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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30361/2025

Testo disponibile della fonte

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i Appello di Torino ha convalidato il trattenimento del richiedente protezione XXXXXXXXXXXX (del 16 luglio 2025).

Secondo la Corte di Appello il trattenimento ex art. 6 del d.lgs. n.142 del 2015 è legittimo.

La domanda va ritenuta pretestuosa e dilatoria posto che segue un diniego di precedente domanda analoga.

Non vi è alcuna illegittimità della procedura di notifica del diniego della protezione internazionale, né l’eventuale impugnazione dell’atto amministrativo ne avrebbe paralizzato gli effetti.

Inoltre, viene disattesa la tesi difensiva della inespellibilità per rapporto di convivenza more uxorio con cittadina italiana .

Sul tema si rappresenta che il trattenuto non ha mai ottenuto la carta di soggiorno di cui all’art. 10 del d.lgs. n.30 del 2007 e che la convivenza more uxorio non sarebbe mai stata equiparata, in sede di legittimità, al rapporto di coniugio ai fini del divieto di espulsione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXX.

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

La difesa sostiene che il vizio – in tesi – della notifica del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale (in ragione della contestata attestazione di irreperibilità del destinatario dell’atto) si sia diffuso agli atti successivi, dunque al primo provvedimento di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di Pace ed a quello oggi impugnato. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni interne ed eurounitarie in tema di rilievo della convivenza more uxorio .

La difesa rappresenta che ai sensi dell’art.2 del d.lgs. n.30 del 2007 la convivenza registrata rende Abbas familiare di cittadino comunitario, senza che sia necessario il rilascio della Carta di Soggiorno, trattandosi di atto con natura dichiarativa e non costitutiva.

Viene prodotto certificato anagrafico e dichiarazione della compagna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Quanto al primo motivo, il ricorso ripropone le tesi in diritto che sono state confutate in modo adeguato nella decisione impugnata.

La notifica del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di protezione internazionale risulta eseguita nelle forme di legge e – in ogni caso – la sede per contestarne la validità è quella della impugnazione dell’atto amministrativo di diniego e non quella del provvedimento di trattenimento, dotato di obiettiva autonomia.

3. Quanto al secondo motivo il ricorso risulta infondato per una ragione – almeno in parte – diversa da quella espressa nella decisione impugnata in punto di rilevanza di una «convivenza di fatto» ai fini di una eventuale inespellibilità.

Dopo la emanazione della legge 20 maggio 2016 num.76 – che all’articolo 1 comma 36 e ss. regolamenta la «convivenza di fatto» tra persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità, matrimonio o unione civile vi sono state pronunzie di questa Corte di legittimità che hanno attribuito valore a tale istituto civilistico anche ai fini di cui all’art.19 del d.lgs. n.286 del 1998 (v.

Sez. 1 n. 16385 del 15.3.2019, RV 276184).

Si tratta, pertanto, di questione in diritto che non può dirsi pacificamente orientata nel senso della assoluta irrilevanza, lì dove la convivenza di fatto rientri nel particolare perimetro applicativo della legge n.76 del 2016.

Ciò posto è altrettanto vero che la documentazione offerta dalla difesa alla Corte di Appello e allegata al fascicolo non risulta essere rispondente ai parametri normativi evocati dal comma 37 della citata legge 76 del 2016, né tale carenza della documentazione anagrafica può dirsi superata da una mera dichiarazione della presa compagna del soggetto trattenuto.

Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 04/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Appello di Torino ha convalidato il trattenimento del richiedente protezione XXXXXXXXXXXX (del 16 luglio 2025). Secondo la Corte di Appello il trattenimento ex art. 6 del d.lgs. n.142 del 2015 è legittimo. La domanda va ritenuta pretestuosa e dilatoria posto che segue un diniego di precedente domanda analoga. Non vi è alcuna illegittimità della procedura di notifica del diniego della protezione internazionale, né l’eventuale impugnazione dell’atto amministrativo ne avrebbe paralizzato gli effetti. Inoltre, viene disattesa la tesi difensiva della inespellibilità per rapporto di convivenza more uxorio con cittadina italiana . Sul tema si rappresenta che il trattenuto non ha mai ottenuto la carta di soggiorno di cui all’art. 10 del d.lgs. n.30 del 2007 e che la convivenza more uxorio non sarebbe mai stata equiparata, in sede di legittimità, al rapporto di coniugio ai fini del divieto di espulsione. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. La difesa sostiene che il vizio – in tesi – della notifica del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale (in ragione della contestata attestazione di irreperibilità del destinatario dell’atto) si sia diffuso agli atti successivi, dunque al primo provvedimento di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di Pace ed a quello oggi impugnato. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni interne ed eurounitarie in tema di rilievo della convivenza more uxorio . La difesa rappresenta che ai sensi dell’art.2 del d.lgs. n.30 del 2007 la convivenza registrata rende Abbas familiare di cittadino comunitario, senza che sia necessario il rilascio della Carta di Soggiorno, trattandosi di atto con natura dichiarativa e non costitutiva. Viene prodotto certificato anagrafico e dichiarazione della compagna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Quanto al primo motivo, il ricorso ripropone le tesi in diritto che sono state confutate in modo adeguato nella decisione impugnata. La notifica del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di protezione internazionale risulta eseguita nelle forme di legge e – in ogni caso – la sede per contestarne la validità è quella della impugnazione dell’atto amministrativo di diniego e non quella del provvedimento di trattenimento, dotato di obiettiva autonomia. 3. Quanto al secondo motivo il ricorso risulta infondato per una ragione – almeno in parte – diversa da quella espressa nella decisione impugnata in punto di rilevanza di una «convivenza di fatto» ai fini di una eventuale inespellibilità. Dopo la emanazione della legge 20 maggio 2016 num.76 – che all’articolo 1 comma 36 e ss. regolamenta la «convivenza di fatto» tra persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità, matrimonio o unione civile vi sono state pronunzie di questa Corte di legittimità che hanno attribuito valore a tale istituto civilistico anche ai fini di cui all’art.19 del d.lgs. n.286 del 1998 (v. Sez. 1 n. 16385 del 15.3.2019, RV 276184). Si tratta, pertanto, di questione in diritto che non può dirsi pacificamente orientata nel senso della assoluta irrilevanza, lì dove la convivenza di fatto rientri nel particolare perimetro applicativo della legge n.76 del 2016. Ciò posto è altrettanto vero che la documentazione offerta dalla difesa alla Corte di Appello e allegata al fascicolo non risulta essere rispondente ai parametri normativi evocati dal comma 37 della citata legge 76 del 2016, né tale carenza della documentazione anagrafica può dirsi superata da una mera dichiarazione della presa compagna del soggetto trattenuto. Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 04/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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