CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 20/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala resa in data 15/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato contestato, l'altro la qualificazione giuridica del reato e l'ultimo la mancata dichiarazione dell'effetto estintivo del reato per intervenuta prescrizione, non sono ammessi in questa sede poiché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, finanche, tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito al granitico compendio probatorio a carico dell'imputata per il reato contestato; ancora pag. 2 sulla corretta configurabilità dei fatti ex art. 640 bis cod. pen. e pag. 3 sulle ragioni che non hanno consentito di ritenere il reato estinto per intervenuta prescrizione, laddove si consideri il tempo del commesso reato (da considerarsi maturato alla data dell'ultima erogazione indebita dell'INPS in favore della prevenuta avvenuta nel giugno 2020, tenuto conto della recidiva specifica contestata e della sospensione legale ex art. 83 del D.L. n. 18 del 2020)]; ritenuto, pure, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/20