Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:349
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑158/08
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Trieste
contro
[OSCURATO:SOCIETA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Trieste)
«Codice doganale comunitario — Regolamento (CE) n. 384/96 — Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo — Pratica irregolare»
Massime della sentenza
1.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Elusione
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 13)
2.
Libera circolazione delle merci — Scambi con i paesi terzi — Regime di perfezionamento attivo — Portata
(Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 551, n. 1)
1.
L’art. 13 del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non
membri della Comunità europea, è inapplicabile in assenza di una decisione del Consiglio, adottata su proposta della Commissione,
di estendere l’applicazione di dazi antidumping alle importazioni di prodotti simili o di parti di questi in provenienza da
paesi terzi.
(v. punti 17-20, dispositivo 1)
2.
L’operazione che consista nel limitarsi a far passare la frontiera ad una merce dopo la sua trasformazione in un prodotto
non assoggettato a dazi antidumping, senza una reale intenzione di riesportarla, e nel reimportare tale merce poco tempo dopo,
non può essere legittimamente posta sotto il regime del perfezionamento attivo. A questo proposito, la finalità del regime
del perfezionamento attivo è quella di esonerare dai dazi doganali soltanto le merci che vengono introdotte nel territorio
doganale comunitario a titolo meramente temporaneo, al fine di essere lavorate, riparate o trasformate e, successivamente,
riesportate, evitando così di penalizzare l’attività economica dei paesi della Comunità. Di conseguenza, una pratica quale
quella sopra descritta sarebbe contraria alla finalità stessa del regime del perfezionamento attivo e pregiudicherebbe l’effettività
della normativa comunitaria.
L’importatore che si sia irregolarmente posto sotto tale regime e ne abbia beneficiato è tenuto ad assolvere i dazi dovuti
sui prodotti di cui trattasi, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale.
Spetta al giudice nazionale competente valutare se l’operazione in questione debba o no essere considerata irregolare in rapporto
al diritto comunitario.
(v. punti 23-30, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 giugno 2009 (
*
)
«Codice doganale comunitario – Regolamento (CE) n. 384/96 – Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo – Pratica irregolare»
Nel procedimento C‑158/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione
tributaria regionale di Trieste, con decisione 13 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2008, nella causa
Agenzia [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Trieste
contro
[OSCURATO:SOCIETA]
,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris e
L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 marzo 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:SOCIETA], dagli avv.ti E. Volli e F. Trevisan;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. van Vliet, dalla sig.ra E. Righini e dal sig. S. Schønberg, in qualità
di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità
europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nonché degli artt. 4, 114 e segg., 202, 204, 212 e 214 del regolamento (CEE) del Consiglio
12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale
comunitario»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Trieste
e la [OSCURATO:SOCIETA] ed avente ad oggetto l’importazione, dichiarata sotto un regime di perfezionamento attivo, di lingotti di
magnesio greggio di origine e provenienza cinese.
La normativa comunitaria
3
L’art. 13 del regolamento n. 384/96, nel testo in vigore all’epoca dei fatti della causa principale, così disponeva:
«1. L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi
terzi di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione
della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali
non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che ne
risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, e che
esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari.
2. Operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti nelle seguenti
circostanze:
a) le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente
precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e
b) il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione
è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore
al 25% del costo di produzione;
e
c) gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato,
e vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti
simili o similari.
3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo quando la domanda contiene elementi di prova sufficienti sui fattori
enunciati nel paragrafo 1. L’apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione
che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14,
paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita
dalle autorità doganali, e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente
accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione,
a decorrere dalla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta
la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni del presente
regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.
(…)».
4
L’art. 114 del codice doganale comunitario dispone quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 115, il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale
della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento:
a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti
compensatori, senza essere soggette ai dazi all’importazione né a misure di politica commerciale;
b) merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi all’importazione, quando vengano esportate fuori
del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori.
2. S’intende per:
a) sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera a);
(…)».
5
L’art. 551, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), nella versione
vigente all’epoca dei fatti della causa principale, precisava inoltre quanto segue:
«1. Il sistema della sospensione è concesso solo quando il richiedente abbia veramente l’intenzione di riesportare fuori del territorio
doganale della Comunità i prodotti compensatori principali. In tal caso, il sistema può essere concesso per tutte le merci
da perfezionare».
6
L’art. 4, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), dispone quanto segue:
«Gli atti per i quali si [constati] che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto
comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio,
comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso».
