CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 27026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale in data 19/07/2023 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ritenuto che il ricorso proposto dall'interessato, per mezzo del suo difensore, con il quale si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento, è inammissibile perché manifestamente infondato. Osservato, quanto al primo profilo dedotto, che la competenza territoriale a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di sottoposizione o di proroga del regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., spetta al Tribunale di sorveglianza di Roma per espressa previsione di legge (art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen.), la quale manifestamente non contrasta con la Carta fondamentale sotto i profili dedotti (artt. 3, 25, 27, 117 Cost. e 6 CEDU); che, infatti, l'istituzione di una giurisdizione di merito, unica a livello nazionale, riflette l'ampia discrezionalità di cui gode al riguardo il legislatore, suscettibile di tradursi in scelte opportunamente differenziate, né pregiudica l'accesso al mezzo di impugnazione, e neppure l'imparzialità dell'organo giudicante; mentre il principio del giudice naturale precostituito è rispettato, posto che la legge individua la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma in base ad un criterio certo ed oggettivo di materia, antecedentemente definito (cfr. nello stesso senso sez. 7, ordinanza n. 13911 del 23/02/2023; sez. 1, n. 36708 del 15/06/2021); Rilevato, quanto al secondo profilo, che del tutto correttamente il Tribunale di Roma ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale della normativa in oggetto, in quanto ripetutamente ritenuta aderente ai principi costituzionali; non è ultroneo ricordare come la Corte costituzionale, anche nelle più recenti pronunce, abbia ribadito che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen, mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti di certi appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (sentenze n. 97 del 2020; n. 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 376 del 1998; ordinanze n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen