CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 gennaio 2022
Cassazione n. 13910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ed in subordine il suo rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il decreto indicato in epigrafe (con il quale la Corte di appello di Roma, in riforma soltanto parziale del decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 25/02/2020, ha confermato l'applicazione in danno del prevenuto di misure di prevenzione personali - riducendone la durata - e reali) deducendo violazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 159 del 2011 e carenza di motivazione sulla attualità della pericolosità sociale (per aver valorizzato elementi desunti da procedimenti aventi ad oggetto fatti risalenti al 1999, sempre definiti con declaratoria di estinzione per prescrizione, ed una sentenza di condanna in primo grado, appellata dal ricorrente, riguardante fatti risalenti agli anni 2015-2016, senza considerare che, in riferimento al periodo intercorrente dal 2005 al 2015 nessuna contestazione gli è mai stata mossa); lamenta carenza di motivazione anche quanto agli incrementi patrimoniali oggetto di confisca (poiché la Corte di appello non avrebbe considerato le giustificazioni offerte dal prevenuto, in particolare in riferimento alla sentenza emessa nel procedimento penale n. 191/02, che dava atto di una ininterrotta attività lavorativa dal 1985 al 2003, ed dell'investimento dei cospicui guadagni che ne erano derivati; non avrebbe, quindi, invocato unicamente l'evasione fiscale). 1.1. In data 04/01/2022, sono pervenuti "motivi nuovi", che in realtà riprendono ed ampliano le argomentazioni già poste a fondamento delle doglianze oggetto di ricorso, e replicano alle contrarie argomentazioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Deve premettersi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è tradizionalmente ammesso soltanto per violazione di legge (cfr. artt. 10 e 27 D. Lgs. n. 159 del 2011, ed in precedenza art. 4 L. n. 1423 del 1956): ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, poiché in tal caso sarebbe integrata una violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246) nel ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, ha, in particolare, chiarito che, in tema di sindacato sulla motivazione, è 2, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Tale limitazione del diritto d'impugnazione è già più volte passata indenne al vaglio della Corte costituzionale: il Giudice delle Leggi, premesso che la limitazione alla sola violazione di legge del ricorso contro il decreto di prevenzione emesso dalla Corte d'appello esclude - secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità - la sua ricorribilità in cassazione per vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha osservato che tale presupposto interpretativo non si traduce tuttavia nella violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., "posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata" (Corte cost., sentenza n. 321 del 2004) Successivamente, è stata dichiarata non iè 'fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3- ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d. Igs. n. 159 del 2011], censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limita alla sola violazione di legge, escludendo i vizi della motivazione, la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, con asseritamente irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento per la confisca, di natura penale, ex art. 12- sexies del d.l. n. 306 del 1992, osservando che «Le due forme di confisca non sono tra loro comparabili in quanto si inseriscono in procedimenti che hanno delle specifiche peculiarità, sotto il profilo sostanziale e sotto quello processuale. Quanto al piano processuale, è ammessa solo nel giudizio di prevenzione l'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, con doppio grado di merito, con ciò giustificando la limitazione del sindacato sulla motivazione. Dal punto di vista sostanziale, poi, i processo penale ha ad oggetto la verifica di un fatto-reato, mentre il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, invece, concerne l'accertamento della pericolosità sociale. Il sistema delle misure di prevenzione, inoltre, verrebbe stravolto e reso irrazionale dal richiesto accoglimento della questione, giacché si determinerebbe una diversa estensione del sindacato della Corte di Cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità sociale, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento» (Corte cost., sentenza n. 106 del 2015). 2. Questa Corte (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Rv. 281862 - 01) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur in difetto - in considerazione del tempo trascorso dalla data di commissione di fatti - di una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. Si è precisato (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Rv. 280145 - 02) che il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione. 3. Ciò premesso, i motivi non sono consentiti, in difetto di violazioni di legge (a prescindere dalla definizione che ne è stata data in ricorso, le censure del ricorrente riguardano, in realtà, l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato), e non potendo ritenersi in proposito la assoluta carenza o la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. 3.1. La Corte di appello, richiamando quanto copiosamente ed ineccepibilmente era stato argomentato a fondamento dell'originaria applicazione della misura di prevenzione personale dal Tribunale, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme statuizione, ha valorizzato, a fondamento delle statuizione i,......_ concernente l'attualità della pericolosità del prevenuto, gli elementi copiosamente indicati a ff. 57 ss. del provvedimento impugnato, in ampia parte desunti, come s" è visto poter essere legittimo, da sentenza.di proscioglimento del prevenuto dai reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, o decreti di archiviazione dei procedimenti pronunciati per la medesima ragione, che abbracciano un ampio lasso di tempo (non corrispondente al vero è il presunto riferimento a dieci anni nel corso dei quali l'imputato sarebbe rimasto criminalmente inerte: cfr. rilievi a f. 62 s. del decreto impugnato). Conclude motivatamente la Corte di appello (f. 66 s. del decreto impugnato) osservando che una valutazione complessiva degli episodi criminosi valorizzati "svela una persistente propensione a delinquere del Perciballi, manifestata con condotte illecite proseguite nel tempo, senza sostanziale soluzione di continuità, che consentono di condividere il giudizio di pericolosità espresso dal giudice di primo grado, considerata la natura dei reati, con particolare riferimento al delitto di usura poco compatibile con un'attività criminosa improvvisata. (...) Come detto, i fatti ascritti al Perciballi e la condanna per i delitti di usura ed estorsione da ultimo intervenuta consentono di cogliere con maggiore compiutezza anche la valenza delle illecite condotte antecedenti descritte, attesa la chiara scaltrezza dimostrata dal Perciballi, inequivocannente emersa, ad esempio, nell'atteggiamento solo apparentemente conciliativo emerso nell'ambito della vicenda di cui al proc. pen. 5234/2010, con ciò distinguendosi in modo netto dai correi (decreto penale di condanna per appropriazione indebita di euro 65.000), che consente di attribuire al proposto spiccate capacità gestionali in ambito criminoso, tali da metterlo al riparo da incriminazioni". La circostanza che dal dicembre 2009 al marzo 2015 non sono stati accertati fatti delittuosi (ma il rilievo varrebbe allo stesso modo anche facendo risalire il predetto lasso temporale fino al 2005, come pretende il ricorrente), e l'asserita discontinuità nelle condotte criminose che ne deriverebbe, è apparsa in realtà irrilevante, in quanto, ad una pregressa, costante e reiterata serie di reati anteriormente commessi è da ultimo, all'attualità, seguita una reiterata serie di gravi reati dal 2015 al 2016. 3.2. La Corte di appello, sempre richiamando quanto copiosamente ed ineccepibilmente era stato argomentato a fondamento dell'originaria applicazione della misura di prevenzione personale dal Tribunale, ha valorizzato, a fondamento delle statuizione concernente la sproporzione tra il quadro reddituale dichiarato e le disponibilità patrimoniali accertate, gli elementi copiosamente indicati a ff. 68 ss. del provvedimento impugnato, ed in particolare il fatto "che i beni oggetto di condisca sono stati oggetti di acquisto con decorrenza dall'anno 2006 in poi, e quindi in un periodo significativamente successivo rispetto ai beni presi in considerazione dal provvedimento della Corte di appello del luglio 2004 nell'ambito del procedimento 191/02". In particolare, ha condivisibilmente chiarito che, nel procedimento n. 191/02, intentato a carico del padre [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente figurava come soggetto terzo interposto; diversamente, nel presente procedimento egli, quale prevenuto, non può, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 cit., giustificare la legittima provenienza dei beni in sua disponibilità adducendo che il denaro utilizzato per acquisirli sia provento o reimpiego di evasione fiscale, come è invece ineludibile ritenere che egli pretenda indebitamente di fare, atteso che le disponibilità che evoca non hanno mai costituito oggetto di dichiarazione a fini fiscali: egli, nel decennio 1999/2009, non ha dichiarato redditi o ha dichiarato redditi pari a zero, minimi sono i réAiti dichiarati fino al 2014 (riepilogati a f. 70 del decreto impugnato), e nel 2015, ancora una volta, non risultano redditi dichiarati. 4. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem