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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 28515/2023

Testo disponibile della fonte

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indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, al corso Umberto I, n. 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto della “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 463/2018 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 463/2018, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame dal medesimo ricorrente spiegato avverso la sentenza n. 1648/2010, con cui il Tribunale di Napoli aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva esperita dal Talamoavverso il decreto n. 1271/1999, con cui gli era stato ingiunto, in qualità fideiussore della “Talamo e Nigro” s.r.l., il paga m e nto a lla “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. della somma di euro247.548,60.

“M.P.S. [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in nome e per conto della “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.Si dà atto previamente che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con nota in data 8.6.2023 ha comunicato il decesso del suo assistito e la sua rinunzia al mandato. 3.Nondimeno il sopravvenuto decesso del ricorrente non è idoneo a produrre l’interruzione del presente giudizio.

È sufficiente ribadire l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l’interruzione del giudizio(cfr. Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385). 4.Parimenti non esplica effetti la rinunzia al mandato.

È sufficiente parimenti ribadire l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in virtù del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2022, n. 28365; Cass. (ord.) 8.11.2017, n. 26429). 5.Il ricorso è inammissibile ; e l’inammissibilità si correla sia alla previsione del n. 3) sia alla previsione del n. 4) del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. 6.Questa Corte, circa il requisito di cui al n. 3) cit. , spiega quanto segue.

Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, 1° co., n. 3), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24432).

Per soddisfare il requisito imposto dall’art.366, 1° co., n. 3), cod. p roc . c iv . il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi”e “petitum”, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corteun’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente; il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione dielementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado(cfr. Cass. (ord.) 28.5.2018, n. 13312) . 7.Questa Corte, circa il requisito di cui al n. 4) cit. , spiega quanto segue.

In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, 1° co., n. 4), cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224; Cass. 19.8.2009, n. 18241).

8. Ebbene, con riferimento al requisito dell’ “esposizione so mmaria”, alla stregua delle deduzioni di cui alle pagine 2 –4, il ricorso per nulla contiene la necessaria chiara rappresentazionede i fatti di causa, del le posizioni delle parti in lite edei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che le connotano.

In tal guisa il ricorso indebitamente devolve a questa Cortel’estrapolazione della materia del contendere e dunque costringe questo Giudice ad una complessa ed incerta opera di distillazione della cornice dei “fatti” entro cui sarebbedestinata a calarsi la valutazione dei motivi . 9.Ebbene, con riferimento al requisito della specificità dei motivi (al riguardo si veda anche Cass. 23.7.2004, n. 13830), la disarticolata, frammentaria formulazione che li caratterizza,segnata com’è dalla sistematica commistione di profili di fatto e di diritto privi di connessione, li rende scarsamente intellegibili ovvero per nulla consente di percepire in qual modo abbiano avuto luogo le violazioni ascritte alla pronuncia di merito e dunque di correlarliai passaggi della motivazione delmedesimo dictum . 10.“M.P.S. [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in nome e per conto della “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. non ha svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. 11.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2023.

Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, al corso Umberto I, n. 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto della “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 463/2018 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 463/2018, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame dal medesimo ricorrente spiegato avverso la sentenza n. 1648/2010, con cui il Tribunale di Napoli aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva esperita dal Talamoavverso il decreto n. 1271/1999, con cui gli era stato ingiunto, in qualità fideiussore della “Talamo e Nigro” s.r.l., il paga m e nto a lla “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. della somma di euro247.548,60. “M.P.S. [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in nome e per conto della “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.Si dà atto previamente che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con nota in data 8.6.2023 ha comunicato il decesso del suo assistito e la sua rinunzia al mandato. 3.Nondimeno il sopravvenuto decesso del ricorrente non è idoneo a produrre l’interruzione del presente giudizio. È sufficiente ribadire l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l’interruzione del giudizio(cfr. Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385). 4.Parimenti non esplica effetti la rinunzia al mandato. È sufficiente parimenti ribadire l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in virtù del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2022, n. 28365; Cass. (ord.) 8.11.2017, n. 26429). 5.Il ricorso è inammissibile ; e l’inammissibilità si correla sia alla previsione del n. 3) sia alla previsione del n. 4) del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. 6.Questa Corte, circa il requisito di cui al n. 3) cit. , spiega quanto segue. Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, 1° co., n. 3), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24432). Per soddisfare il requisito imposto dall’art.366, 1° co., n. 3), cod. p roc . c iv . il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi”e “petitum”, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corteun’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente; il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione dielementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado(cfr. Cass. (ord.) 28.5.2018, n. 13312) . 7.Questa Corte, circa il requisito di cui al n. 4) cit. , spiega quanto segue. In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, 1° co., n. 4), cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224; Cass. 19.8.2009, n. 18241). 8. Ebbene, con riferimento al requisito dell’ “esposizione so mmaria”, alla stregua delle deduzioni di cui alle pagine 2 –4, il ricorso per nulla contiene la necessaria chiara rappresentazionede i fatti di causa, del le posizioni delle parti in lite edei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che le connotano. In tal guisa il ricorso indebitamente devolve a questa Cortel’estrapolazione della materia del contendere e dunque costringe questo Giudice ad una complessa ed incerta opera di distillazione della cornice dei “fatti” entro cui sarebbedestinata a calarsi la valutazione dei motivi . 9.Ebbene, con riferimento al requisito della specificità dei motivi (al riguardo si veda anche Cass. 23.7.2004, n. 13830), la disarticolata, frammentaria formulazione che li caratterizza,segnata com’è dalla sistematica commistione di profili di fatto e di diritto privi di connessione, li rende scarsamente intellegibili ovvero per nulla consente di percepire in qual modo abbiano avuto luogo le violazioni ascritte alla pronuncia di merito e dunque di correlarliai passaggi della motivazione delmedesimo dictum . 10.“M.P.S. [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in nome e per conto della “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. 11.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2023. Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]
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