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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 25888/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23054-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 173/2017 della corte d'appello di Trento, depositata il 27/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sentenza della corte d’appello di Trento che ha respinto il di lui gravame avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali.

2. [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima ditta individuale aveva infatti convenuto in giudizio il ragionier Vidi, per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Trento, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma pari a Euro 56.918,34 oltre interessi e spese, quale residuo compenso per lo svolgimento di incarico professionale. 3.A sostegno dell’opposizione, Ferrari aveva eccepito la prescrizione dei crediti o comunque il loro avvenuto pagamento o, in alternativa, la non debenza del credito azionato in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’ingiungente, il quale non aveva effettuato le prestazioni da lui indicate e s’era reso responsabile di gravi errori ed omissioni. 4.Vidi si era costituito in giudizio, rilevando che la prescrizione non era ancora maturata e negando di essersi reso responsabile di errori ed omissioni. 5.Espletata la CTU, il tribunale di Trento con sentenza n. 583/2016 aveva declinato le istanze istruttorie proposte, revocato il decreto ingiuntivo, rigettato la proposta eccezione di prescrizione e contestualmente aveva dichiarato che nulla era dovuto al professionista in ragione del suo grave inadempimento, consistente nelle ripetute e gravi violazioni dell’obbligo di diligenza nell’espletamento dell’incarico, cessato a seguito di revoca nell’agosto 2011, come accertate dal ctu e ritenuto dal tribunale ( cioè mancata impugnazione di cartelle esattoriali, tardivo versamento IVA, omessa comunicazione dell’apertura della terza unità locale agli enti competenti e tardiva presentazione modello IRAP per l’anno 2009 ed errate compilazioni dei quadri sul reddito d’impresa per diversi anni). 6.Avverso detta sentenza ha spiegato appello Vidi lamentando, per quel che qui ancora rileva, l’errata applicazione e violazione dell’art.1460 cod. civ., l’omessa individuazione del preciso nesso sinallagmatico tra l’inadempimento e il pagamento del compenso, l’errata quantificazione del credito vantato. 7.Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] deducendo l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, la sua infondatezza. 8.La corte d’appello di Trento, con sentenza n. 173/2017 pubblicata il 27 giugno 2017 e mai notificata, ha rigettato l’impugnazione proposta, confermando integralmente la sentenza di prime cure. 9.Per il giudice del gravame, l’eccezione di inadempimento sollevata dall’appellato era pienamente giustificata e fondata alla luce dei molteplici e gravi inadempimenti riscontrati nell’espletamento dell’incarico addebitabili al professionista per violazione del dovere di diligenza, rilevante di per sé, a prescindere dal danno in concreto patito. 10.Inoltre, la corte territoriale ha statuito che, a fronte dell’eccezione formulata dall’appellata ex art. 1460 cod. civ. e in ragione del riscontrato grave inadempimento, sarebbe stato onere dell’appellante, attore sostanziale, dimostrare se e quali prestazioni fossero state da lui correttamente e diligentemente adempiute. 11.Vidi chiede la cassazione della predetta sentenza con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], con controricorso notificato in data 10/11/2017. [OSCURATO:PERSONA] 12.Il primo motivo denuncia l’omessa considerazione delle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e della produzione documentale datata 7/11/2016 ( e richiamata in memoria), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 13.Il motivo è inammissibile exart. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., essendo stata emessa la decisione impugnata, confermativa della sentenza di primo grado, in un procedimento d’appello instaurato nel 2016. 13.1 La doglianza è comunque infondata avendo la corte territoriale esaminato le doglianze e la produzione documentale ritenendole irrilevanti (cfr. pag. 10 e 11 della sentenza impugnata). 14.Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 1460, 1218, 1176 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. 14.1-Il ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per aver effettuato una valutazione generale delle doglianze di controparte, senza valutare specificamente i singoli inadempimenti in relazione ai singoli anni di prestazioni professionali, omettendo di pronunciarsi sull’effettivo credito vantato dall’odierno ricorrente nei confronti della ditta resistente, incontestato nell’an. 14.2.Il motivo è inammissibile, perché attinge il merito della causa, ancorché formalmente rubricato come violazione di legge. 14.3.In ogni caso, è infondato: ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo (sulla valutazione unitaria cfr. Cass.336/2013).

14.4. La corte territoriale si è attenuta a questo principio interpretativo valutando la protratta mancanza di diligenza (dal 2008 al 2011) e l’accertata omissione delle numerose obbligazioni cui il professionista era tenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e desunte dalla documentazione vagliata a prescindere dall’esistenza di specifici mandati per singole attività, ritenendoli di non scarsa importanza.

A fronte di ciò la corte ha poi constatato che nessuna prova risultava essere stata fornita dal professionista circa la non imputabilità degli accertati inadempimenti. 15.Il terzo motivo lamenta la omessa o errata valutazione della CTU in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.

15.1. Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., avendo la decisione appellata, emessa in un procedimento d’appello instaurato nel 2016, confermato la sentenza di primo grado. 16.Il quarto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e art. 1460 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. . 16.1.Il ricorrente deduce che la Corte d’appello ha omesso di valutare l’inadempimento di controparte, concretatosi in mancati e/o ritardati pagamenti dei compensi professionali dovuti a Vidi per l’attività espletata negli anni, laddove, qualora fosse stato correttamente inteso, avrebbe reso l’inadempimento di controparte non contrario a buona fede e quindi giustificato. 16.2.Il motivo , come il sopra esaminato secondo mezzo, è inammissibile. 16.3.Pur formalmente denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., nella sostanza il ricorrente chiede una rivalutazione del merito della causa ed in particolare della gravità dell’inadempimento, inammissibile in questa sede ([OSCURATO:PERSONA].9176/2000;id.n. 13840/2010; id. 12296/2011). 17.Stante l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso è rigettato e in applicazione del principio della soccombenza il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 18.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23054-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 173/2017 della corte d'appello di Trento, depositata il 27/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sentenza della corte d’appello di Trento che ha respinto il di lui gravame avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali. 2. [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima ditta individuale aveva infatti convenuto in giudizio il ragionier Vidi, per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Trento, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma pari a Euro 56.918,34 oltre interessi e spese, quale residuo compenso per lo svolgimento di incarico professionale. 3.A sostegno dell’opposizione, Ferrari aveva eccepito la prescrizione dei crediti o comunque il loro avvenuto pagamento o, in alternativa, la non debenza del credito azionato in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’ingiungente, il quale non aveva effettuato le prestazioni da lui indicate e s’era reso responsabile di gravi errori ed omissioni. 4.Vidi si era costituito in giudizio, rilevando che la prescrizione non era ancora maturata e negando di essersi reso responsabile di errori ed omissioni. 5.Espletata la CTU, il tribunale di Trento con sentenza n. 583/2016 aveva declinato le istanze istruttorie proposte, revocato il decreto ingiuntivo, rigettato la proposta eccezione di prescrizione e contestualmente aveva dichiarato che nulla era dovuto al professionista in ragione del suo grave inadempimento, consistente nelle ripetute e gravi violazioni dell’obbligo di diligenza nell’espletamento dell’incarico, cessato a seguito di revoca nell’agosto 2011, come accertate dal ctu e ritenuto dal tribunale ( cioè mancata impugnazione di cartelle esattoriali, tardivo versamento IVA, omessa comunicazione dell’apertura della terza unità locale agli enti competenti e tardiva presentazione modello IRAP per l’anno 2009 ed errate compilazioni dei quadri sul reddito d’impresa per diversi anni). 6.Avverso detta sentenza ha spiegato appello Vidi lamentando, per quel che qui ancora rileva, l’errata applicazione e violazione dell’art.1460 cod. civ., l’omessa individuazione del preciso nesso sinallagmatico tra l’inadempimento e il pagamento del compenso, l’errata quantificazione del credito vantato. 7.Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] deducendo l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, la sua infondatezza. 8.La corte d’appello di Trento, con sentenza n. 173/2017 pubblicata il 27 giugno 2017 e mai notificata, ha rigettato l’impugnazione proposta, confermando integralmente la sentenza di prime cure. 9.Per il giudice del gravame, l’eccezione di inadempimento sollevata dall’appellato era pienamente giustificata e fondata alla luce dei molteplici e gravi inadempimenti riscontrati nell’espletamento dell’incarico addebitabili al professionista per violazione del dovere di diligenza, rilevante di per sé, a prescindere dal danno in concreto patito. 10.Inoltre, la corte territoriale ha statuito che, a fronte dell’eccezione formulata dall’appellata ex art. 1460 cod. civ. e in ragione del riscontrato grave inadempimento, sarebbe stato onere dell’appellante, attore sostanziale, dimostrare se e quali prestazioni fossero state da lui correttamente e diligentemente adempiute. 11.Vidi chiede la cassazione della predetta sentenza con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], con controricorso notificato in data 10/11/2017. [OSCURATO:PERSONA] 12.Il primo motivo denuncia l’omessa considerazione delle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e della produzione documentale datata 7/11/2016 ( e richiamata in memoria), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 13.Il motivo è inammissibile exart. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., essendo stata emessa la decisione impugnata, confermativa della sentenza di primo grado, in un procedimento d’appello instaurato nel 2016. 13.1 La doglianza è comunque infondata avendo la corte territoriale esaminato le doglianze e la produzione documentale ritenendole irrilevanti (cfr. pag. 10 e 11 della sentenza impugnata). 14.Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 1460, 1218, 1176 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. 14.1-Il ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per aver effettuato una valutazione generale delle doglianze di controparte, senza valutare specificamente i singoli inadempimenti in relazione ai singoli anni di prestazioni professionali, omettendo di pronunciarsi sull’effettivo credito vantato dall’odierno ricorrente nei confronti della ditta resistente, incontestato nell’an. 14.2.Il motivo è inammissibile, perché attinge il merito della causa, ancorché formalmente rubricato come violazione di legge. 14.3.In ogni caso, è infondato: ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo (sulla valutazione unitaria cfr. Cass.336/2013). 14.4. La corte territoriale si è attenuta a questo principio interpretativo valutando la protratta mancanza di diligenza (dal 2008 al 2011) e l’accertata omissione delle numerose obbligazioni cui il professionista era tenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e desunte dalla documentazione vagliata a prescindere dall’esistenza di specifici mandati per singole attività, ritenendoli di non scarsa importanza. A fronte di ciò la corte ha poi constatato che nessuna prova risultava essere stata fornita dal professionista circa la non imputabilità degli accertati inadempimenti. 15.Il terzo motivo lamenta la omessa o errata valutazione della CTU in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. 15.1. Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., avendo la decisione appellata, emessa in un procedimento d’appello instaurato nel 2016, confermato la sentenza di primo grado. 16.Il quarto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e art. 1460 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. . 16.1.Il ricorrente deduce che la Corte d’appello ha omesso di valutare l’inadempimento di controparte, concretatosi in mancati e/o ritardati pagamenti dei compensi professionali dovuti a Vidi per l’attività espletata negli anni, laddove, qualora fosse stato correttamente inteso, avrebbe reso l’inadempimento di controparte non contrario a buona fede e quindi giustificato. 16.2.Il motivo , come il sopra esaminato secondo mezzo, è inammissibile. 16.3.Pur formalmente denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., nella sostanza il ricorrente chiede una rivalutazione del merito della causa ed in particolare della gravità dell’inadempimento, inammissibile in questa sede ([OSCURATO:PERSONA].9176/2000;id.n. 13840/2010; id. 12296/2011). 17.Stante l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso è rigettato e in applicazione del principio della soccombenza il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 18.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a R
Decreto Cassazione n. 25888/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris