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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37453/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29445-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 211/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/02/2020; CC54- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 211 del 25.

2. 2020 della Corte di appello di Lecce, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli per la violazione dell'art. 1, commi 646 e 648, legge n. 190 del 2014, per " avere installato nel locale commerciale di cui era titolare l'apparecchio multifunzionale c. d.

TOTEM con libero accesso ad Internet"; l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha notificato controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che: l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 legge n. 689 del 1981, assume l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che il fatto accertato e contestato non fosse diverso da quello per cui era stata emessa la sanzione, nonostante che nel verbale di accertamento fosse stata sbarrata, e quindi esclusa, l'ipotesi di condotta poi sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta; il motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale affermato, previa disamina del verbale di accertamento del 14.

9. 2015, che in esso risultava effettivamente depennata una ipotesi di condotta sanzionabile, ma risultava altresì individuata con una X apposta sulla corrispondente casella, come oggetto di contestazione, la condotta successiva, così descritta " all'interno dell'esercizio risulta installato un apparecchio multifunzionale TOTEM ", precisando che, come risultava dall'atto di contestazione del 16.

11. 2015, tale apparecchio, avente libero accesso ad Internet, consentiva ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, in violazione dell'art. 7, comma 3 quater, d.l. n. 158 del 2012; in particolare, il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità, in quanto il dedotto errore di interpretazione dell'atto non appare corredato da elementi in grado di evidenziarlo, sia perché l'affermazione della Corte di appello, secondo cui vi era corrispondenza tra la condotta indicata nel verbale di accertamento e nell'atto di contestazione successivo e quella sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta, integra un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29445-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 211/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/02/2020; CC54- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 211 del 25. 2. 2020 della Corte di appello di Lecce, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli per la violazione dell'art. 1, commi 646 e 648, legge n. 190 del 2014, per " avere installato nel locale commerciale di cui era titolare l'apparecchio multifunzionale c. d. TOTEM con libero accesso ad Internet"; l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha notificato controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che: l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 legge n. 689 del 1981, assume l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che il fatto accertato e contestato non fosse diverso da quello per cui era stata emessa la sanzione, nonostante che nel verbale di accertamento fosse stata sbarrata, e quindi esclusa, l'ipotesi di condotta poi sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta; il motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale affermato, previa disamina del verbale di accertamento del 14. 9. 2015, che in esso risultava effettivamente depennata una ipotesi di condotta sanzionabile, ma risultava altresì individuata con una X apposta sulla corrispondente casella, come oggetto di contestazione, la condotta successiva, così descritta " all'interno dell'esercizio risulta installato un apparecchio multifunzionale TOTEM ", precisando che, come risultava dall'atto di contestazione del 16. 11. 2015, tale apparecchio, avente libero accesso ad Internet, consentiva ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, in violazione dell'art. 7, comma 3 quater, d.l. n. 158 del 2012; in particolare, il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità, in quanto il dedotto errore di interpretazione dell'atto non appare corredato da elementi in grado di evidenziarlo, sia perché l'affermazione della Corte di appello, secondo cui vi era corrispondenza tra la condotta indicata nel verbale di accertamento e nell'atto di contestazione successivo e quella sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta, integra un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors