CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41126/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Nessun avvocato è presente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 novembre 2020 *la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 73 e 80 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato) sostanza stupefacente del tipo [OSCURATO:PERSONA], del peso complessivo lordo di kg. 2,133, contenente gr. 1118,86 di principio attivo di eroina e gr. 66,058 di principio attivo di 6-monoacetilmorfina, da cui era possibile ricavare n. 47.396 dosi singole medie. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di ricorso. 3. Con la doglianza fa valere la falsa applicazione del disposto degli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 56 cod. pen. ed il vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale con un ragionamento contraddittorio, da un lato, ascrive all'imputato la condotta di concorso in detenzione dello stupefacente importato da Filmar, dall'altro, dà atto che il primo non entrò mai nella disponibilità materiale della sostanza, ma che la sua condotta 'è risultata direttamente incidente sull'azione di Filmar volta alla cessione dello stupefacente la cui disponibilità aveva in precedenza acquisito' importandolo in Italia, espressamente escludendo tuttavia, il concorso del ricorrente nel reato di importazione. Denuncia il vizio argomentativo nella parte in cui il giudice di secondo grado, dopo avere affermato che Edeh fosse consapevole dell'intera operazione, o quanto meno della sua fase terminale, cui partecipò come soggetto al quale la sostanza doveva venire consegnata da Filmar, e dopo avere ribadito che l'imputato non era coinvolto nell'organizzazione e nell'importazione, anziché prendere atto che il medesimo non ricevette mai lo stupefacente, ritiene consumato e non tentato il delitto di detenzione di stupefacente. E ciò, nonostante il mancato raggiungimento dell'iter criminis, posto che non appena egli si presentò presso la stanza ove Filmar lo attendeva, venne tratto in arresto. Sicché in assenza dell'addebito di condotte diverse da quelle della detenzione, peraltro esplicitamente escluse dalla Corte territoriale, la mancata apprensione della sostanza norrMe condurre ad escludere la consumazione del reato. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il motivo proposto, pur suggestivo, non merita accoglimento. 3. Va innanzitutto ribadito il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso dalla Corte territoriale, secondo cui: "In tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. (Fattispecie relativa a soggetto che aveva informato il capo di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio degli stupefacenti che l'acquisto da parte del corriere di una partita di droga era avvenuto, in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di concorso). (Sez. 2 , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012). Ed invero, "L'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260) mentre sotto il profilo dell'elemento psicologico la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso è integrata allorché l'apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari e altri, Rv. 26308). 4. Questa indispensabile premessa consente di superare l'obiezione formulata dal ricorrente, avuto riguardo al fatto che il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 è reato a condotte alternative, considerate equivalenti sotto il profilo sanzionatorio. 4.1 In particolare, la detenzione illecita di stupefacente "si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si stabilisce un rapporto di disponibilità materiale o giuridica fra il soggetto e la sostanza. Trattasi di delitto di natura permanente che persiste fino a quando sussiste il rapporto di disponibilità materiale o giuridica della sostanza. Il tentativo è configurabile nelle ipotesi in cui il soggetto non abbia ancora acquisito la disponibilità materiale o giuridica della sostanza. Ora poiché l'acquisto della sostanza stupefacente e quindi la disponibilità giuridica della cosa si perfeziona con il consenso indipendentemente dalla consegna materiale, il tentativo di detenzione è configurabile nei casi in cui la detenzione non sia preceduta da un rapporto con altro dante causa, ad esempio allorché il soggetto tenta di impossessarsi di sostanza abbandonata o tenti di sottrarla al precedente detentore" (così Sez. 3, Sentenza n. 7974 del 13/01/2011 Rv. 249113, in motivazione). 4.2 Nell'ipotesi in esame, invece, la difesa non contesta l'esistenza del rapporto fra Edeh e Filmar, che deteneva la droga e doveva consegnargliela, sicché non può dubitarsi - e neppure il ricorrente lo esclude- che si fosse perfezionato il consenso alla cessione, ancorché non si fosse concretizzata l'apprensione materiale dello stupefacente da parte dell'imputato, nel momento in cui intervennero le forze dell'ordine. 4.3 Ancorché la contestazione di concorso nella cessione sarebbe stata più corretta, non può sostenersi che il fatto dovesse essere derubricato in tentativo di detenzione, posto che Edeh non ha tentato di sottrarre della droga contro il volere del materiale detentore, né ha tentato di impossessarsi di un bene abbandonato, ma non è riuscito a portare a termine la materiale apprensione di un bene, che era già nella sua giuridica disponibilità, in forza del consenso prestato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il