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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 30173/2022

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19843-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 332/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 19843 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2-

1. la Corte d’Appello di Palermo, adita dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana-[OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannato la Regione al risarcimento del danno da abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla posizionedegli appellati [OSCURATO:PERSONA] e Ferro i quali, all’esito della procedura di stabilizzazione, erano stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2. la Corte territoriale ha richiamato il principio di diritto affermato da Cass.n. 16337/2017 ed ha ritenuto che l’immissione definitiva nei ruoli dell’amministrazione costituiva misura equivalente alla conversione e, pertanto, idonea a far venir meno la necessità dell’agevolazione probatoria che, sulla base di quanto statuito da Cass.

S.U. n. 5072/2016, si impone nei soli casi in cui sia necessaria la conformazione del diritto interno a quello eurounitario;

3. ha, di conseguenza, escluso che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ferro potessero pretendere il risarcimento di un danno non provato ed ha confermato la statuizione di primo grado solo limitatamente alla posizione dell’Adornetto, che era stato collocato in quiescenza prima che fosse stata ultimata la procedura di stabilizzazione;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, ai quali non ha opposto difese la Regione Sicilia,che ha solo depositato atto di costituzione in giudizio al fine di poter partecipare all’eventuale discussione della causa in udienza pubblica;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , «violazione dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 20, c. 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 nonché della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE per avere la Corte di appello Ric. 2021 n. 19843 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -3- escluso il diritto al risarcimento del danno per l’utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato - ritenuto in astratto sussistente - in conseguenza dell’assunzione dei ricorrenti con contratto a tempo indeterminato all’esito di una procedura selettiva bandita dalla Regione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 75 del 2017 sopra citato»; i ricorrenti sostengono, in sintesi, che l’efficacia satisfattiva della stabilizzazione è limitata ai casi nei quali la stessa sia effetto diretto ed immediato dell’abuso mentre va esclusa qualora, come nella fattispecie, l’assunzione avvenga all’esito di una procedura concorsuale, sia pure riservata, che comporti una selezione per titoli ed esami;

2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla pronuncia impugnata la «violazione sotto altro profilo dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE per avere la Corte di appello riconosciuto valore esclusivo del risarcimento del danno alla cosiddetta stabilizzazione dei ricorrenti senza che la Regione avesse allegato le modalità e condizioni di ammissione alla relativa procedura, non offrendo pertanto la prova della stretta correlazione tra questa e l’utilizzazione abusiva del contratto a termine»;

3. con il terzo motivo è denunciata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la «violazione sotto altro profilo dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nonché dell’art. 20 c. 1 della legge 28 dicembre n. 448 e dell’art. 2 c. 553 della legge 21 gennaio 2007 n. 244 per non avere riconosciuto il danno derivante dal ritardo del conseguimento del contratto a tempo indeterminato nonostante l’originaria formulazione della domanda nel ricorso introduttivo del giudizio fosse stata formulata in questi termini»; i ricorrenti sostengono che con il ricorso di primo grado il risarcimento del danno era stato domandato anche facendo leva sulle disposizioni indicate nella rubrica del motivo,che avevano consentito la trasformazione di rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine stipulati dalla Regione Sicilia e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990; rilevano che l’efficacia satisfattiva della stabilizzazione poteva, al più, essere opposta in relazione alla domanda di risarcimento del danno fondata sulla abusività della reiterazione, ma non poteva valere per paralizzare la domanda di risarcimento fondata sul ritardo nell’avvio delle procedure; Ric. 2021 n. 19843 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -4-

4. preliminarmente occorre rilevare che non possono essere apprezzati gli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, dal [OSCURATO:PERSONA] dall’assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ., della quale va dichiarata l’inammissibilità;

4.1. la Regione Sicilia, infatti, non ha notificato controricorso ed ha depositato solo atto di costituzione al fine di poter partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa, sicchè è applicabile alla fattispecie il principio già enunciato da questa Corte secondo cui l’intimato che non abbia tempestivamente notificato il controricorso non può depositare memoria in vista della adunanza camerale perché il protocollo d’intesa del 15 dicembre 2016, che quella possibilità prevede, si riferisce, al pari dell’orientamento inaugurato da Cass. nn. 4533/2017 e da Cass. n. 4906/2017, ai soli ricorsi iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 188/2016, ossia prima del 30 ottobre 2016 (Cass. n. 32724/2019; Cass.n. 23921/2020);

5. il primo motivo di ricorso è fondato,in quanto la sentenza impugnata è dissonante rispetto al principio di diritto affermato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.

Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»;

5.1. la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero Ric. 2021 n. 19843 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -5- di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass.

S.U. n. 16041/2010);

5.2. solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell’amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 ( in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);

6. dalle considerazioni che precedono discende che ha errato la Corte territoriale nel valorizzare la sola instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato senza prima esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all’esito della quale l’immissione in ruolo è avvenuta;

7. va, quindi, accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

8. non sussistono le condizioni per la pronuncia nel merito, ex art. 382, comma 2, cod. proc. civ., sollecitata dai ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., perché nessun accertamento difatto è stato compiuto dalla Corte territoriale sulla procedura all’esito della quale i ricorrenti sono stati assunti a tempo indeterminato;

9. non ricorrono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 19843 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -6- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19843-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 332/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 19843 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Palermo, adita dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana-[OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannato la Regione al risarcimento del danno da abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla posizionedegli appellati [OSCURATO:PERSONA] e Ferro i quali, all’esito della procedura di stabilizzazione, erano stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 2. la Corte territoriale ha richiamato il principio di diritto affermato da Cass.n. 16337/2017 ed ha ritenuto che l’immissione definitiva nei ruoli dell’amministrazione costituiva misura equivalente alla conversione e, pertanto, idonea a far venir meno la necessità dell’agevolazione probatoria che, sulla base di quanto statuito da Cass. S.U. n. 5072/2016, si impone nei soli casi in cui sia necessaria la conformazione del diritto interno a quello eurounitario; 3. ha, di conseguenza, escluso che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ferro potessero pretendere il risarcimento di un danno non provato ed ha confermato la statuizione di primo grado solo limitatamente alla posizione dell’Adornetto, che era stato collocato in quiescenza prima che fosse stata ultimata la procedura di stabilizzazione; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, ai quali non ha opposto difese la Regione Sicilia,che ha solo depositato atto di costituzione in giudizio al fine di poter partecipare all’eventuale discussione della causa in udienza pubblica; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , «violazione dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 20, c. 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 nonché della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE per avere la Corte di appello Ric. 2021 n. 19843 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- escluso il diritto al risarcimento del danno per l’utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato - ritenuto in astratto sussistente - in conseguenza dell’assunzione dei ricorrenti con contratto a tempo indeterminato all’esito di una procedura selettiva bandita dalla Regione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 75 del 2017 sopra citato»; i ricorrenti sostengono, in sintesi, che l’efficacia satisfattiva della stabilizzazione è limitata ai casi nei quali la stessa sia effetto diretto ed immediato dell’abuso mentre va esclusa qualora, come nella fattispecie, l’assunzione avvenga all’esito di una procedura concorsuale, sia pure riservata, che comporti una selezione per titoli ed esami; 2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla pronuncia impugnata la «violazione sotto altro profilo dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE per avere la Corte di appello riconosciuto valore esclusivo del risarcimento del danno alla cosiddetta stabilizzazione dei ricorrenti senza che la Regione avesse allegato le modalità e condizioni di ammissione alla relativa procedura, non offrendo pertanto la prova della stretta correlazione tra questa e l’utilizzazione abusiva del contratto a termine»; 3. con il terzo motivo è denunciata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la «violazione sotto altro profilo dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nonché dell’art. 20 c. 1 della legge 28 dicembre n. 448 e dell’art. 2 c. 553 della legge 21 gennaio 2007 n. 244 per non avere riconosciuto il danno derivante dal ritardo del conseguimento del contratto a tempo indeterminato nonostante l’originaria formulazione della domanda nel ricorso introduttivo del giudizio fosse stata formulata in questi termini»; i ricorrenti sostengono che con il ricorso di primo grado il risarcimento del danno era stato domandato anche facendo leva sulle disposizioni indicate nella rubrica del motivo,che avevano consentito la trasformazione di rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine stipulati dalla Regione Sicilia e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990; rilevano che l’efficacia satisfattiva della stabilizzazione poteva, al più, essere opposta in relazione alla domanda di risarcimento del danno fondata sulla abusività della reiterazione, ma non poteva valere per paralizzare la domanda di risarcimento fondata sul ritardo nell’avvio delle procedure; Ric. 2021 n. 19843 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- 4. preliminarmente occorre rilevare che non possono essere apprezzati gli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, dal [OSCURATO:PERSONA] dall’assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ., della quale va dichiarata l’inammissibilità; 4.1. la Regione Sicilia, infatti, non ha notificato controricorso ed ha depositato solo atto di costituzione al fine di poter partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa, sicchè è applicabile alla fattispecie il principio già enunciato da questa Corte secondo cui l’intimato che non abbia tempestivamente notificato il controricorso non può depositare memoria in vista della adunanza camerale perché il protocollo d’intesa del 15 dicembre 2016, che quella possibilità prevede, si riferisce, al pari dell’orientamento inaugurato da Cass. nn. 4533/2017 e da Cass. n. 4906/2017, ai soli ricorsi iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 188/2016, ossia prima del 30 ottobre 2016 (Cass. n. 32724/2019; Cass.n. 23921/2020); 5. il primo motivo di ricorso è fondato,in quanto la sentenza impugnata è dissonante rispetto al principio di diritto affermato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; 5.1. la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero Ric. 2021 n. 19843 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); 5.2. solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell’amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 ( in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006); 6. dalle considerazioni che precedono discende che ha errato la Corte territoriale nel valorizzare la sola instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato senza prima esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all’esito della quale l’immissione in ruolo è avvenuta; 7. va, quindi, accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 8. non sussistono le condizioni per la pronuncia nel merito, ex art. 382, comma 2, cod. proc. civ., sollecitata dai ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., perché nessun accertamento difatto è stato compiuto dalla Corte territoriale sulla procedura all’esito della quale i ricorrenti sono stati assunti a tempo indeterminato; 9. non ricorrono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Ric. 2021 n. 19843 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli al
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