CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 12747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17871/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Salerno (SA), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 72/A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Cav. Lav. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il 3 settembre 1955 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricors o, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL]), fax, per entrambi i procuratori, n. 06 45470962, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 691 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento rettifica in aumento rendite proposte con Docfa Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1072 / 20 2 2 emessa d a l la CTR Campani a in data 28/01/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso un avviso di accatastamento con i quali l’Agenzia del Territorio aveva provveduto a rettificare in aumento (elevando la classe catastale da prima a terza) la rendita da essa proposta con dichiarazione Docfa con riferimento aduna unità immobiliare costituita da un posto auto scoperto. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che la motivazione degli atti fosse congrua in relazione all’effettivo valore del cespite, anche alla stregua della parametrazione con immobili simili. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, rilevando che non aveva pregio il rilievo dell'appellante riferito al valore di immobili simili, peraltro genericamente indicati, rispetto al preponderante dato che la stima rettificativa di che trattasi teneva conto della precipua posizione strategica del bene in questione rispetto allo sviluppo dell'area di levante di Salerno (di cui appunto il porto turistico "Marina d'[OSCURATO:SOCIETA]" rappresentava il fulcro), che la contribuente si era limitata a reiterare le censure formulate in primo grado, senza minimamente considerare le argomentazioni poste dalla CTP alla base della sua decisione, che la stessa non aveva assolto all’onere di provare l’erroneità della stima (intesa come fatto estintivo o impeditivo) e che la pretesa tributaria era stata sufficientemente esplicitata sul piano motivazionale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546 del 1992”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR respinto il gravame da essa proposto rilevando, tra l’altro, l’asserita carenza di specificità dei motivi di impugnazione. 1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, il ricorso per cassazione presuppone la soccombenza, la quale non sussiste, con conseguente inammissibilità dello stesso per carenza di interesse, ove verta, come nel caso di specie, su una parte della motivazione che non abbia dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa. In quest’ottica, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018). Nella fattispecie in esame, la CTR, ad onta dell’espressione equivoca utilizzata dalla CTR ( l'appello dovrebbe addirittura dichiararsi inammissibile per difetto di specificità dei motivi esposti a sostegno del medesimo ), non ha ha ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’ubicazione dell’unità immobiliare all’interno del porto costituirebbe elemento di per sé sufficiente a giustificare la revisione del classamento, mentre nessun rilievo assumerebbe, nel caso di specie, il confronto con unità immobiliari con analoghe caratteristiche. 1.1. Il motivo è infondato. La motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Sez. 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018), poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante, basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020). Tuttavia, va ricordato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (in considerazione del fatto che, vista la struttura fortemente partecipativa dell’atto emanato all’esito della procedura DO.C.FA., la diversa attribuzione si fonda su «elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente»),mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; conf. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018). Pertanto, sempre con riguardo a procedure "DOCFA", solo l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere un'adeguata - ancorché sommaria -motivazione che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria (Sez. 5, Ordinanza n. 592 del 2020). Orbene, alla stregua diquanto in precedenza trascritto, non è revocabile in dubbio che la differente valutazione del valore economico dei beni, pur eseguita sulla base del metodo comparativo, si è fondata sui dati oggettivi forniti dalla stessa contribuente, con la conseguenza che era senz’altro sufficiente l’enunciazione del mero criterio valutativo, non rendendosi necessaria una motivazione cd. “rafforzata”. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la dimostrazione della congruità della rendita non spettasse all’amministrazione procedente, ma al contribuente, in ragione dell’operare, in materia, di un meccanismo di inversione dell’onere della prova. 3.1. Il motivo è infondato. Nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall'Amministrazione in rettifica di quello proposto dal contribuente, a mezzo dellaprocedura DOCFA di cui al d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701, l'onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa Amministrazione, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria e la classe attribuite all'immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'Ufficio (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 15495 del 20/06/2013). Tuttavia, nel caso di specie, la CTR non ha posto l’onere probatorio a carico della contribuente, ma ha affermato che, una volta che l’Ufficio aveva assolto quello su di esso gravante, sarebbe stato onere della prima fornire la dimostrazione degli eventuali fattiestintivi o impeditivi. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigettail ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.500,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c