Causa principale e questioni pregiudiziali
7
Secondo la decisione di rinvio, tra la fine del 1998 ed il 2001 la [OSCURATO:SOCIETA] ha acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA] doo, società collegata,
costituita nel 1998 e con sede in Sezana (Slovenia), lingotti di magnesio greggio di origine e provenienza dalla Cina, la
cui importazione nella Comunità avrebbe determinato l’applicazione di un dazio antidumping in base al regolamento (CE) del
Consiglio 3 novembre 1998, n. 2402, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro
originario della Repubblica popolare cinese e che riscuote a titolo definitivo il dazio provvisorio (GU L 298, pag. 1). Tale
prodotto era importato nell’ambito di contratti di lavorazione per conto della [OSCURATO:SOCIETA] doo, committente stabilito in un paese
terzo. [OSCURATO:PERSONA] SpA ha chiesto ed ottenuto di sottoporre tale merce al regime di perfezionamento attivo con un periodo di
sospensione di sei mesi. La merce in questione veniva trasformata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in granuli di magnesio, non assoggettati
ad un dazio antidumping, e veniva riesportata attraverso il valico doganale di Fernetti (Italia).
8
La decisione di rinvio precisa che la merce in questione nella causa principale non raggiungeva lo stabilimento situato in
Slovenia, bensì rimaneva semplicemente in sosta in un’area autoportuale per poi essere reintrodotta in importazione in Italia
quale prodotto venduto dalla [OSCURATO:SOCIETA] doo alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] secondo la detta decisione, le indagini condotte hanno rivelato
che circa l’87% del prodotto esportato dalla [OSCURATO:SOCIETA] rientrava immediatamente in Italia ed era immesso sul mercato europeo.
9
Alla luce di tali fatti, l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Trieste ha ritenuto che le importazioni temporanee di
lingotti di magnesio greggio di origine e provenienza dalla Cina, dichiarate in regime di perfezionamento attivo, costituissero
in realtà importazioni definitive di tale prodotto. In conseguenza di ciò, l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Trieste
ha emesso una serie di avvisi di accertamento suppletivo e di rettifica, contro i quali la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto un ricorso,
che è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste.
10
L’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Trieste ha interposto appello contro tale sentenza, avverso la quale anche la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello incidentale. È in tale contesto che la Commissione tributaria regionale di Trieste ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia legittimo ritenere che il regime del perfezionamento attivo, così come attuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., possa violare i
principi di politica doganale della Comunità, ed in particolare quelli della legislazione antidumping generale e di quella
specifica, oltre che quelli del codice doganale comunitario (...). In particolare si chiede se l’art. 13 del regolamento (CE)
n. 384/[96] debba essere interpretato quale principio di portata generale, applicabile quale clausola generale dell’ordinamento
comunitario, direttamente precettiva anche nei rapporti tra Autorità nazionali e contribuenti, oltre che nel procedimento
di imposizione del dazio antidumping; per esempio si chiede se esso possa essere invocato in attuazione dei controlli doganali,
secondo la nozione di cui all’art. 4, punto 14, del codice doganale comunitario (...).
2) Se il combinato disposto dell’art. 13 del regolamento (CE) n. 384/[96], in tema di elusione della normativa antidumping, e
degli artt. 114 e segg. del codice doganale comunitario (...) in tema di perfezionamento attivo, e degli artt. 202, 204, 212
e 214 in tema di nascita dell’obbligazione doganale, possano essere interpretati nel senso che: l’assoggettamento a dazio
antidumping di una merce non è escluso nel caso di preordinato acquisto del prodotto stesso da soggetto di nazionalità di
un Paese non assoggettato a dazio antidumping, il quale lo abbia a sua volta acquistato dal Paese assoggettato a tale misura,
e senza modificarlo in alcun modo lo abbia avviato a temporanea importazione nella Comunità in regime di perfezionamento attivo,
per poi reimportarlo trasformato, ma provvisoriamente e per poche ore, e rivenderlo immediatamente alla stessa società del
Paese comunitario che aveva curato il perfezionamento attivo.
3) Se in assenza di norme sanzionatorie comunitarie, per non averle rinvenute questo giudice, il giudice dello Stato membro possa
applicare norme del proprio ordinamento che consentano di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la nullità dei contratti
di affidamento in perfezionamento attivo e di vendita del prodotto compensatorio, quali gli artt. 1343 (causa illecita), 1344
(contratto in frode alla legge) e 1345 (motivo illecito) del codice civile italiano e gli artt. 1414 e segg. del codice civile
italiano, in tema di simulazione, per il caso di ritenuta e comprovata violazione dei principi comunitari di cui sopra.
