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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12531/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 5 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano harespinto il reclamo presentato dal detenuto, in regime di cui all’art. 41-bis ord pen.,del 10 giugno 2025 con cui lo stesso ha disposto il trattenimento di una lettera ricevuta.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo evidenziando che la nota dell'ufficiocensura del carcere ha individuato in modo preciso il contenuto della lettera che èsuscettibile di veicolare nei confronti del detenuto un messaggio comprensibile soltanto agliinterlocutori che reca indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge, in quantola lettera conteneva quattro fogli scritti da quattro persone diverse, circostanza che, però,non poteva da sola giustificare una misura così severa; peraltro sui quattro fogli soltanto unorisultava avere un contenuto non ostensibile, dunque al più si sarebbe dovuto procedere conun trattenimento parziale; inoltre, l'ufficio censura della casa di reclusione aveva individuatotutti e quattro i mittenti, che sono moglie figli e nuora del ricorrente, eliminando anchequalsiasi dubbio sugli autori; il foglio contestato conteneva dettagliati riferimenti logistici adun luogo non precisato, però ciò non indica quale possa essere il nesso tra quanto scritto ele esigenze sottese all'art. 18-ter ord. pen.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Occorre premettere che, in materia di trattenimento della corrispondenza deidetenuti, il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza didisposizioni della legge penitenziaria, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti intali patologie tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile ilpercorso motivazionale seguito dalla magistratura di sorveglianza ovvero quando le lineeargomentative del provvedimento non consentano di verificare la sussistenza deipresupposti richiesti dall’art. 18-ter Ord. Pen. per l’adozione della misura (Sez. 1, n. 43522del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692 - 01; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv.239850 - 01).Il ricorso deduce che la lettera conteneva quattro fogli scritti da quattro persone diverse,circostanza che, però, non avrebbe potuto da sola giustificare una misura così severa, mal’argomento è inammissibile perché non conferente con il percorso logico dell’ordinanzaimpugnata che ha respinto il reclamo non per la diversità dei mittenti, ma perché la letteraveicolava un messaggio criptico comprensibile soltanto ai diretti interessati.Il ricorso deduce che l'ufficio censura della casa di reclusione aveva individuato tutti equattro i mittenti della missiva - che sono moglie, figli e nuora del ricorrente - eliminandoqualsiasi dubbio sugli autori, ma anche questo argomento è inammissibile, perché, per lestesse ragioni sopra indicate, non conferente con il percorso logico dell’ordinanzaimpugnata.Il ricorso deduce che sui quattro fogli soltanto uno risultava avere un contenuto nonostensibile, e che dunque al più si sarebbe dovuto procedere con un trattenimento parziale,ma l’argomento è infondato, perché l’esistenza di un elemento di sospetto all’interno di unacorrispondenza ne può anche legittimare il trattenimento per intero, potendosi dalla parteconsegnata trarre elementi per comprendere anche la parte di missiva non ostesa aldetenuto.Il ricorso deduce ancora che il provvedimento non indica quale possa essere il nessotra il contenuto della lettera e le esigenze sottese all'art. 18-ter ord pen. ma l’argomento èinfondato, in quanto l’ordinanza, in realtà, ha precisato che il rigetto del reclamo deriva dallacircostanza che, per come sono formulate le frasi contenute nella missiva, il riferimento adun preciso luogo, comprensibile soltanto agli interessati, si rivela criptico e potrebbe,pertanto, finire con il veicolare un messaggio al detenuto in regime speciale chel’amministrazione penitenziaria non è in grado di comprendere.Si tratta di una motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene chel’esistenza nella corrispondenza di elementi concreti che portino a ritenere che il messaggioveicolato sia comprensibile soltanto ai diretti interessati è un presupposto per il trattenimentodella stessa (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124 – 01).

