CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2020
Cassazione n. 00482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 26816-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llA (Studio legale PIAZZA - PALMA - [OSCURATO:PERSONA]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 3899 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1051/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2020 R.G.N. 193/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 maggio 2020 la Corte d'Appello di Roma, all'esito del reclamo di cui all'art. 1, comma 58 I. n. 92/2012, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole in relazione all'addebito dato dall'aver giustificato le assenze dal lavoro con certificazioni false e la reintegrazione nel posto di lavoro. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provato l'addebito contestato mediante la dichiarazione del medico intesa a disconoscere l'apparente provenienza dal medesimo dei certificati presentati a giustificazione dell'assenza dalla [OSCURATO:PERSONA] ed il riconoscimento del medesimo addebito da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] nelle giustificazioni, nell'audizione e nel ricorso introduttivo del giudizio ed escluso la violazione dell'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 in relazione alla mancata considerazione della condotta dell'istante durante l'intero rapporto lavorativo. Per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA]. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Prendendo le mosse, stante la priorità logica e giuridica della questione, dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto sollevata nel suo controricorso dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rilevare la fondatezza tenuto L conto che la controversia è stata trattata, sin daYprimo grado, secondo il rito c.d. Fornero, con conseguente applicazione, a pena di decadenza, del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica della stessa se anteriore, per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 1, comma 62, I. n. 92/2012 (cfr., da ultimo, Cass.n. 32263/2019), termine che nella specie decorre dal 19 maggio 2020 data in cui la sentenza, emessa il medesimo giorno, è stata comunicata alle parti dalla cancelleria e che pertanto risulta ampiamente decorso alla data del 5 ottobre 20020 allorché il ricorso per cassazione è stato notificato. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da sit.A parte delrricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c