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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16716/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 17.05.2021, la Corte d'appello di Catanzaro, confermava la sentenza 23.10.2020 del tribunale di Catanzaro, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato, in esito al giudizio abbreviato richiesto, alla pena di 4 anni, mesi 10 e gg. 20 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per i reati di illecita detenzione, aggravata dall'uso di armi, a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo a) e del tipo cocaina (capo b), di detenzione e porto abusivo di arma lunga da considerarsi clandestina (capo c) nonché della ricettazione della stessa arma (capo d) ed infine, della contravvenzione di illecita detenzione di cartucce (capo f), fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, cpv, c.p. e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento probatorio in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente; 2) con il secondo motivo, il vizio di motivazione circa l'irrilevanza dell'apporto dichiarativo e della reazione del ricorrente; 3) con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di illogicità della motivazione con riguardo all'eccessività della pena; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, quanto al primo motivo, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, quanto emerge al punto 5 della sentenza impugnata, in cui i giudici territoriali giustificano le ragioni per le quali non risultava meritevole di positiva valutazione la versione alternativa dei fatti sostenuta dal ricorrente, in quanto connotata da assoluta inverosimiglianza; trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, dovendosi peraltro sottolineare che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021 - dep. 19/03/2021, Rv. 281085); Ritenuto, quanto al secondo motivo, che lo stesso si appalesa manifestamente infondato, in quanto afferente ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori (si v., in particolare, quanto argomentato al punto 5 della sentenza, a proposito della reazione rabbiosa del ricorrente ripresa dalla telecamera a circuito chiuso, giustificata dai giudici territoriali in maniera del tutto logica per la stizza di essersi visto sottratto lo stupefacente e le armi di cui era nella disponibilità), valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, che lo stessa si appalesa manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo nonostante sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e con adeguato esame delle deduzioni difensive (v., in particolare, l'ultima pagina della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello giustifica il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, in considerazione dell'obiettiva gravità dei fatti di possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, denotanti vicinanza ad ambiente criminali, motivazione, questa, non solo immune dai denunciati vizi, ma che si uniforma al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza da escludersi nel caso in esame, cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016 - dep. 03/11/2016, Rv. 268473); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 17.05.2021, la Corte d'appello di Catanzaro, confermava la sentenza 23.10.2020 del tribunale di Catanzaro, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato, in esito al giudizio abbreviato richiesto, alla pena di 4 anni, mesi 10 e gg. 20 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per i reati di illecita detenzione, aggravata dall'uso di armi, a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo a) e del tipo cocaina (capo b), di detenzione e porto abusivo di arma lunga da considerarsi clandestina (capo c) nonché della ricettazione della stessa arma (capo d) ed infine, della contravvenzione di illecita detenzione di cartucce (capo f), fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, cpv, c.p. e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento probatorio in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente; 2) con il secondo motivo, il vizio di motivazione circa l'irrilevanza dell'apporto dichiarativo e della reazione del ricorrente; 3) con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di illogicità della motivazione con riguardo all'eccessività della pena; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, quanto al primo motivo, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, quanto emerge al punto 5 della sentenza impugnata, in cui i giudici territoriali giustificano le ragioni per le quali non risultava meritevole di positiva valutazione la versione alternativa dei fatti sostenuta dal ricorrente, in quanto connotata da assoluta inverosimiglianza; trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, dovendosi peraltro sottolineare che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021 - dep. 19/03/2021, Rv. 281085); Ritenuto, quanto al secondo motivo, che lo stesso si appalesa manifestamente infondato, in quanto afferente ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori (si v., in particolare, quanto argomentato al punto 5 della sentenza, a proposito della reazione rabbiosa del ricorrente ripresa dalla telecamera a circuito chiuso, giustificata dai giudici territoriali in maniera del tutto logica per la stizza di essersi visto sottratto lo stupefacente e le armi di cui era nella disponibilità), valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, che lo stessa si appalesa manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo nonostante sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e con adeguato esame delle deduzioni difensive (v., in particolare, l'ultima pagina della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello giustifica il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, in considerazione dell'obiettiva gravità dei fatti di possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, denotanti vicinanza ad ambiente criminali, motivazione, questa, non solo immune dai denunciati vizi, ma che si uniforma al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza da escludersi nel caso in esame, cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016 - dep. 03/11/2016, Rv. 268473); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensor
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