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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17232/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso a mezzo del difensore l'imputato che, rilevato preliminarmente che dopo la pronuncia della sentenza il reato si sarebbe prescritto, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate

1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento al lungo tempo trascorso dal furto, al rinvenimento dei documenti del proprietario all'interno dell'autovettura e alla mancanza di spiegazione quanto alla provenienza del bene (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa anche quanto alla qualificazione giuridica attribuita al fatto.

Le censure, ora riprodotte nel primo motivo ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

1.2. La doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata.

Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziato che al beneficio osta la precedente condanna alla pena di anni 6 per il reato di sfruttamento della prostituzione, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito e tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità.

1.3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, diversamente da come sostenuto nel ricorso, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (Sez.

U, n.32 del 22/11/2000, D. L., RV. 217266; n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, RV 219531; ri.23428 del 22/03/2005, Bracale, RV. 231164; n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266818).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 Il Presidente G vanna Verga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso a mezzo del difensore l'imputato che, rilevato preliminarmente che dopo la pronuncia della sentenza il reato si sarebbe prescritto, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento al lungo tempo trascorso dal furto, al rinvenimento dei documenti del proprietario all'interno dell'autovettura e alla mancanza di spiegazione quanto alla provenienza del bene (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa anche quanto alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. Le censure, ora riprodotte nel primo motivo ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. La doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziato che al beneficio osta la precedente condanna alla pena di anni 6 per il reato di sfruttamento della prostituzione, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito e tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità. 1.3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, diversamente da come sostenuto nel ricorso, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D. L., RV. 217266; n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, RV 219531; ri.23428 del 22/03/2005, Bracale, RV. 231164; n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266818). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Presidente G vanna Verga
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