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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24018/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495); che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 2, n. 35278 del 19/06/2007, Casadei, Rv. 237860 - 01), secondo cui il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.; che, nella specie, tenuto conto del doppio aumento per la recidiva reiterata, il ricorrente non ha puntualmente individuato il termine di prescrizione, che non era ancora maturato al momento della pronuncia della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495); che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 2, n. 35278 del 19/06/2007, Casadei, Rv. 237860 - 01), secondo cui il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.; che, nella specie, tenuto conto del doppio aumento per la recidiva reiterata, il ricorrente non ha puntualmente individuato il termine di prescrizione, che non era ancora maturato al momento della pronuncia della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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