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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 30264/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07135/2023 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore. -resistente- avverso l’ordinanza n. 723/2022 resa dal Presidente della Corte d’Appello di Salerno in data 9/1/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con istanza del 4/7/2022, l’avv.

A. Buonadonna chiese che le venissero liquidate le spese sostenute per la difesa di D’[OSCURATO:PERSONA]: Patrocinio a spese dello Stato –Revoca –Requisiti.

Luigi nel giudizio di cassazione che era stato proposto avverso la sentenza n. 1359/2015 della Corte d’Appello di Salerno, Sez.

Lavoro, dichiarativa della inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria correlata a sei cartelle esattoriali, e che si era concluso con la sentenza di rigetto n. 6344/22, avendo il predetto ottenuto dal C.O.A., con provvedimento del 9/12/2015, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La Corte d’Appello, Sez.

Lavoro, aveva però rigettato l’istanza di liquidazione, in quanto, con decreto emesso il 8/7/2022, comunicato il 12/7/2022, aveva revocato l’ammissione anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio.

Il giudizio di opposizione, avviato dal medesimo D’Aniello con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., depositato il 24/8/2022, fu deciso con l’ordinanza n. 26/2023 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d’Appello di Salerno rigettò il ricorso, sostenendo che le affermazioni contenute nell’ordinanza n. 3220/2020 del Presidente delegato, che aveva accolto il ricorso proposto dal D’Aniello avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione alla revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, disposta dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 1359/2015 del 20/11/2015, non costituisse giudicato in diversa fase processuale e che la lite intrapresa, dato il tenore delle decisioni in appello e in cassazione, andava considerata al limite della temerarietà, giacché fondata su questioni soggette a principi pacifici e consolidati di legittimità, sì da costituire espressione di colpa grave.

2. Contro la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA]Aniello ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato, ma ha presentato “atto di costituzione” al fine della partecipazione Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta testualmente la “violazione di legge e la nullità dell'ordinanza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., - violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, 329 cod. proc. civ., per inosservanza del giudicato interno (Ord. di Codesta C.S.C. n. 29877/2019, ALL. 5, al fasc.

A e Ord. emessa in sede di rinvio n. 1132/2019 R.G. della C.A. di Salerno, All. 7, al fasc.

A) - totale travisamento dei fatti ed errato loro inquadramento giuridico - assoluta confusione concettuale dell'ordinanza impugnata sul punto priva di qualsiasi ordine logico e giuridico - motivazione, apparente, perplessa, contraddittoria ed irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili -violazione dei principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 6 C.E.D.U. e 24 e 111 Cost. – omessa interpretazione delle norme processuali convenzionalmente orientata”, per avere il presidente delegato della Corte d'Appello di Salerno ravvisato una presunta colpa grave dell'esponente, benché tale colpa, con decisione avente piena dignità di cosa giudicata tra le parti, fosse stata categoricamente già esclusa nel medesimo procedimento n. 72/2014 r.g.a.l. dalla medesima autorità giudiziaria con precedente decisione del 16/10/2020, derivante da pronuncia di questa Corte con ordinanza n. 29877/2019 del 25/9/2019, depositata il 18/11/2018, che aveva accolto il ricorso dell’opponente, limitandosi ad asserire sul punto che le affermazioni contenute in quest’ultimo provvedimento non costituissero giudicato in diversa fase processuale.

2. Col secondo motivo, si lamenta testualmente la “violazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - violazione degli artt. 122 e 136 T.U. n. 115/2002 - violazione e capovolgimento del principio della “non manifesta oggettiva infondatezza” della domanda per il mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (Corte Cost. n. 220/2009, Cass., nn. 9055/2021, 31681/2019, 21160/2018, 20270/2017) - totale travisamento dei fatti ed errato loro inquadramento logico-giuridico - sovrapposizione del requisito della “non manifesta infondatezza della domanda” con quello della “infondatezza” - illegittima ed illogica equiparazione di una configurata “inammissibilità della domanda” con l’avere “agito con colpa grave” - mancata considerazione delle ragioni della domanda in riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte sull’illegittimità dell'ipoteca del concessionario (Cass.

SS.UU. n. 19667/2014) - qualificazione della relativa eccezione quale accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione (cass. s.l. n. 32720/2021) - fondatezza delle relative doglianze sulla medesima iscrizione ipotecaria n. 107853/100 già accertate da altre due diverse competenti AA.GG. (Cass. n. 12876/2021 e C.T.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 8274/2016, All. 4, al fasc.

A) - conseguente inconfigurabilità dell'ipotesi di “avere agito con colpa grave” totale omissione di ogni valutazione del profilo della ragionevolezza della domanda già parzialmente accolta in primo grado - violazione di principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 6 C.E.D.U., 24 e 111 Cost. (C.

Cost. n. 220/2009) - omessa interpretazione delle norme sostanziali e processuali convenzionalmente orientata – violazione dell’art. 6 §. 1 C.E.D.U. sul “Diritto ad un accesso effettivo ad un tribunale” (Cass.

SS.UU. nn. 26338/2017 e 10648/2017) -assoluta confusione concettuale dell'ordinanza impugnata sul punto priva di qualsiasi coerenza logica e giuridica”, per avere la Presidenza della Corte d'Appello di Salerno dichiarato l'infondatezza del secondo motivo, in quanto nell’impugnato provvedimento la Corte d'[OSCURATO:PERSONA].

Lavoro, aveva affermato che nella specie dovesse quantomeno ravvisarsi la colpa grave del ricorrente nel proporre, ai limiti della temerarietà, la suddetta impugnazione.

Il ricorrente ha sul punto obiettato come il rigetto della domanda non costituisse di per sé colpa grave e non fosse indice di temerarietà dell’azione, come nel merito vi fossero evidenze ex ante a favore della fondatezza della domanda piuttosto che della sua infondatezza in relazione alla questione della nullità dell’ipoteca opposta per mancato preavviso da parte del concessionario prima dell’iscrizione stessa, e come tutte le decisioni sulla medesima impugnata ipoteca del concessionario tra le medesime parti, con i medesimi fatti, atti e a disciplina invariata fossero state decise favorevolmente al ricorrente, anche con sentenza di legittimità n. 12876/2021 e con sentenza della C.T.R. della Campania n. 8724/2016, così come era stata accolta l’opposizione in primo grado con riguardo a otto cartelle (sentenza n. 3442/2013), a dimostrazione della non manifesta infondatezza delle ragioni dell’azione giudiziaria da valutarsi ex antee non ex post.

3. Preliminarmente, occorre evidenziare come, a mente dell’art.375 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), le sezioni semplici trattino il ricorso in camera di consiglio, decidendo con ordinanza, e come la trattazione possa avvenire in pubblica udienza, con decisione mediante sentenza, quando la questione prospettata sia di diritto e tale modalità «sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare» o quando «il ricorso sia stato trasmesso dalla apposita sezione di cui all’art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio».

Pur in assenza di norme specifiche, la parte può sì sollecitare il potere officioso del presidente della sezione perché il ricorso sia trattato in pubblica udienza, ma ciò richiede che sia prospettata una questione di diritto di particolare rilevanza, che, nella specie, manca del tutto, oltre a non ravvisarsi i presupposti per l’accoglimento della stessa, dovendosi ribadire come la decisione sul punto sia lasciata alla discrezionalità del presidente e sia fondata su questioni di opportunità legate alla funzione nomofilattica della questione giuridica da decidere.

4. Venendo al merito, i due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti entrambi al medesimo thema decidendum della sussistenza dei presupposti per il mantenimento della concessa ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente illegittimità della sua revoca, ora affrontata in termini di vincolatività della valutazione in ordine al requisito della manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa, operata in pregressa pronuncia resa nel medesimo giudizio, ora di sussistenza o meno di tale presupposto, sono infondati.

La prima questione, quella afferente al dedotto giudicato, non tiene conto, infatti, del disposto di cui all’art. 120 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui «La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale», il quale è stato interpretato da questa Corte nel senso che detta disposizione, che consente la permanente efficacia dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche in caso di soccombenza in primo grado della parte ammessa - solo quando sia esercitata l’azione di risarcimento del danno nel processo penale e che ne sancisce, invece, la perdita in tutti gli altri casi, non impedisce alla parte rimasta soccombente di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, però, in presenza delle condizioni necessarie, sia proposta nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al [OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia (Cass., Sez. 2, 6/7/2020, n. 13894, in motivazione; anche Cass., Sez. 6-2, 12/12/2019, n.32710; Cass., Sez. 2, 30/04/2019, n.11470; in tema di esecuzione, Cass., Sez. 1, 22/12/2015, n. 25791), senza che rilevi l’esito del precedente giudizio (Cass., Sez. 2, 30/04/2019, n.11470).

Ciò comporta che il giudicato sui requisiti per la concessione del beneficio, formatosi in una precedente fase di giudizio, non possa incidere sull’accertamento da svolgersi in una fase successiva, vincolandone i contenuti, atteso che ciascuna fase postula una rinnovata valutazione dei presupposti richiesti, ivi compreso quello della manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa, che non può che correlarsi alle peculiarità del rimedio impugnatorio adottato.

Quanto alla seconda questione, occorre evidenziare come il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa sia prescritto sia dal disposto di cui all’art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, allorché stabilisce che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, «le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere», sia dall’art. 136, comma 2, secondo cui «con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave», sicché esso, come chiarito da Corte Cost. n. 220 del 9/10/2008, è soggetto ad una duplice valutazione, la quale interviene sia ex ante , quando viene presentata la domanda, la quale deve, perciò, essere rigettata nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata, sia ex post, quando, una volta ammesso l’istante al beneficio, risulti provato, in seguito al giudizio, che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

Alla luce dell’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, il magistrato revoca, con decreto, l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, non solo 1) se, nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (primo comma), ovvero se 2) risulti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ma anche se 3) l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (secondo comma), decorrendo gli effetti del relativo provvedimento dalla modifica delle condizioni di reddito ovvero, negli altri casi, con effetto retroattivo (ultimo comma).

La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell’azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass., 22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610), e deve essere compiuta, inizialmente, dal consiglio dell'ordine competente non in astratto, ma in concreto (così Cass.n. 26661 del 10/11/2017), dopo attenta disamina dell’"istanza" che all'uopo "contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili" per la valutazione stessa, perfino "con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione" (art. 122 cit.), e poi dal giudice, il quale, ricorrendone i presupposti, provvede alla revoca del provvedimento di ammissione quando risulti in concreto la colpa grave dell'interessato per avere egli continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio (Cass., Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060).

Nella specie, risulta che questa Corte, con ordinanza n. 6344 del 25/2/2022, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aniello, in quanto questi, nonostante il giudice di primo grado avesse qualificato l’azione da lui proposta (ossia l’opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria) in termini di opposizione agli atti esecutivi, rilevandone la tardività per non essere stata avanzata nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell’iscrizione, aveva impugnato il provvedimento non già con ricorso straordinario davanti a questa Corte, come avrebbe dovuto (così Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi), ma davanti alla Corte d’Appello, che aveva perciò correttamente dichiarato inammissibile il gravame nei riguardi delle statuizioni della sentenza di primo grado che concernevano presunti vizi formali dell'iscrizione ipotecaria e/o comunque dell'attività esecutiva posta in essere dal concessionario dei servizi di riscossione, dovendo trovare applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, nell’individuazione del rimedio impugnatorio, occorre tener conto della qualificazione data all'azione proposta da parte del provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte.

La medesima pronuncia ha, altresì, affermato che, con riguardo alla domanda di accertamento dell’infondatezza nel merito dell’altrui pretesa creditoria, che i giudici di merito avevano considerato infondata per essere decorso il termine perentorio entro cui proporre l'opposizione all'esecuzione, da identificarsi in quello di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, non fosse scrutinabile in sede di legittimità l’asserzione, contenuta in sentenza, dell’avere il ricorrente ammesso l’avvenuta notifica delle cartelle, pur dolendosi della sua regolarità, trattandosi di accertamento di fatto conforme a quello già operato dal primo giudice (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado) e dunque precluso exart. 348 - ter cod. proc. civ..

Il giudizio di revocazione, ricordato nel ricorso, ha anch’esso avuto esito negativo, essendo stato dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 26358 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, in quanto erano stati con il ricorso evidenziati errori di giudizio e non di fatto.

Orbene, nonostante il granitico orientamento di questa Corte, secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza, al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (tra le tante, Cass., Sez.

U, 17/2/1992, n. 1914; Cass., Sez.

U, 9/11/1994, n. 9287; Cass., Sez. 3, 06/07/2001, n. 9200; Cass., Sez.

L, 18/02/2005, n. 3348; Cass., Sez. 1, 21/07/2005, n. 15344; Cass., Sez. 3, 23/02/2006, n. 4001; Cass., Sez. 2, 16/06/2006, n. 13972; Cass., Sez.

L, 24/04/2007, n. 9867; Cass., Sez.

L, 08/01/2008, n. 137; Cass., Sez.

U, 01/02/2008, n. 2434; Cass., Sez.

L, 18/06/2008, n. 16504; Cass., Sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., Sez. 3, 01/02/2010, n. 2261; Cass., Sez. 2, 15/02/2011, n. 3712; Cass., Sez. 6- 2, 02/03/2012, n. 3338; Cass., Sez. 3, 22/06/2016 n. 12872; Cass., 6- 2, 01/03/2018, n. 4904; Cass., Sez. 6 - 2, 17/10/2019, n. 26347; Cass., Sez. 2, 04/09/2024, n. 23740), il ricorrente ha pervicacemente proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima pronuncia, pur essendo facilmente pronosticabile l’esito negativo del relativo giudizio, posto che la domanda da lui avanzata originariamente era stata qualificata, a ragione o a torto, in termini di opposizione agli atti esecutivi, sicché l’appello da lui proposto non poteva che essere dichiarato inammissibile e, con esso, anche il ricorso per cassazione che aveva stigmatizzato tale decisione.

E ciò a maggior ragione ove si consideri la sussistenza di specifiche pronunce di questa Corte proprio con riguardo al procedimento esecutivo, allorché è stato detto che, assumendo rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dall’esattezza dell'inquadramento effettuato, e il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. 3, 14/12/2007, n. 26294; Cass., Sez. 3, 2/4/2007, n. 8103).

Quanto poi alla questione afferente all’azione di accertamento dell’infondatezza nel merito dell’altrui pretesa creditoria, era altrettanto pronosticabile che la censura fondata sulla erroneità del giudizio della Corte d’Appello in ordine alla reputata ammissione, da parte del ricorrente, dell’intervenuta notifica, che avrebbe imposto il rispetto del termine di quaranta giorni da essa ex art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbario 1999, n. 46, riguardante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”, sarebbe stata dichiarata inammissibile da questa Corte, costituendo principio altrettanto pacifico che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass., Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass., Sez. 6 - 5, 07/04/2017, n. 9097; Cass., Sez. 6-5, 6/4/2011, n. 7921).

5. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo l’intimato spiegato difesa.

6. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., va applicato – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. –il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.

7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07135/2023 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore. -resistente- avverso l’ordinanza n. 723/2022 resa dal Presidente della Corte d’Appello di Salerno in data 9/1/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con istanza del 4/7/2022, l’avv. A. Buonadonna chiese che le venissero liquidate le spese sostenute per la difesa di D’[OSCURATO:PERSONA]: Patrocinio a spese dello Stato –Revoca –Requisiti. Luigi nel giudizio di cassazione che era stato proposto avverso la sentenza n. 1359/2015 della Corte d’Appello di Salerno, Sez. Lavoro, dichiarativa della inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria correlata a sei cartelle esattoriali, e che si era concluso con la sentenza di rigetto n. 6344/22, avendo il predetto ottenuto dal C.O.A., con provvedimento del 9/12/2015, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d’Appello, Sez. Lavoro, aveva però rigettato l’istanza di liquidazione, in quanto, con decreto emesso il 8/7/2022, comunicato il 12/7/2022, aveva revocato l’ammissione anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio. Il giudizio di opposizione, avviato dal medesimo D’Aniello con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., depositato il 24/8/2022, fu deciso con l’ordinanza n. 26/2023 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d’Appello di Salerno rigettò il ricorso, sostenendo che le affermazioni contenute nell’ordinanza n. 3220/2020 del Presidente delegato, che aveva accolto il ricorso proposto dal D’Aniello avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione alla revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, disposta dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 1359/2015 del 20/11/2015, non costituisse giudicato in diversa fase processuale e che la lite intrapresa, dato il tenore delle decisioni in appello e in cassazione, andava considerata al limite della temerarietà, giacché fondata su questioni soggette a principi pacifici e consolidati di legittimità, sì da costituire espressione di colpa grave. 2. Contro la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA]Aniello ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato, ma ha presentato “atto di costituzione” al fine della partecipazione Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta testualmente la “violazione di legge e la nullità dell'ordinanza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., - violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, 329 cod. proc. civ., per inosservanza del giudicato interno (Ord. di Codesta C.S.C. n. 29877/2019, ALL. 5, al fasc. A e Ord. emessa in sede di rinvio n. 1132/2019 R.G. della C.A. di Salerno, All. 7, al fasc. A) - totale travisamento dei fatti ed errato loro inquadramento giuridico - assoluta confusione concettuale dell'ordinanza impugnata sul punto priva di qualsiasi ordine logico e giuridico - motivazione, apparente, perplessa, contraddittoria ed irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili -violazione dei principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 6 C.E.D.U. e 24 e 111 Cost. – omessa interpretazione delle norme processuali convenzionalmente orientata”, per avere il presidente delegato della Corte d'Appello di Salerno ravvisato una presunta colpa grave dell'esponente, benché tale colpa, con decisione avente piena dignità di cosa giudicata tra le parti, fosse stata categoricamente già esclusa nel medesimo procedimento n. 72/2014 r.g.a.l. dalla medesima autorità giudiziaria con precedente decisione del 16/10/2020, derivante da pronuncia di questa Corte con ordinanza n. 29877/2019 del 25/9/2019, depositata il 18/11/2018, che aveva accolto il ricorso dell’opponente, limitandosi ad asserire sul punto che le affermazioni contenute in quest’ultimo provvedimento non costituissero giudicato in diversa fase processuale. 2. Col secondo motivo, si lamenta testualmente la “violazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - violazione degli artt. 122 e 136 T.U. n. 115/2002 - violazione e capovolgimento del principio della “non manifesta oggettiva infondatezza” della domanda per il mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (Corte Cost. n. 220/2009, Cass., nn. 9055/2021, 31681/2019, 21160/2018, 20270/2017) - totale travisamento dei fatti ed errato loro inquadramento logico-giuridico - sovrapposizione del requisito della “non manifesta infondatezza della domanda” con quello della “infondatezza” - illegittima ed illogica equiparazione di una configurata “inammissibilità della domanda” con l’avere “agito con colpa grave” - mancata considerazione delle ragioni della domanda in riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte sull’illegittimità dell'ipoteca del concessionario (Cass. SS.UU. n. 19667/2014) - qualificazione della relativa eccezione quale accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione (cass. s.l. n. 32720/2021) - fondatezza delle relative doglianze sulla medesima iscrizione ipotecaria n. 107853/100 già accertate da altre due diverse competenti AA.GG. (Cass. n. 12876/2021 e C.T.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 8274/2016, All. 4, al fasc. A) - conseguente inconfigurabilità dell'ipotesi di “avere agito con colpa grave” totale omissione di ogni valutazione del profilo della ragionevolezza della domanda già parzialmente accolta in primo grado - violazione di principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 6 C.E.D.U., 24 e 111 Cost. (C. Cost. n. 220/2009) - omessa interpretazione delle norme sostanziali e processuali convenzionalmente orientata – violazione dell’art. 6 §. 1 C.E.D.U. sul “Diritto ad un accesso effettivo ad un tribunale” (Cass. SS.UU. nn. 26338/2017 e 10648/2017) -assoluta confusione concettuale dell'ordinanza impugnata sul punto priva di qualsiasi coerenza logica e giuridica”, per avere la Presidenza della Corte d'Appello di Salerno dichiarato l'infondatezza del secondo motivo, in quanto nell’impugnato provvedimento la Corte d'[OSCURATO:PERSONA]. Lavoro, aveva affermato che nella specie dovesse quantomeno ravvisarsi la colpa grave del ricorrente nel proporre, ai limiti della temerarietà, la suddetta impugnazione. Il ricorrente ha sul punto obiettato come il rigetto della domanda non costituisse di per sé colpa grave e non fosse indice di temerarietà dell’azione, come nel merito vi fossero evidenze ex ante a favore della fondatezza della domanda piuttosto che della sua infondatezza in relazione alla questione della nullità dell’ipoteca opposta per mancato preavviso da parte del concessionario prima dell’iscrizione stessa, e come tutte le decisioni sulla medesima impugnata ipoteca del concessionario tra le medesime parti, con i medesimi fatti, atti e a disciplina invariata fossero state decise favorevolmente al ricorrente, anche con sentenza di legittimità n. 12876/2021 e con sentenza della C.T.R. della Campania n. 8724/2016, così come era stata accolta l’opposizione in primo grado con riguardo a otto cartelle (sentenza n. 3442/2013), a dimostrazione della non manifesta infondatezza delle ragioni dell’azione giudiziaria da valutarsi ex antee non ex post. 3. Preliminarmente, occorre evidenziare come, a mente dell’art.375 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), le sezioni semplici trattino il ricorso in camera di consiglio, decidendo con ordinanza, e come la trattazione possa avvenire in pubblica udienza, con decisione mediante sentenza, quando la questione prospettata sia di diritto e tale modalità «sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare» o quando «il ricorso sia stato trasmesso dalla apposita sezione di cui all’art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio». Pur in assenza di norme specifiche, la parte può sì sollecitare il potere officioso del presidente della sezione perché il ricorso sia trattato in pubblica udienza, ma ciò richiede che sia prospettata una questione di diritto di particolare rilevanza, che, nella specie, manca del tutto, oltre a non ravvisarsi i presupposti per l’accoglimento della stessa, dovendosi ribadire come la decisione sul punto sia lasciata alla discrezionalità del presidente e sia fondata su questioni di opportunità legate alla funzione nomofilattica della questione giuridica da decidere. 4. Venendo al merito, i due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti entrambi al medesimo thema decidendum della sussistenza dei presupposti per il mantenimento della concessa ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente illegittimità della sua revoca, ora affrontata in termini di vincolatività della valutazione in ordine al requisito della manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa, operata in pregressa pronuncia resa nel medesimo giudizio, ora di sussistenza o meno di tale presupposto, sono infondati. La prima questione, quella afferente al dedotto giudicato, non tiene conto, infatti, del disposto di cui all’art. 120 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui «La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale», il quale è stato interpretato da questa Corte nel senso che detta disposizione, che consente la permanente efficacia dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche in caso di soccombenza in primo grado della parte ammessa - solo quando sia esercitata l’azione di risarcimento del danno nel processo penale e che ne sancisce, invece, la perdita in tutti gli altri casi, non impedisce alla parte rimasta soccombente di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, però, in presenza delle condizioni necessarie, sia proposta nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al [OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia (Cass., Sez. 2, 6/7/2020, n. 13894, in motivazione; anche Cass., Sez. 6-2, 12/12/2019, n.32710; Cass., Sez. 2, 30/04/2019, n.11470; in tema di esecuzione, Cass., Sez. 1, 22/12/2015, n. 25791), senza che rilevi l’esito del precedente giudizio (Cass., Sez. 2, 30/04/2019, n.11470). Ciò comporta che il giudicato sui requisiti per la concessione del beneficio, formatosi in una precedente fase di giudizio, non possa incidere sull’accertamento da svolgersi in una fase successiva, vincolandone i contenuti, atteso che ciascuna fase postula una rinnovata valutazione dei presupposti richiesti, ivi compreso quello della manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa, che non può che correlarsi alle peculiarità del rimedio impugnatorio adottato. Quanto alla seconda questione, occorre evidenziare come il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa sia prescritto sia dal disposto di cui all’art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, allorché stabilisce che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, «le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere», sia dall’art. 136, comma 2, secondo cui «con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave», sicché esso, come chiarito da Corte Cost. n. 220 del 9/10/2008, è soggetto ad una duplice valutazione, la quale interviene sia ex ante , quando viene presentata la domanda, la quale deve, perciò, essere rigettata nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata, sia ex post, quando, una volta ammesso l’istante al beneficio, risulti provato, in seguito al giudizio, che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave. Alla luce dell’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, il magistrato revoca, con decreto, l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, non solo 1) se, nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (primo comma), ovvero se 2) risulti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ma anche se 3) l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (secondo comma), decorrendo gli effetti del relativo provvedimento dalla modifica delle condizioni di reddito ovvero, negli altri casi, con effetto retroattivo (ultimo comma). La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell’azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass., 22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610), e deve essere compiuta, inizialmente, dal consiglio dell'ordine competente non in astratto, ma in concreto (così Cass.n. 26661 del 10/11/2017), dopo attenta disamina dell’"istanza" che all'uopo "contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili" per la valutazione stessa, perfino "con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione" (art. 122 cit.), e poi dal giudice, il quale, ricorrendone i presupposti, provvede alla revoca del provvedimento di ammissione quando risulti in concreto la colpa grave dell'interessato per avere egli continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio (Cass., Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060). Nella specie, risulta che questa Corte, con ordinanza n. 6344 del 25/2/2022, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aniello, in quanto questi, nonostante il giudice di primo grado avesse qualificato l’azione da lui proposta (ossia l’opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria) in termini di opposizione agli atti esecutivi, rilevandone la tardività per non essere stata avanzata nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell’iscrizione, aveva impugnato il provvedimento non già con ricorso straordinario davanti a questa Corte, come avrebbe dovuto (così Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi), ma davanti alla Corte d’Appello, che aveva perciò correttamente dichiarato inammissibile il gravame nei riguardi delle statuizioni della sentenza di primo grado che concernevano presunti vizi formali dell'iscrizione ipotecaria e/o comunque dell'attività esecutiva posta in essere dal concessionario dei servizi di riscossione, dovendo trovare applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, nell’individuazione del rimedio impugnatorio, occorre tener conto della qualificazione data all'azione proposta da parte del provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte. La medesima pronuncia ha, altresì, affermato che, con riguardo alla domanda di accertamento dell’infondatezza nel merito dell’altrui pretesa creditoria, che i giudici di merito avevano considerato infondata per essere decorso il termine perentorio entro cui proporre l'opposizione all'esecuzione, da identificarsi in quello di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, non fosse scrutinabile in sede di legittimità l’asserzione, contenuta in sentenza, dell’avere il ricorrente ammesso l’avvenuta notifica delle cartelle, pur dolendosi della sua regolarità, trattandosi di accertamento di fatto conforme a quello già operato dal primo giudice (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado) e dunque precluso exart. 348 - ter cod. proc. civ.. Il giudizio di revocazione, ricordato nel ricorso, ha anch’esso avuto esito negativo, essendo stato dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 26358 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, in quanto erano stati con il ricorso evidenziati errori di giudizio e non di fatto. Orbene, nonostante il granitico orientamento di questa Corte, secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza, al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (tra le tante, Cass., Sez. U, 17/2/1992, n. 1914; Cass., Sez. U, 9/11/1994, n. 9287; Cass., Sez. 3, 06/07/2001, n. 9200; Cass., Sez. L, 18/02/2005, n. 3348; Cass., Sez. 1, 21/07/2005, n. 15344; Cass., Sez. 3, 23/02/2006, n. 4001; Cass., Sez. 2, 16/06/2006, n. 13972; Cass., Sez. L, 24/04/2007, n. 9867; Cass., Sez. L, 08/01/2008, n. 137; Cass., Sez. U, 01/02/2008, n. 2434; Cass., Sez. L, 18/06/2008, n. 16504; Cass., Sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., Sez. 3, 01/02/2010, n. 2261; Cass., Sez. 2, 15/02/2011, n. 3712; Cass., Sez. 6- 2, 02/03/2012, n. 3338; Cass., Sez. 3, 22/06/2016 n. 12872; Cass., 6- 2, 01/03/2018, n. 4904; Cass., Sez. 6 - 2, 17/10/2019, n. 26347; Cass., Sez. 2, 04/09/2024, n. 23740), il ricorrente ha pervicacemente proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima pronuncia, pur essendo facilmente pronosticabile l’esito negativo del relativo giudizio, posto che la domanda da lui avanzata originariamente era stata qualificata, a ragione o a torto, in termini di opposizione agli atti esecutivi, sicché l’appello da lui proposto non poteva che essere dichiarato inammissibile e, con esso, anche il ricorso per cassazione che aveva stigmatizzato tale decisione. E ciò a maggior ragione ove si consideri la sussistenza di specifiche pronunce di questa Corte proprio con riguardo al procedimento esecutivo, allorché è stato detto che, assumendo rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dall’esattezza dell'inquadramento effettuato, e il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. 3, 14/12/2007, n. 26294; Cass., Sez. 3, 2/4/2007, n. 8103). Quanto poi alla questione afferente all’azione di accertamento dell’infondatezza nel merito dell’altrui pretesa creditoria, era altrettanto pronosticabile che la censura fondata sulla erroneità del giudizio della Corte d’Appello in ordine alla reputata ammissione, da parte del ricorrente, dell’intervenuta notifica, che avrebbe imposto il rispetto del termine di quaranta giorni da essa ex art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbario 1999, n. 46, riguardante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”, sarebbe stata dichiarata inammissibile da questa Corte, costituendo principio altrettanto pacifico che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass., Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass., Sez. 6 - 5, 07/04/2017, n. 9097; Cass., Sez. 6-5, 6/4/2011, n. 7921). 5. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo l’intimato spiegato difesa. 6. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., va applicato – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. –il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e c
Decreto Cassazione n. 30264/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris