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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2021

Cassazione n. 37664/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/05/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 maggio 2021 il Tribunale di Milano ha confermato in sede di riesame quella del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa in data 12 aprile 2021, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per avere ceduto in concorso con altri ([OSCURATO:PERSONA]) 30 g. di hashish il 21 novembre 2018 a [OSCURATO:PERSONA], altra sostanza non specificata a [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre e 26 novembre 2018, e per aver ceduto un campione di marijuana a [OSCURATO:PERSONA] in data 5 gennaio 2019.

2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio del ne bis in idem per precedente giudicato.

Si adduce che i fatti sono gli stessi perché nell'imputazione già giudicata si contestava la destinazione per la cessione a terzi della sostanza stupefacente in data antecedente e sino al 7 febbraio 2019.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, considerato che i fatti sono antecedenti al suo arresto del 7 febbraio 2019 e che da tale data si trova detenuto in carcere senza quindi possibilità di reiterare il reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

I fatti per cui si procede sono diversi rispetto a quelli già giudicati e generici risultano i rilievi in punto di esigenze cautelari.

Nell'ordinanza si descrivono le indagini svolte sulla base delle intercettazioni e delle attività di osservazione di polizia giudiziaria che hanno portato il 7 febbraio 2019 all'arresto dell'odierno ricorrente per il rinvenimento all'interno della sua abitazione di kg.6,8 e g.152 di hashish, oltre alla somma di euro 24.950, con conseguente condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per detta vicenda, per la quale il predetto è tuttora detenuto in carcere.

Da siffatta ricostruzione risulta evidente che le cessioni per cui si procede sono diverse dal fatto già giudicato, trattandosi di fatti pregressi relativi ad altri quantitativi di sostanza stupefacente, accertati tramite le intercettazioni.

Va poi osservato che l'autonomia dei procedimenti non è di ostacolo all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.

Giova premettere che il ricorrente neppure contesta le evidenti ragioni poste o dal Tribunale a sostegno del ravvisato rischio di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'indagato, e neppure contesta la motivazione addotta in punto inadeguatezza di misure cautelari meno severe.

Nel ricorso ci si limita, in ultima analisi, a rilevare che dopo il suo primo arresto il ricorrente ha interrotto i suoi legami criminali per forza di cose, stante la permanente sottoposizione ad altra misura detentiva.

Ma ciò non contraddice affatto la valutazione del Tribunale secondo cui, ove rimesso in libertà, è da ritenersi altamente probabile che esso riprenda l'attività di spacciatore svolta in modo professionale, come ritenuto in modo non illogico in base alla rilevante quantità di droga e l'ingente somma di denaro rinvenuta nella sua abitazione in occasione del suo arresto in flagranza di reato, unitamente alla mancanza di altre fonti di reddito ed al rilevato carattere reiterativo delle condotte di spaccio.Per giurisprudenza costante di legittimità, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo, lo stato di detenzione per altra causa, anche in espiazione di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è, di per sé, in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari, e in particolare con il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà e non potendosi escludere in modo assoluto che l'indagato, per una qualsivoglia ragione, lecita o illecita, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà (Sez. 5, n. 28750 de/ 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 4, n. 20207 del 27/02/2004, Sangiorgi, Rv. 229164).

Del resto trattandosi di fatti relativamente recenti commessi in epoca ravvicinata a quelli già oggetto di altro titolo cautelare e della stessa tipologia perché tutti afferenti al traffico di stupefacenti, la valutazione sull'attualità del pericolo di reiterazione non può essere ritenuta compromessa dalla contemporanea esecuzione di altra misura custodiale, ma ne risulta al contrario rafforzata.

In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/05/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 maggio 2021 il Tribunale di Milano ha confermato in sede di riesame quella del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa in data 12 aprile 2021, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per avere ceduto in concorso con altri ([OSCURATO:PERSONA]) 30 g. di hashish il 21 novembre 2018 a [OSCURATO:PERSONA], altra sostanza non specificata a [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre e 26 novembre 2018, e per aver ceduto un campione di marijuana a [OSCURATO:PERSONA] in data 5 gennaio 2019. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio del ne bis in idem per precedente giudicato. Si adduce che i fatti sono gli stessi perché nell'imputazione già giudicata si contestava la destinazione per la cessione a terzi della sostanza stupefacente in data antecedente e sino al 7 febbraio 2019. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, considerato che i fatti sono antecedenti al suo arresto del 7 febbraio 2019 e che da tale data si trova detenuto in carcere senza quindi possibilità di reiterare il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. I fatti per cui si procede sono diversi rispetto a quelli già giudicati e generici risultano i rilievi in punto di esigenze cautelari. Nell'ordinanza si descrivono le indagini svolte sulla base delle intercettazioni e delle attività di osservazione di polizia giudiziaria che hanno portato il 7 febbraio 2019 all'arresto dell'odierno ricorrente per il rinvenimento all'interno della sua abitazione di kg.6,8 e g.152 di hashish, oltre alla somma di euro 24.950, con conseguente condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per detta vicenda, per la quale il predetto è tuttora detenuto in carcere. Da siffatta ricostruzione risulta evidente che le cessioni per cui si procede sono diverse dal fatto già giudicato, trattandosi di fatti pregressi relativi ad altri quantitativi di sostanza stupefacente, accertati tramite le intercettazioni. Va poi osservato che l'autonomia dei procedimenti non è di ostacolo all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente. Giova premettere che il ricorrente neppure contesta le evidenti ragioni poste o dal Tribunale a sostegno del ravvisato rischio di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'indagato, e neppure contesta la motivazione addotta in punto inadeguatezza di misure cautelari meno severe. Nel ricorso ci si limita, in ultima analisi, a rilevare che dopo il suo primo arresto il ricorrente ha interrotto i suoi legami criminali per forza di cose, stante la permanente sottoposizione ad altra misura detentiva. Ma ciò non contraddice affatto la valutazione del Tribunale secondo cui, ove rimesso in libertà, è da ritenersi altamente probabile che esso riprenda l'attività di spacciatore svolta in modo professionale, come ritenuto in modo non illogico in base alla rilevante quantità di droga e l'ingente somma di denaro rinvenuta nella sua abitazione in occasione del suo arresto in flagranza di reato, unitamente alla mancanza di altre fonti di reddito ed al rilevato carattere reiterativo delle condotte di spaccio.Per giurisprudenza costante di legittimità, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo, lo stato di detenzione per altra causa, anche in espiazione di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è, di per sé, in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari, e in particolare con il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà e non potendosi escludere in modo assoluto che l'indagato, per una qualsivoglia ragione, lecita o illecita, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà (Sez. 5, n. 28750 de/ 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 4, n. 20207 del 27/02/2004, Sangiorgi, Rv. 229164). Del resto trattandosi di fatti relativamente recenti commessi in epoca ravvicinata a quelli già oggetto di altro titolo cautelare e della stessa tipologia perché tutti afferenti al traffico di stupefacenti, la valutazione sull'attualità del pericolo di reiterazione non può essere ritenuta compromessa dalla contemporanea esecuzione di altra misura custodiale, ma ne risulta al contrario rafforzata. In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore /
Sentenza Cassazione n. 37664/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris