CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per una serie di furti aggravati nonché per il reato di ricettazione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 192, 110, 125 e 533 cod. proc. pen. e 111 Cost.Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, in contrasto con la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e basata su un travisamento della prova. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe la prova che l'imputato si trovasse insieme agli altri correi nel momento in cui venivano perpetrati i furti, dal momento che, solo dopo che l'ultimo dei delitti era stato consumato, sarebbe stato riconosciuto mentre si trovava in compagnia degli effettivi autori dei reati. Non si potrebbe escludere, pertanto, che l'imputato si fosse unito agli altri solo dopo la consumazione dei reati. La Corte di appello sarebbe caduta in un vero e proprio travisamento della prova nell'escludere tale possibilità, in base ai dati del sistema di localizzazione GPS dell'autovettura a bordo della quale viaggiavano gli autori dei reati, poiché, in realtà, non sarebbe stato effettuato alcun «monitoraggio dinamico» del veicolo in questione. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] un mero indizio, «neanche qualificato», la Corte di appello avrebbe, invece, ritenuto quelle stesse dichiarazioni particolarmente rilevanti, senza rendere adeguata e approfondita motivazione in ordine a tale valutazione. 2.3. Con un terzo motivo deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza di tale elemento. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.63 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine all'aumento di pena disposto in relazione alla contestata recidiva. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché completamente versato in fatto. Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e del vizio di inosservanza della legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Il motivo rimane inammissibile anche qualificando i presunti vizi come erronea applicazione della legge penale, ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446). Quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108), vizio che non caratterizza di certo la sentenza impugnata. Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato, sulla base di una rigorosa ricostruzione delle risultanze istruttorie, che rendevano evidente come il gruppo criminale avesse operato unitariamente e che rendevano poco plausibile che la composizione del gruppo variasse tra l'una e l'altra delle azioni criminose (cfr. pagina 6 della sentenza). Solo in aggiunta a tali argomenti, la Corte territoriale ha fatto cenno anche alle risultanze del sistema di localizzazione GPS dell'auto su cui viaggiavano i rei, che risultavano poco compatibili con la tesi difensiva. Anche se fosse vero quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, il presunto errore relativo al sistema di localizzazione GPS non risulterebbe "decisivo" e idoneo a disarticolare completamente il ragionamento posto dal giudice di secondo grado a fondamento del giudizio di responsabilità. Va, in ogni caso, evidenziato che il ricorrente non solo non ha dimostrato la sussistenza di tale errore, ma lui stesso, in altra parte del ricorso, ricostruisce i movimenti della vettura in questione proprio attraverso il sistema di «monitoraggio GPS». 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente tende a ottenere un'inammissibile rivalutazione delle dichiarazioni rese dal D'Ettorre, al di fuori dalla deduzione di qualsiasi travisamento di prova o manifesto vizio logico (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Va, peraltro, rilevato che la Corte di appello ha utilizzato le dichiarazioni in questione solo a ulteriore riscontro di un già completo quadro accusatorio. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha reso congrua e completa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato, rendendo così il motivo di ricorso anche privo del necessario requisito di specificità estrinseca. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione delle aggravanti e della recidiva in particolare (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process