSCURATO:PERSONA] n. 1240/2004, ha rideterminato in aumento la somma determinata dal giudice di 1^ cure da versarsi a quest'ultimo da parte delle prime -all'esito dell'operata compensazione fra i reciproci rapporti di dare e avere- a titolo di miglioramenti apportati al fondo di proprietà delle prime -eredi dell'originaria proprietaria sig. [OSCURATO:PERSONA]Amico- durante il periodo di relativo possesso. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA]Amico e gli eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]Amico sigg.ri Cristina e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso i sigg. [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale protutore del germano sig. [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA], eredi del nel frattempo deceduto sig. [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo le ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 1147 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto controparte come possessore di buona fede ritenendo che non abbia potuto effettuare accertamenti non richiedibili all'uomo medio, laddove «la condotta secondo l'ordinaria diligenza integra gli estremi della colpa lieve e richiede ... la applicazione delle più elementari regole di prudenza ed avvedutezza, che costituiscono patrimonio minimo dell'esperienza anche delle persone meno dotate, mentre la colpa grave comporta un impegno superiore a quello dell'uomo medio, con conseguente dispendio di attività superiori alla media». Con il 2° e il 40 motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» ,;(›---( -~44; , J-64-et Azi-frc dell'art. 2909 c.c.,Yin riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che, diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza l'«accertamento della proprietà in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] -oggi D'Amico-Martin- sarebbe stato di facile individuazione se il [OSCURATO:PERSONA] avesse verificato i titoli di proprietà e le loro trascrizioni». Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che nel giudizio di revindica con sentenza n. 41/1983 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni per i frutti percetti dal [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( data della morte dell'usufruttuaria ) fino alla data del rilascio del fondo e tale pronunzia non è stata impugnata ed è stata comunque confermata sia dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 10/99 che da Cass. n. 12327/01. Con il 3° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1147, 1150 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto controparte possessore di buona fede.Con il 5° motivo denunziano violazione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Atteso che la buona fede che ex art. 1153 c.c. rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili a non domino è [ non già la buona fede oggettiva o correttezza quale regola ( artt. 1175, 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c. ) di comportamento fondata sul dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. (v., da ultimo, Cass., 2/4/2021, n. 9200) bensì ] quella c.d. soggettiva descritta all'art. 1147 c.c., che ai sensi del 2° comma non è invocabile da chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave ( v. Cass., 20/1/2017, n. 1593 ), si è da questa Corte al riguardo sottolineato che la colpa grave ostativa all'invocazione della buona fede soggettiva da parte di chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto ricorre allorquando l'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego da parte dell'acquirente del minimo di diligenza proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede ( v. Cass., 20/1/2017, n. 1593; Cass., 14/9/1999, n. 9782 ). Giusta principio per altro verso da tempo affermato da questa Corte il giudizio sulla esistenza o meno della buona fede, risolvendosi in un mero apprezzamento di fatto, si sottrae al sindacato della Corte di legittimità ove sia sorretto da motivazione esauriente ed improntata a corretti principi giuridici (v. Cass., 22/11/1968, n. 3792). Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione. Nel dare atto che «l'articolata motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( confermata dalla Corte di Appello e poi dalla Corte Suprema di Cassazione ) -con cui è stata accolta la domanda di rivendicazione proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ( dante causa delle odierne appellanti ) in danno del sig. [OSCURATO:PERSONA] ed è stato ordinato a quest'ultimo il rilascio del fondo- ... dopo aver ricostruito la serie continua dei trasferimenti del fondo e le variazioni delle partite catastali risultanti dal relativo certificato storico e dopo aver esaminato l'acquisto fatto da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], con atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accertava che "...la posizione catastale ... si sdoppiò ed all'unica originaria partita 4839 si sostituirono due partite: quella dell'art. 5346 intestata alla ditta [OSCURATO:PERSONA] fu Francesco, proprietaria , e [OSCURATO:PERSONA] fu Pasquale, ved. [OSCURATO:PERSONA], usufruttuaria, per successione testamentaria apertasi il 18 agosto 1945, e quella dell'art. 3308/5519 intestata alla ditta [OSCURATO:PERSONA], per rettifica catastale eseguita con nota dell'Intendente di Finanza del 26 novembre 1948 n. 42001/5 a seguito di richiesta di voltura"»; e che «le numerose e complesse vicende del fondo, ricostruite a seguito delle articolate indagini peritali, unite all'accertata volturazione catastale che aveva sdoppiato l'unica originaria partita catastale, rendono di immediata evidenza che trattavasi, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, di un accertamento non eseguibile con la mera consultazione dei pubblici registri da parte di un uomo medio, il quale, con l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto apprendere tutto ciò che è stato, poi, accertato con la sentenza emessa dal Tribunale in data 10.10.1982», è pervenuta conseguentemente ad escludere che, «contrariamente a quanto assunto dalle appellanti», possa nella specie «ravvisarsi quell'omissione integrante la colpa grave che, a tenore dell'art.1147 c.c. esclude la buona fede», in quanto «solo con la domanda di revindica proposta dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] sono stati svolti gli articolati accertamenti resisi necessari per l'individuazione delle vicende catastali del bene», e «solo in esito a tali accertamenti» è stato possibile «verificare che l'unico fondo aveva assunto in catasto due intestazioni diverse e che la richiesta di rettifica catastale provenuta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata accolta ed eseguita con nota dell'Intendente di Finanza del 26 novembre 1948 n. 42001/5», atteso che l'«asseverazione operata dall'Intendente di Finanza, anche sotto il profilo amministrativo, ha ingenerato un'apparente titolarità del bene in capo all'alienante a non domino, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]». La corte di merito è addivenuta quindi a conclusivamente ritenere che «la complessità della vicenda, come ricostruita nella sentenza che ha accolto la domanda di rivendicazione, e l'apparenza ingenerata dalla rettifica catastale escludono la sussistenza di quella colpa grave, rilevante es art. 1147 c.c., in capo al possessore acquirente a non domino», ravvisando altresì priva «di inferenza sulla conoscenza o conoscibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'altruità del bene» la circostanza degli «"stretti rapporti affettivi e di familiarità tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]"», non integrando essa «un indizio» e «neanche un sospetto, ma solo un'illazione». Orbene, a fronte dell'operato accertamento di fatto sopra riportato e delle conclusioni dalla corte di merito raggiunte nell'impugnata sentenza, gli odierni ricorrenti -per quanto ancora d'interesse- si limitano invero ad inammissibilmente riproporre in termini di mera contrapposizione la loro tesi difensiva, già sottoposta all'attenzione della corte di merito e da questa nell'impugnata sentenza non accolta, prospettando in realtà una rivalutazione del merito della vicenda e del compendio probatorio -e in particolare dei «titoli di proprietà» e delle «loro trascrizioni»- comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Deve altresì sottolinearsi che al di là della formale intestazione dei motivi gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettano ( anche ) vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche 81'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ). Non può infine sottacersi che il 50 motivo, nel sostanziarsi nella mera deduzione secondo cui «Per effetto dell'accoglimento del presente ricorso va annullata la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello e va condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di dette spese», si appalesa in realtà quale "non motivo", non contenendo alcuna argomentata censura alla statuizione in punto regolazione delle spese di giudizio dalla corte di merito fondata sul principio della soccombenza ( cfr. Cass., 17/11/2021, n. 34791; Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., 27/11/2018, n. 30594; Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 31/8/2015, n. 17330; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537 ). Emerge evidente, a tale stregua, come gli odierni ricorrenti in realtà sollecitino, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. in particolare Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, il rigetto del ricorso. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis
Sentenza Cassazione n. 01004/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris