CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 7289 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Rodi n. 32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 120/29/13, depositata in data 25 settembre 2013; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni 2005 e 2006, aveva proceduto al recupero di costi non inerenti, ai fini Ires e Irap, e dell'Iva indebitamente detratta, avendo ritenuto che la società era stata costituita per il solo uso personale dei soci; avverso gli atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: gli elementi presuntivi prospettati dall'Agenzia delle entrate, diretti a provare che la società non svolgesse effettiva attività commerciale, non potevano dirsi superati dagli elementi di prova contraria; non vi era prova, in particolare, che la società avesse operato quale concessionaria della società [OSCURATO:PERSONA], produttrice della imbarcazione né poteva ritenersi che avesse rilevanza di prova l'unica fatturazione in atti, a fronte del forte investimento della società ovvero l'occasionale pubblicità; né poteva sostenersi che vi fosse un concreto progetto economico finalizzato all'utilizzo commerciale dell'imbarcazione; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; con atto del 14 dicembre 2021 la società ha depositato un'istanza con la quale ha dedotto di essersi avvalsa della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, ed ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio; considerato che: deve preliminarmente darsi atto della circostanza che la contribuente, con l'istanza del 14 dicembre 2021 ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio; la suddetta manifestazione di volontà comporta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 390, cod. proc. civ.; non risulta agli atti alcuna presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, sicchè, ai fini del giudizio, deve solo prendersi atto della volontà di rinuncia al giudizio da cui consegue l'estinzione del giudizio; ai fini delle spese del presente giudizio, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 391, comma secondo, cod. proc. civ., deve ritenersi che, in considerazione del comportamento processuale delle parti, sussistano giusti motivi per la compensazione; la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19560); P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, addì 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]