CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1994
Cassazione n. 38303/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/04/1994 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; > FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava parzialmente in senso favorevole al reo, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 13.10.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 81, cpv., 624, 625, n. 2) e n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che la corte territoriale non ha fornito risposta alle censure difensive volte ad escludere la sussistenza e la riconducibilità all'imputato della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 5), c.p.; 2) violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, posto che la corte territoriale ha fornito una specifica motivazione sul punto aggredito dal ricorrente, evidenziando, con coerente argomentare, come la violenza sulle cose sia dimostrata, sul piano logico-deduttivo, dalla duplice circostanza che l'imputato e la sua complice [OSCURATO:PERSONA] sono stati notati in prossimità di due autovetture parcheggiate sulla pubblica strada non distanti l'una dall'altra dai testimoni escussi, la cui attenzione era stata attirata proprio dal rumore di vetri infranti, venendo poco dopo i due autori del furto sorpresi dalle forze dell'ordine in possesso di una serie di oggetti, risultanti sottratti dall'interno delle suddette autovetture. Le censure difensive volte a contestare la sussistenza della menzionata circostanza aggravante, appaiono, peraltro, del tutto generiche e di natura fattuale, in quanto tali non scrutinabili in questa sede di legittimità. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso, è noto che la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno í, patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528). Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé. Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, S.). Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di indicare specificamente nel ricorso, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto erano una pluralità di beni (navigatore satellitare con carica batteria; cavo per l'ascolto di musica; un paio di cuffie marca Apple; due cavetti con ingresso USB e un accendisigari in dotazione a una delle due autovetture). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì