CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 marzo 2021 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pordenone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 455, 61, n. 2 e 640 cod. pen. per avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA] cinque banconote da 50 euro risultate contraffatte quale prezzo per l'acquisto di un [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 431 cod. proc. pen. perché, all'interno del fascicolo del dibattimento, vi erano una comunicazione notizia di reato ed un verbale di sequestro del 29 ottobre 2013, quest'ultimo relativo ad un'indagine distinta da quella avvenuta nel presente procedimento. Il ricorrente esordisce con una premessa teorica circa la portata dell'art. 431 cod. proc. pen. e le possibili deroghe al principio del contraddittorio nella formazione della prova previste dall'art. 111 Cost. Venendo al concreto della censura, in raffronto all'argomentazione della sentenza impugnata che essa mira a contrastare, il ricorrente sostiene che la preclusione di cui all'art. 491 codice di rito concerne solo le questioni intese ad ottenere l'esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo, mentre l'inclusione nel fascicolo di altri atti non resta preclusa come non rimangono precluse le questioni circa l'ammissibilità della prova. La c.n.r. — sostiene il ricorrente — è stata inserita nel fascicolo del dibattimento in violazione dell'art.431 cod. proc. pen. perché tale tipo di documento non fa parte di quelli che possono entrare a far parte di tale fascicolo, così come il verbale di perquisizione e successivo sequestro del 29 ottobre 2013, che sono del tutto estranei alla vicenda. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. Il motivo che si va illustrando consta innanzitutto di un'ampia panoramica teorica sull'evoluzione, normativa e giurisprudenziale, dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. fino all'assetto attuale, per poi appuntarsi specificamente sull'utilizzabilità della testimonianza resa in dibattimento dal [OSCURATO:PERSONA], riportandone alcuni passaggi che sarebbero violativi della regola suddetta ed un passaggio della sentenza impugnata che avrebbe utilizzato le dichiarazioni de relato; l'attenzione del Giudice per queste ultime si evincerebbe — si legge nel ricorso — anche dalla sottolineatura apposta dal giudicante a pag. 6 delle trascrizioni. 2.3. Il terzo motivo di ricorso invoca l'assoluzione perché il fatto non sussiste dai reati ascritti all'imputato, l'erronea valutazione della prova, la violazione degli artt. 192 e 546, 533 cod. proc. pen. e contesta il giudizio di credibilità dei testi Nicolai e [OSCURATO:PERSONA]. Assume il ricorrente che non sarebbe stata dimostrata l'esistenza del bene e l'effettiva vendita a lui di quest'ultimo; inoltre, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva altre banconote da 50 euro nel portafogli, non vi è certezza che quelle false gli fossero state date dall'imputato, il quale peraltro, aveva chiesto uno sconto, cui non avrebbe avuto interesse se effettivamente aveva intenzione di pagare con denaro falso. A seguire il ricorso evidenzia una presunta contraddizione tra le dichiarazioni di Loredana e quelle di [OSCURATO:PERSONA] a proposito del denaro in loro possesso. Il ricorrente, quindi, ipotizza che i due abbiano costruito la loro versione per andare esenti da responsabilità per la detenzione delle banconote false. Le perplessità di cui sopra ridonderebbero anche sulla prova del reato di truffa. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — troppo severo — ed alla negazione delle circostanze attenuanti generiche - sostanzialmente immotivata o, comunque, ingiustamente sancita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta l'inserimento, all'interno del fascicolo del dibattimento, di una comunicazione notizia di reato e di un verbale di sequestro del 29 ottobre 2013 — è manifestamente infondato. Quanto al verbale di sequestro, si tratta di atto irripetibile, come tale da includere nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né l'atto perde la sua natura perché appartenente ad altro procedimento. Quanto alla comunicazione notizia di reato, l'inammissibilità della doglianza è legata a varie e concorrenti ragioni. - Il ricorrente non si confronta con l'ineccepibile risposta in diritto data dalla Corte di appello alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, laddove si è rimarcata l'intempestività della questione siccome posta ben al di là del limite del primo accertamento sulla costituzione delle parti di cui all'art. 491, commi 1, cod. proc. pen., limite stabilito anche per le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento dal comma secondo della medesima disposizione (Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281781; Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, Carraro, Rv. 266995; Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263261; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini e altro, Rv. 250806; Sez. 2, n. 23608 del 11/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234904). - Il ricorrente non spiega quale utilizzo abbia avuto la c.n.r. e come esso fosse decisivo, sicché l'impugnativa va reputata inammissibile perché, pur predicando l'inutilizzabilità di un dato probatorio, non opina circa la decisività di esso, non indicando le ragioni per cui il materiale residuo all'esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile non superi la cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).- Va, infine, rimarcato, che l'esame del fascicolo processuale — possibile in ragione della natura della censura — genera dubbi circa l'effettivo inserimento della c.n.r. nel fascicolo del dibattimento, dal momento che essa è collocata in un sottofascicolo denominato "atti gip gup" e che, nel provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare di formazione del fascicolo del dibattimento, non è indicata la c.n.r. in discorso, ma solo il verbale di sequestro e solo quest'ultimo è effettivamente numerato. 2. Il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. quanto alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] — è inammissibile in quanto la risposta della Corte di appello è corretta: se la frase "incriminata" del militare è quella concernente l'inserimento dell'episodio in una più ampia serie di spacci di banconote false — come sembrerebbe dal riferimento testuale che si legge a pag. 11 del ricorso — allora tale frase, in disparte la mancanza di decisività che la caratterizza e che, comunque, il ricorrente non illustra, non fa riferimento a dichiarazioni rese da testi escussi, ma ad attività di investigazione. Non risulta, in altri termini, che il decidente di primo grado abbia adoperato le affermazioni de relato che il ricorrente ha trascritto nel ricorso e che, comunque, tale utilizzo abbia fatto la Corte di merito. Non merita, infine, risposta il passaggio dell'impugnativa sulla sottolineatura del Giudice del verbale di trascrizione, laddove non fa riferimento all'atto impugnabile — la sentenza — ma ad una mera traccia grafica dello studio del fascicolo. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Una prima traccia di tale inammissibilità si rinviene nella denunzia della violazione degli artt. 192, 546 e 533 cod. proc. pen. Come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Aggiunge il Collegio che la teorizzazione di questo principio ben si attaglia anche alla denunzia della violazione delle altre norme processuali agitate nel ricorso, quelle, cioè, di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. Va poi osservato che il ricorso difetta di confronto con tutte le risposte della Corte di merito a questioni già poste con l'appello (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Inoltre il ricorrente avanza dubbi su una possibile, diversa provenienza delle banconote, attraverso un ragionamento meramente ipotetico. In particolare, la Corte di appello ha reso una motivazione immune dalle critiche mosse dal ricorrente, laddove ha evidenziato che: - la trattativa per lo sconto poteva rientrare nella condotta artificiosa, tesa a creare un'apparenza di regolarità della trattativa; - la buona fede di [OSCURATO:PERSONA] si evince dall'avere mostrato le altre banconote in suo possesso, altrettanto false, alla cassiera del supermercato. 4. Il quarto motivo di ricorso — sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio osserva che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (numero di banconote detenute e pregresso episodio di detenzione), rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputato. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Manifestamente infondata è la doglianza che attiene alla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).Nella specie, la Corte di merito ha valorizzato, a sostegno del giudizio commisurativo, il collegamento dell'imputato con ambienti dediti allo spaccio d i banconote false e la commissione di due reati analoghi in rapida successione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i