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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22504/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16773/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]1, elettivamente domiciliato in Manfredonia via Pasubio n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2158/2021 depositata il22/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CA1 oppose avanti il Tribunale di Foggia, sez. distaccata di Manfredonia, il decreto ingiuntivo concesso a [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di prestazioni professionali.

In esito all’istruttoria, il giudice adito revocò il provvedimento monitorio, condannando l’opponente al pagamento della somma di € 56.691,66.

Su gravame del soccombente, con sentenza n. 2158, depositata il 22 dicembre 2021, la Corte d’appello di Bari rigettò l’impugnazione.

Il giudice di secondo grado sostenne che il Consorzio, prima della revoca dell’incarico, non aveva mai contestato il ritardo del professionista, sicché avrebbe dovuto presumersi che tale ritardo non avesse superato il limite di tollerabilità, in relazione all’oggetto ed alla natura del contratto.

Il termine per l’adempimento, infatti, avrebbe dovuto essere valutato in base all’interesse alla prestazione, ancorché tardiva. [OSCURATO:PERSONA] CA1 ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi.

La controparte è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, il ricorrente assume la violazione dell’art. 1456 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ricondotto la fattispecie all’art. 1455 c.c. e non alla norma successiva, pur in presenza di una clausola risolutiva espressa, che non avrebbe consentito al giudice di merito la valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento. 2) Mediante la seconda censura, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1418 e 2233 c.c., nonché della legge n. 340/1976.

La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che i minimi tariffari relativi alle professioni di ingegnere ed architetto non potessero essere derogati da un accordo inter partes. 3) Il primo motivo è fondato. 3.1) Va preliminarmente chiarito come l’art. 7 del contratto reciti testualmente “[OSCURATO:PERSONA] committente s’impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento che renda non più proseguibile il rapporto di fiducia instaurato.

Può essere motivo di grave inadempimento il riscontro di un ritardo complessivo ingiustificato di 60 (sessanta) giorni.

La rescissione del contratto è comunicata con raccomandata R.R. al tecnico incaricato”.

Trattasi indubbiamente di una clausola risolutiva espressa, giusta la tradizionale nozione codicistica, secondo la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto, qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta o non venga eseguita nel rispetto delle modalità previste consensualmente (Sez. 3, n. 17603 del 5 luglio 2018). 3.2) Sennonché, il rilievo di una clausola risolutiva espressa non viene eliminato dalla tolleranza, né quest’ultima implica rinunzia ad avvalersene, come sembrerebbe invece ritenere la Corte d’appello.

Infatti, la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, può manifestare l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni (Sez. 2, n. 14195 del 5 maggio 2022; Sez. 2, n. 24564 del 31 ottobre 2013).

Va altresì escluso che, in presenza della pattuizione di una clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti (Sez. 3, n. 29301 del 12 novembre 2019). 4) Anche il secondo motivo è meritevole di accoglimento. 4.1) I compensi per le prestazioni professionali rese da ingegneri ed architetti allo Stato e agli altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, possono essere concordati, ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis, del d.l.n. 65 del 1989 (aggiunto dalla l. di conv. n. 155 del 1989), in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari, secondo i generali criteri di determinazione del corrispettivo nell'ambito del contratto d'opera, il quale non può prescindere da quanto convenuto dalle parti, senza che ricorra alcuna nullità del patto derogatorio, né sorga l'obbligo della P.A. committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle (Sez. 1, n. 22482 del 24 settembre 2018; Sez.

L., n. 18805 del 16 luglio 2018; Sez. 2, n. 8502 del 27 aprile 2015). 4.2) Nella specie, il contratto aveva ad oggetto l’incarico di fornire, nell’ambito delle urbanizzazioni primarie del comparto CA1 in Manfredonia le prestazioni di progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità relativa alle strade, ai parcheggi ed alla rete fognaria, ossia si trattava di un incarico volto alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce delle considerazioni sopra esposte.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16773/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]1, elettivamente domiciliato in Manfredonia via Pasubio n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2158/2021 depositata il22/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CA1 oppose avanti il Tribunale di Foggia, sez. distaccata di Manfredonia, il decreto ingiuntivo concesso a [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di prestazioni professionali. In esito all’istruttoria, il giudice adito revocò il provvedimento monitorio, condannando l’opponente al pagamento della somma di € 56.691,66. Su gravame del soccombente, con sentenza n. 2158, depositata il 22 dicembre 2021, la Corte d’appello di Bari rigettò l’impugnazione. Il giudice di secondo grado sostenne che il Consorzio, prima della revoca dell’incarico, non aveva mai contestato il ritardo del professionista, sicché avrebbe dovuto presumersi che tale ritardo non avesse superato il limite di tollerabilità, in relazione all’oggetto ed alla natura del contratto. Il termine per l’adempimento, infatti, avrebbe dovuto essere valutato in base all’interesse alla prestazione, ancorché tardiva. [OSCURATO:PERSONA] CA1 ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. La controparte è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, il ricorrente assume la violazione dell’art. 1456 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ricondotto la fattispecie all’art. 1455 c.c. e non alla norma successiva, pur in presenza di una clausola risolutiva espressa, che non avrebbe consentito al giudice di merito la valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento. 2) Mediante la seconda censura, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1418 e 2233 c.c., nonché della legge n. 340/1976. La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che i minimi tariffari relativi alle professioni di ingegnere ed architetto non potessero essere derogati da un accordo inter partes. 3) Il primo motivo è fondato. 3.1) Va preliminarmente chiarito come l’art. 7 del contratto reciti testualmente “[OSCURATO:PERSONA] committente s’impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento che renda non più proseguibile il rapporto di fiducia instaurato. Può essere motivo di grave inadempimento il riscontro di un ritardo complessivo ingiustificato di 60 (sessanta) giorni. La rescissione del contratto è comunicata con raccomandata R.R. al tecnico incaricato”. Trattasi indubbiamente di una clausola risolutiva espressa, giusta la tradizionale nozione codicistica, secondo la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto, qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta o non venga eseguita nel rispetto delle modalità previste consensualmente (Sez. 3, n. 17603 del 5 luglio 2018). 3.2) Sennonché, il rilievo di una clausola risolutiva espressa non viene eliminato dalla tolleranza, né quest’ultima implica rinunzia ad avvalersene, come sembrerebbe invece ritenere la Corte d’appello. Infatti, la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, può manifestare l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni (Sez. 2, n. 14195 del 5 maggio 2022; Sez. 2, n. 24564 del 31 ottobre 2013). Va altresì escluso che, in presenza della pattuizione di una clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti (Sez. 3, n. 29301 del 12 novembre 2019). 4) Anche il secondo motivo è meritevole di accoglimento. 4.1) I compensi per le prestazioni professionali rese da ingegneri ed architetti allo Stato e agli altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, possono essere concordati, ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis, del d.l.n. 65 del 1989 (aggiunto dalla l. di conv. n. 155 del 1989), in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari, secondo i generali criteri di determinazione del corrispettivo nell'ambito del contratto d'opera, il quale non può prescindere da quanto convenuto dalle parti, senza che ricorra alcuna nullità del patto derogatorio, né sorga l'obbligo della P.A. committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle (Sez. 1, n. 22482 del 24 settembre 2018; Sez. L., n. 18805 del 16 luglio 2018; Sez. 2, n. 8502 del 27 aprile 2015). 4.2) Nella specie, il contratto aveva ad oggetto l’incarico di fornire, nell’ambito delle urbanizzazioni primarie del comparto CA1 in Manfredonia le prestazioni di progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità relativa alle strade, ai parcheggi ed alla rete fognaria, ossia si trattava di un incarico volto alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce delle considerazioni sopra esposte. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa c
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