CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-5 sulla completezza delle ricerche effettuate per rintracciare l'imputata, dichiarata irreperibile sin dal primo grado; sulla inidoneità dell'indirizzo indicato all'atto della scarcerazione in altro procedimento e comunque, risultato non corrispondente alla reale residenza anagrafica dell'imputata; sulla correttezza del decreto di irreperibilità emesso il 9 giugno 2021 e relative notificazioni ex art. 159 cod. proc. pen.); rilevato che il secondo motivo è del tutto infondato, atteso che all'udienza del 9 giugno 2021, proveniente da rinvio, la Corte, preso atto dell'assenza del difensore e dell'esito negativo delle ricerche già disposte, dichiarò l'irreperibilità dell'imputata e ne dispose la notificazione presso il difensore per l'udienza del 20 settembre 2021, svoltasi alla presenza del difensore; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere e ensore Il P s