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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17807/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5007/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19547/2018, depositata in data 24.7.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.2.2020 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto:revocazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 1 999, [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano, esponendo di proprietario di un fondo rustico (sito in Adrano, in catasto al foglio 9, particelle 32, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, 96 e 97), confinante con i terreni di proprietà Salpietro (part.98) e [OSCURATO:PERSONA] (particelle 30, 10, 29 e 40); che la linea di confine tra i suddetti fondi non era fisicamente individuata.

Ha chiesto di regolare i confini e di ordinare l’apposizione dei termini lapidei, con aggravio di spese a carico dei convenuti. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il confine era esattamente delimitato dai segni visibili presenti in loco, essendo confor me alle mappe catastali.

Si sono costituiti anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], instando in via riconvenzionale per l’accertamento dell’usucapione dal fondo da essi posseduto fin dal 1960.

Il processo è stato interrotto a causa del decesso di [OSCURATO:PERSONA] ed è stato riassunto nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, in accoglimento della domanda principale, ha individuato il confine in base alle risultanze della c.t.u., dichiarando inammissibili le riconvenzionali.

La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il giudizio di secondo grado è stato riunito ad altro processo, avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sez.

Adrano, n. 47/07 con cui era stata respinta la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dai Salpietro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

All’esito, la Corte distrettuale di Catania ha individuato un confine diverso da quello stabilito dal Tribunale, dichiarando inammissibile la riconvenzionale di usucapione.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di legittimità.

Si è costituito in giudizio l’erede [OSCURATO:PERSONA], instando per l’accoglimento dell’impugnazione.

Con ordinanza n. 19547/2018, questa Corte ha respinto i tre motivi di ricorso, vertenti, rispettivamente, a) sulla denunciata violazione degli artt. 950, 2697 c.c. e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), riguardo all’asserita carenza di prova in merito alla collocazione del confine nel punto indicato da [OSCURATO:PERSONA] sile; b) sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. consistente nell’assenza di segni visibili del confine tra i due fondi; c) sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per non aver la pronuncia posto integralmente a carico degli appellanti le spese processuali.

Per la cassazione di questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione in un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Con ordinanza n. 15471/2020 la Sesta sezione di questa Corte ha dichiarato non inammissibile della revocazione, rimettendo la causa in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico m otivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 395, comma primo, n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver questa Corte omesso di esaminare il contenuto della memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., depositata in data 1.2.2018, con cui era stata eccepita l’improcedibilità dell’appello, sostenendo che gli appellanti, dopo aver notificato il gravame in data 12.7.2008, si erano costituiti solo il 23.7.2008 e quindi dopo la scadenza del termine di dieci giorni fissato dall’art. 348 c.p.c. (termine scaduto in data 22.7.2008).

Secondo il ricorrente, l’omesso esame della memoria costituisce errore revocatorio decisivo, vertente su un fatto processuale, il cui esame avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella assunta: essendo improcedibile l’appello, la sentenza di primo grado, favorevole al ricorrente, era –difatti - passata in giudicato.

2. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che la non inammissibilità della revocazione, pronunciata dalla Sesta sezione di questa stessa Corte ai fini del rinvio alla sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c., non impedisce di dichiarare con sentenza l'inammissibilitàdel ricorso all'esito dell'udienza pubblica.

Ciò in quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla precedente valutazione ed anzi, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato inpubblica udienza, si estende a tutte le questioni poste dal ricorso (Cass. 10040/2022; Cass. 20856/2019; Cass. s.u. 4413/2016; Cass. 8559/2009).

2.1. L’errore che il ricorrente imputa a questa Corte è di non aver esaminato la memoria illustrativa con la quale era stata eccepita l’improcedibilità dell’appello - per effetto della tardiva costituzione dell’appellante - e dunque il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La censura non era oggetto del ricorso per cassazione (ma la questione rilevabile d’ufficio oltre il singolo grado di causa: Cass.11204/2019; Cass. 24156/2018; Cass. 2361/2014, entrambe in tema di inammissibilità dell’appello; Cass. 12746/2008; Cass. s.u. 27531/2008; Cass. s.u. 26019/2008; Cass. 1946/1971; Cass.4052/1969).

In ogni caso l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., oltre a dover riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso), deve avere carattere autonomo e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione.

Qualora – come nella fattispecie – tale errore cada su un fatto processuale (la tardività della costituzione dell’appellante) che già il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare e che sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado (nel senso che la decisione sarebbe stata diversa da quella assunta), il vizio può dar luogo soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito (Cass. 12283/2004; Cass.8571/2005; Cass. 13915/2005; Cass. 17745/2005; Cass.9396/2006; Cass. 3652 /2006; Cass. 11937/2006; Cass.3820/2014; Cass. 26643/2014; Cass. 29634/2019; Cass.10637/2007; Cass. 5075/2008; Cass. 2010/22171; Cass.27094/2011; Cass. 4456/2015; Cass. 24355/2018; Cass.26643/2018; Cass. 35879/2022).

2.2. L’errore contestato non può consistere nel mancato esame – in sé -dell’eccezione dedotta con la memoria.

Si esula dall’ambito applicativo dell’art. 395, n. 4 c.p.c. nei casi di omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche essa fosse stata rilevabile anche d’ufficio; una tale omissione non corrisponde alla falsa percezione tipica dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizionedi un fatto, la prima non si traduce in alcuna attività e il vi zio, ove sussistente, non è ulteriormente rilevabil e in relazione alle sentenze emesse dalla Cassazione (Cass.11691/2023; Cass. 17106/2022; Cass. 14610/2021; Cass.3760/2018; Cass. 602/2018; Cass. 11202/2017; Cass.26278/2016; Cass. 25654/2013).

L’omessa rilevazione non si identifica automaticamente con l’errata percezione cui allude l’art. 395 n. 4 c.p.c.: occorre in proposito distinguere fra il supporre (erroneamente) l'esistenza del fatto e l'omessa (attività) di valutazione: «la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto o un'omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 n. 4 c.p.c., ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali (Cass. 17110/2010; cfr., in motivazione, Cass.17106/2022; Cass. 14610/2021).

Per giunta l’ordinanza impugnata dà, inoltre, attodel deposito della memoria, senza esamin a rne esplicitamente il contenuto (cfr., ordinanza pag. 2).

In tali ipotesi si è osservato che del fatto che non si faccia cenno, nella sentenza impugnata, all ’ eccezione proposta solo in memoria ed attinente ad una questione rilevabile anche d’ufficio non si può trarre, in mancanza di alcuna indicazione univoca in tal senso, la conclusione che l’avvenuta proposizione dell’eccezione non sia stato colto e pertanto il motivo non sia stato esaminato (Cass. 11691/2023; Cass. 3200/2017; Cass.1530/2016; cfr. Cass. s.u. 31032/2019 secondo cui l’omesso esame dei motivi di impugnazione si traduce in vizio revocatorio non in sé ma solo se manchi una pronuncia sulcapo della domanda riproposta al giudice dell’impugnazione).

Per tutte queste ragioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.

Va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5007/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19547/2018, depositata in data 24.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.2.2020 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto:revocazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 1 999, [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano, esponendo di proprietario di un fondo rustico (sito in Adrano, in catasto al foglio 9, particelle 32, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, 96 e 97), confinante con i terreni di proprietà Salpietro (part.98) e [OSCURATO:PERSONA] (particelle 30, 10, 29 e 40); che la linea di confine tra i suddetti fondi non era fisicamente individuata. Ha chiesto di regolare i confini e di ordinare l’apposizione dei termini lapidei, con aggravio di spese a carico dei convenuti. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il confine era esattamente delimitato dai segni visibili presenti in loco, essendo confor me alle mappe catastali. Si sono costituiti anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], instando in via riconvenzionale per l’accertamento dell’usucapione dal fondo da essi posseduto fin dal 1960. Il processo è stato interrotto a causa del decesso di [OSCURATO:PERSONA] ed è stato riassunto nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, in accoglimento della domanda principale, ha individuato il confine in base alle risultanze della c.t.u., dichiarando inammissibili le riconvenzionali. La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di secondo grado è stato riunito ad altro processo, avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sez. Adrano, n. 47/07 con cui era stata respinta la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dai Salpietro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. All’esito, la Corte distrettuale di Catania ha individuato un confine diverso da quello stabilito dal Tribunale, dichiarando inammissibile la riconvenzionale di usucapione. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di legittimità. Si è costituito in giudizio l’erede [OSCURATO:PERSONA], instando per l’accoglimento dell’impugnazione. Con ordinanza n. 19547/2018, questa Corte ha respinto i tre motivi di ricorso, vertenti, rispettivamente, a) sulla denunciata violazione degli artt. 950, 2697 c.c. e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), riguardo all’asserita carenza di prova in merito alla collocazione del confine nel punto indicato da [OSCURATO:PERSONA] sile; b) sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. consistente nell’assenza di segni visibili del confine tra i due fondi; c) sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per non aver la pronuncia posto integralmente a carico degli appellanti le spese processuali. Per la cassazione di questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione in un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Con ordinanza n. 15471/2020 la Sesta sezione di questa Corte ha dichiarato non inammissibile della revocazione, rimettendo la causa in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico m otivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 395, comma primo, n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver questa Corte omesso di esaminare il contenuto della memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., depositata in data 1.2.2018, con cui era stata eccepita l’improcedibilità dell’appello, sostenendo che gli appellanti, dopo aver notificato il gravame in data 12.7.2008, si erano costituiti solo il 23.7.2008 e quindi dopo la scadenza del termine di dieci giorni fissato dall’art. 348 c.p.c. (termine scaduto in data 22.7.2008). Secondo il ricorrente, l’omesso esame della memoria costituisce errore revocatorio decisivo, vertente su un fatto processuale, il cui esame avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella assunta: essendo improcedibile l’appello, la sentenza di primo grado, favorevole al ricorrente, era –difatti - passata in giudicato. 2. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che la non inammissibilità della revocazione, pronunciata dalla Sesta sezione di questa stessa Corte ai fini del rinvio alla sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c., non impedisce di dichiarare con sentenza l'inammissibilitàdel ricorso all'esito dell'udienza pubblica. Ciò in quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla precedente valutazione ed anzi, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato inpubblica udienza, si estende a tutte le questioni poste dal ricorso (Cass. 10040/2022; Cass. 20856/2019; Cass. s.u. 4413/2016; Cass. 8559/2009). 2.1. L’errore che il ricorrente imputa a questa Corte è di non aver esaminato la memoria illustrativa con la quale era stata eccepita l’improcedibilità dell’appello - per effetto della tardiva costituzione dell’appellante - e dunque il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La censura non era oggetto del ricorso per cassazione (ma la questione rilevabile d’ufficio oltre il singolo grado di causa: Cass.11204/2019; Cass. 24156/2018; Cass. 2361/2014, entrambe in tema di inammissibilità dell’appello; Cass. 12746/2008; Cass. s.u. 27531/2008; Cass. s.u. 26019/2008; Cass. 1946/1971; Cass.4052/1969). In ogni caso l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., oltre a dover riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso), deve avere carattere autonomo e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione. Qualora – come nella fattispecie – tale errore cada su un fatto processuale (la tardività della costituzione dell’appellante) che già il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare e che sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado (nel senso che la decisione sarebbe stata diversa da quella assunta), il vizio può dar luogo soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito (Cass. 12283/2004; Cass.8571/2005; Cass. 13915/2005; Cass. 17745/2005; Cass.9396/2006; Cass. 3652 /2006; Cass. 11937/2006; Cass.3820/2014; Cass. 26643/2014; Cass. 29634/2019; Cass.10637/2007; Cass. 5075/2008; Cass. 2010/22171; Cass.27094/2011; Cass. 4456/2015; Cass. 24355/2018; Cass.26643/2018; Cass. 35879/2022). 2.2. L’errore contestato non può consistere nel mancato esame – in sé -dell’eccezione dedotta con la memoria. Si esula dall’ambito applicativo dell’art. 395, n. 4 c.p.c. nei casi di omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche essa fosse stata rilevabile anche d’ufficio; una tale omissione non corrisponde alla falsa percezione tipica dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizionedi un fatto, la prima non si traduce in alcuna attività e il vi zio, ove sussistente, non è ulteriormente rilevabil e in relazione alle sentenze emesse dalla Cassazione (Cass.11691/2023; Cass. 17106/2022; Cass. 14610/2021; Cass.3760/2018; Cass. 602/2018; Cass. 11202/2017; Cass.26278/2016; Cass. 25654/2013). L’omessa rilevazione non si identifica automaticamente con l’errata percezione cui allude l’art. 395 n. 4 c.p.c.: occorre in proposito distinguere fra il supporre (erroneamente) l'esistenza del fatto e l'omessa (attività) di valutazione: «la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto o un'omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 n. 4 c.p.c., ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali (Cass. 17110/2010; cfr., in motivazione, Cass.17106/2022; Cass. 14610/2021). Per giunta l’ordinanza impugnata dà, inoltre, attodel deposito della memoria, senza esamin a rne esplicitamente il contenuto (cfr., ordinanza pag. 2). In tali ipotesi si è osservato che del fatto che non si faccia cenno, nella sentenza impugnata, all ’ eccezione proposta solo in memoria ed attinente ad una questione rilevabile anche d’ufficio non si può trarre, in mancanza di alcuna indicazione univoca in tal senso, la conclusione che l’avvenuta proposizione dell’eccezione non sia stato colto e pertanto il motivo non sia stato esaminato (Cass. 11691/2023; Cass. 3200/2017; Cass.1530/2016; cfr. Cass. s.u. 31032/2019 secondo cui l’omesso esame dei motivi di impugnazione si traduce in vizio revocatorio non in sé ma solo se manchi una pronuncia sulcapo della domanda riproposta al giudice dell’impugnazione). Per tutte queste ragioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo le controparti svolto difese. Va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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