4) Se, anche per altre ragioni o criteri interpretativi che la Corte vorrà compiacersi di indicare, l’operazione sopra descritta,
qualora preordinata al fine di creare un aggiramento del dazio antidumping, sia conforme al regime di perfezionamento attivo
oppure violi effettivamente i principi doganali in tema di applicazione del dazio antidumping che la Corte vorrà indicare.
5) Se, anche per altre ragioni o criteri interpretativi che la Corte vorrà compiacersi di indicare, l’operazione in questione
concretizzi una importazione definitiva di prodotto assoggettato a dazio antidumping».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
11
[OSCURATO:PERSONA] SpA sostiene, in sostanza, che le questioni sollevate sono irricevibili, dal momento che esse tenderebbero ad ottenere
dalla Corte un parere giuridico e non l’interpretazione del diritto comunitario, che verrebbero rivolte ad un organo giurisdizionale
incompetente ad esaminarle e che il giudice nazionale non avrebbe indicato quali sono le norme di diritto comunitario di cui
chiede l’interpretazione, e neppure i principi generali cui fa riferimento.
12
Tale tesi non può essere accolta.
13
Secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice
nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla
Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di pertinenza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione
del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, qualora
la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari
per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 2007, cause riunite
da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I‑4233, punto 22, e la giurisprudenza ivi citata).
14
Nel caso di specie non consta che la domanda formulata dal giudice nazionale non riguardi sotto alcun profilo l’interpretazione
del diritto comunitario, sicché la Corte sarebbe incompetente a statuire in proposito, o che l’interpretazione richiesta sia
manifestamente priva di qualsiasi rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale. Inoltre, gli elementi
di fatto e di diritto necessari perché la Corte risponda utilmente alle questioni che le vengono sottoposte risultano illustrati
nella decisione di rinvio. Questa indica peraltro i testi normativi dei quali viene chiesta l’interpretazione.
15
Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.
Sulla prima e sulla seconda questione
16
Con la sua prima e la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte in quale misura le disposizioni
dell’art. 13 del regolamento n. 384/96 siano applicabili ad una controversia quale quella su cui esso è chiamato a pronunciarsi.
17
L’art. 13, n. 3, del regolamento n. 384/96 stabilisce che, in presenza di sufficienti elementi di prova di un’elusione di
dazi antidumping, la decisione della Commissione di aprire un’inchiesta è adottata mediante regolamento. Se tale inchiesta
consente di accertare definitivamente i fatti che giustificano un’estensione dell’applicazione dei dazi antidumping alle importazioni
di prodotti simili o di parti di questi in provenienza da paesi terzi, la relativa decisione è presa dal Consiglio, che delibera
a maggioranza semplice su proposta della Commissione.
18
Nel caso di specie, è sufficiente constatare che non vi è stato alcun regolamento della Commissione che abbia deciso l’apertura
di un’inchiesta, così come è mancata una decisione del Consiglio di estendere l’applicazione delle misure antidumping.
19
Ne consegue che le disposizioni dell’art. 13 del regolamento n. 384/96 sono comunque inapplicabili alla controversia nella
causa principale, senza che occorra statuire sulla questione se il disposto del n. 1 di tale articolo, nel testo in vigore
all’epoca dei fatti oggetto del procedimento a quo, contemplasse le operazioni effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA].
20
Occorre dunque risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l’art. 13 del regolamento n. 384/96 è inapplicabile
in assenza di una decisione del Consiglio, adottata su proposta della Commissione, di estendere l’applicazione di dazi antidumping
alle importazioni di prodotti simili o di parti di questi in provenienza da paesi terzi.
Sulle questioni terza, quarta e quinta
21
Le questioni terza, quarta e quinta vertono in sostanza sul punto se debba considerarsi come importazione definitiva nel territorio
doganale della Comunità l’operazione con la quale una società importa in regime di perfezionamento attivo merci cui sono applicabili
dazi antidumping, li trasforma in un prodotto non assoggettato a tali dazi e li riesporta ad una società ad essa collegata,
situata in un paese terzo confinante, la quale a sua volta riesporta tali merci nella Comunità rivendendoli alla prima società.
22
A norma dell’art. 114 del codice doganale comunitario, il regime del perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione
nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie destinate ad essere poi riesportate fuori di tale territorio.
La lavorazione consiste nel sottoporre tali merci ad operazioni di «perfezionamento», vale a dire, in particolare, di trasformazione. Le
merci riesportate prendono il nome di «prodotti compensatori».
23
La riesportazione delle merci sotto forma di prodotti compensatori al di fuori del territorio doganale della Comunità è un
presupposto per l’applicazione del regime di perfezionamento attivo. Ne consegue che questo può essere legittimamente applicato
soltanto se le merci sono realmente destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, così come
ricordato dal sopra citato disposto dell’art. 551, n. 1, del regolamento n. 2454/93, secondo il quale colui che chiede di
beneficiare del detto regime deve avere «veramente l’intenzione di riesportare» le merci in questione.
24
Infatti, risulta dall’insieme delle regole costituenti il regime giuridico del perfezionamento attivo che la finalità di quest’ultimo
è proprio quella di esonerare dai dazi doganali soltanto le merci che vengono introdotte nel territorio doganale comunitario
a titolo meramente temporaneo, al fine di essere lavorate, riparate o trasformate e, successivamente, riesportate, evitando
così di penalizzare l’attività economica dei paesi della Comunità.
25
Da ciò deriva necessariamente che una pratica, quale quella descritta al punto 8 della presente sentenza, che consista nel
limitarsi a far passare la frontiera ad una merce, senza una reale intenzione di riesportarla, e nel reimportare tale merce
poco tempo dopo, sarebbe contraria alla finalità stessa del regime del perfezionamento attivo e pregiudicherebbe l’effettività
della normativa comunitaria.
26
Spetta unicamente al giudice del rinvio verificare se i fatti che hanno dato origine al procedimento a quo configurino un’irregolarità
di questo tipo.
27
Quanto alle conseguenze che occorre trarre dalla constatazione di una simile irregolarità, l’art. 4, n. 3, del regolamento
n. 2988/95 – che è una disposizione di portata generale – enuncia che «gli atti per i quali si [constati] che hanno per scopo
il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente
le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la
revoca del vantaggio stesso».
28
La Corte ha già statuito che l’obbligo di restituire un beneficio indebitamente percepito tramite una pratica irregolare non
viola il principio di legalità. Infatti, tale obbligo non costituisce una sanzione, bensì è la semplice conseguenza della
constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio previsto dalla normativa comunitaria sono state
create artificiosamente, rendendo indebito il vantaggio conseguito e giustificando, di conseguenza, l’obbligo di restituzione
(v., in tal senso, sentenza 14 dicembre 2000, causa C‑110/99, Emsland‑Stärke, Racc. pag. I‑11569, punto 56).
29
Del pari, l’importatore che si sia irregolarmente posto sotto il regime di perfezionamento attivo e ne abbia beneficiato creando
artificiosamente le condizioni richieste per la sua applicazione è tenuto ad assolvere i dazi dovuti sui prodotti in questione,
fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale.
30
Occorre dunque risolvere le questioni terza, quarta e quinta dichiarando che non può essere legittimamente posta sotto il
regime del perfezionamento attivo l’operazione che consista nel limitarsi a far passare la frontiera ad una merce dopo la
sua trasformazione in un prodotto non assoggettato a dazi antidumping, senza una reale intenzione di riesportarla, e nel reimportare
tale merce poco tempo dopo. L’importatore che si sia irregolarmente posto sotto tale regime e ne abbia beneficiato è tenuto
ad assolvere i dazi dovuti sui prodotti di cui trattasi, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, civili o penali
previste dalla normativa nazionale. Spetta al giudice nazionale competente valutare se l’operazione controversa nella causa
principale debba o no, alla luce delle considerazioni sopra svolte, essere considerata irregolare in rapporto al diritto comunitario.
Sulle spese
31
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, è inapplicabile in assenza di una decisione del Consiglio
dell’Unione europea, adottata su proposta della Commissione delle Comunità europee, di estendere l’applicazione di dazi antidumping
alle importazioni di prodotti simili o di parti di questi in provenienza da paesi terzi.
2)
Non può essere legittimamente posta sotto il regime del perfezionamento attivo l’operazione che consista nel limitarsi a far
passare la frontiera ad una merce dopo la sua trasformazione in un prodotto non assoggettato a dazi antidumping, senza una
reale intenzione di riesportarla, e nel reimportare tale merce poco tempo dopo. L’importatore che si sia irregolarmente posto
sotto tale regime e ne abbia beneficiato è tenuto ad assolvere i dazi dovuti sui prodotti di cui trattasi, fatte salve le
eventuali sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale. Spetta al giudice nazionale competente
valutare se l’operazione controversa nella causa principale debba o no essere considerata irregolare in rapporto al diritto
comunitario.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.