Per iltrattenimento non è, infatti, necessario che la veicolazione di un contenuto criptico avvengacon certezza, essendo sufficiente che si possa ragionevolmente dubitare che il contenutoeffettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472; in senso sostanzialmente conforme v. anche Sez. 1, n.4441 del 21/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258763 - 01).In definitiva, il ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato dasottoporre a censura giurisdizionale, ma, nella sostanza, tende a provocare unarivalutazione dei presupposti applicativi dei provvedimenti di trattenimento dellacorrispondenza in entrata, che appaiono correttamente valutati alla luce del contenuto,connotato da cripticità, della missiva controversa.Il ricorso è, pertanto, infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 5 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano harespinto il reclamo presentato dal detenuto, in regime di cui all’art. 41-bis ord pen.,del 10 giugno 2025 con cui lo stesso ha disposto il trattenimento di una lettera ricevuta.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo evidenziando che la nota dell'ufficiocensura del carcere ha individuato in modo preciso il contenuto della lettera che èsuscettibile di veicolare nei confronti del detenuto un messaggio comprensibile soltanto agliinterlocutori che reca indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge, in quantola lettera conteneva quattro fogli scritti da quattro persone diverse, circostanza che, però,non poteva da sola giustificare una misura così severa; peraltro sui quattro fogli soltanto unorisultava avere un contenuto non ostensibile, dunque al più si sarebbe dovuto procedere conun trattenimento parziale; inoltre, l'ufficio censura della casa di reclusione aveva individuatotutti e quattro i mittenti, che sono moglie figli e nuora del ricorrente, eliminando anchequalsiasi dubbio sugli autori; il foglio contestato conteneva dettagliati riferimenti logistici adun luogo non precisato, però ciò non indica quale possa essere il nesso tra quanto scritto ele esigenze sottese all'art. 18-ter ord. pen.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Occorre premettere che, in materia di trattenimento della corrispondenza deidetenuti, il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza didisposizioni della legge penitenziaria, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti intali patologie tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile ilpercorso motivazionale seguito dalla magistratura di sorveglianza ovvero quando le lineeargomentative del provvedimento non consentano di verificare la sussistenza deipresupposti richiesti dall’art. 18-ter Ord. Pen. per l’adozione della misura (Sez. 1, n. 43522del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692 - 01; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv.239850 - 01).Il ricorso deduce che la lettera conteneva quattro fogli scritti da quattro persone diverse,circostanza che, però, non avrebbe potuto da sola giustificare una misura così severa, mal’argomento è inammissibile perché non conferente con il percorso logico dell’ordinanzaimpugnata che ha respinto il reclamo non per la diversità dei mittenti, ma perché la letteraveicolava un messaggio criptico comprensibile soltanto ai diretti interessati.Il ricorso deduce che l'ufficio censura della casa di reclusione aveva individuato tutti equattro i mittenti della missiva - che sono moglie, figli e nuora del ricorrente - eliminandoqualsiasi dubbio sugli autori, ma anche questo argomento è inammissibile, perché, per lestesse ragioni sopra indicate, non conferente con il percorso logico dell’ordinanzaimpugnata.Il ricorso deduce che sui quattro fogli soltanto uno risultava avere un contenuto nonostensibile, e che dunque al più si sarebbe dovuto procedere con un trattenimento parziale,ma l’argomento è infondato, perché l’esistenza di un elemento di sospetto all’interno di unacorrispondenza ne può anche legittimare il trattenimento per intero, potendosi dalla parteconsegnata trarre elementi per comprendere anche la parte di missiva non ostesa aldetenuto.Il ricorso deduce ancora che il provvedimento non indica quale possa essere il nessotra il contenuto della lettera e le esigenze sottese all'art. 18-ter ord pen. ma l’argomento èinfondato, in quanto l’ordinanza, in realtà, ha precisato che il rigetto del reclamo deriva dallacircostanza che, per come sono formulate le frasi contenute nella missiva, il riferimento adun preciso luogo, comprensibile soltanto agli interessati, si rivela criptico e potrebbe,pertanto, finire con il veicolare un messaggio al detenuto in regime speciale chel’amministrazione penitenziaria non è in grado di comprendere.Si tratta di una motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene chel’esistenza nella corrispondenza di elementi concreti che portino a ritenere che il messaggioveicolato sia comprensibile soltanto ai diretti interessati è un presupposto per il trattenimentodella stessa (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124 – 01). Per iltrattenimento non è, infatti, necessario che la veicolazione di un contenuto criptico avvengacon certezza, essendo sufficiente che si possa ragionevolmente dubitare che il contenutoeffettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472; in senso sostanzialmente conforme v. anche Sez. 1, n.4441 del 21/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258763 - 01).In definitiva, il ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato dasottoporre a censura giurisdizionale, ma, nella sostanza, tende a provocare unarivalutazione dei presupposti applicativi dei provvedimenti di trattenimento dellacorrispondenza in entrata, che appaiono correttamente valutati alla luce del contenuto,connotato da cripticità, della missiva controversa.Il ricorso è, pertanto, infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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