CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33862/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione, con travisamento della prova, per essere stato ritenuto il dolo del contestato delitto di cui all'art. 256 bis d.lgs. 152/20'06 è inammissibile, trattandosi di reiterazione della medesima doglianza adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, avendo il giudice di merito ritenuto la sussistenza di una condotta volontaria sorretta dal dolo, valutando, con motivazione non illogica e qui non altrimenti sindacabile, la prova di cui si allega il travisamento - vale a dire le dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti rese dal ricorrente - e rispetto alla quale il ricorrente sollecita un'alternativa ricostruzione inammissibile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2