CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 luglio 2020
Cassazione n. 27089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 6731/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato (PEC: ), che la rappresenta e difende per legg e - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - IVA – Cessazione della materia del contendere – Soccombenza virtuale N. 6731/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 520/2020depositata in data 20.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con ordinanza n. 7950/2018, questa Corte cassò la sentenza della C.T.R. della Toscana n. 358/8/2016, con cui – nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate, concernente avviso di accertamento IVA, annullato in autotutela nel corso del giudizio d’appello –era stata dichiarata l’estinzione del giudizio per c essazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite; in particolare, venne affermato il principio per cui “in tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purchéintervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ‘ope legis’ prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005”; a seguito della riassunzione del giudizio, la C.T.R. della Toscana, con sentenza n. 520/2020, diede atto della estinzione del giudizio per intervenuta cessazione N. 6731/21 R.G. della materia del contendere, condannando però l’Agenzia delle Entrate –di cui pure riconobbe la soccombenza virtuale, e all’esito della valutazione complessiva della lite– alla rifusione delle spese per l’intero giudizio, quantificate in totali € 3.000,00 per compensi, oltre accessori; avverso la predetta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato da memoria, al quale l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, spiegando anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi; consideratoche: 1.1 - con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, anche in relazione all’art. 28, comma 2, d.m. n. 140/2012 ed all’art. 4 d.m. n. 55/2014, nonché dell’art.2233 c.c., giacché la C.T.R. del rinvio, dopo ampia ed approfondita motivazione circa la sussistenza della soccombenza virtuale dell’Agenzia, nonché delle ragioni per disporne la condanna alla rifusione delle spese di lite, ha liquidato per l’intero giudizio un importo irrisorio e ben al di sotto dei parametri minimi; 1.2 -con il primo motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate si duole invece della nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 61 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132 c.p.c., per essere incorsa la C.T.R. in palese contraddizione, laddove – benché accertando che la stura all’intera vicenda fosse stata data da un erro re commesso dal contribuente nella propria dichiarazione IVA – aveva tuttavia ritenuto che il successivo annullamento in autotutela fosse stato compiuto in colpevole ritardo (donde il diniego di c ompensazione delle spese) , peraltro N. 6731/21 R.G. procedendo in difformità rispetto a quanto statuito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 7950/2018; 1.3 - con il secondo mezzo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 46, comma 1, e 15 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt.82 e 88 c.p.c., giacché l’avviso era stato impugnato in autotutela nel corso del giudizio d’appello, e benché il contribuente avesse prodotto la relativa documentazione circa l’erroneità della dichiarazione solo in tale grado, da ciò derivandone che la C.T.R. ben avrebbe potuto e dovuto compensare le spese di lite, all’esito della valutazione complessiva di questa; 2.1 - i motivi del ricorso incidentale, da esaminarsi congi u ntamente p erché connessi, nonché in via prioritaria stante il loro carattere potenzialmente assorbente, sonoinammissibili e comunque infondati; 2.2 –anzitutto,anche per quanto si dirà infra, essi sono inammissibili nella parte in cuisi pretende di censurare la valutazione di merito operata dalla C.T.R. circa l’insussistenza delle condizioni per disporre l’anelata compensazione delle spese; 2.3 – in ogni caso, nessuna contraddittorietà o apoditticità della motivazione può riscontrarsi, perché, vero essendo che l’origine del contenzioso scaturisce da un errore del contribuente nella compilazione della dichiarazione IVA, è pur vero che – come accertato dalla C.T.R., con affermazione non specificamente censurata -di ciò il Tondo aveva immediatamente informato l’Agenzia, dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento (con e - mail del 15.9.2011) , facendo riferimento a documentazione già profferta alla stessa Agenzia in data 12.7.2011,in riscontro all’invito n. 100586/2011; N. 6731/21 R.G. dunque,la valutazione operata al riguardo dalla C.T.R. circa il colpevole ritardo con cui l’Agenzia rimosse l’atto impositivo è del tutto logica e coerente, essendosi anche fatto riferimento ad ulteriore documentazione inserita nel fascicolo di primo grado del contribuente, nonché alla non particolare complessità dell’accertamento revisionale che, a quel punto, la stessa Agenzia avrebbe agevolmente potuto compiere; 2.4 –del pari infondato (oltre che inammissibile, per quanto detto al par. 2.2) è l’ulteriore profilo –agitato specialmente col secondo mezzo – con cui si ritiene che la valutazione complessivadella lite avrebbe dovuto condurre all’integrale compensazione delle spese; infatti costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello per cui “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (ex multis, Cass. n. 24502/2017); ciò non può non valere, a maggior ragione, ove la parte che si duole della mancata compensazione,totalmente soccombente (seppur solo virtualmente), neppure scalfisca le considerazioni svolte dal giudice di merito per escludere la ricorrenza di quegli altri giusti motivi, come avvenuto nella specie; 3.1 –l’unico motivo del ricorso principale è invece fondato; N. 6731/21 R.G. infatti, la C.T.R. ha proceduto alla complessiva liquidazione dei compensi spettanti al difensore del contribuente, determinandoli in € 3.000,00 per l’intero giudizio, comprensivo anche del precedente giudizio di legittimità, somma che si pone certamente al di sotto dei parametri minimi, avuto riguardo al valore della lite (€ 37.013,75); in proposito,è ampiamente ricevuto l’insegnamento secondo cui “ “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (…) il giudice (deve) solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. n. 89/2021; conf., Cass. n. 19989/2021); nella specie, la C.T.R. ha omesso qualsivoglia profilo motivazionale sul punto, così incorrendo nella denunciata violazione di legge, sicché la sentenza è correlativamente cassata; 4.1 –non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con riconoscimento dei compensi in favore dell’odierno ricorrente parametrati al minimo , per ciascun grado di giudizio(in relazione alle attività processuali evincibili dal ricorso, dalla sentenza impugnata e dalla citata ordinanza n. 7950/2018), avuto riguardo ai dd.mm. rubricati, applicabiliratione temporis, e quindi: -per il primo grado, ex art. 28 , comma 2, d.m. n. 140/2012, € 370,14 ; - per il primo giudizio d’appello, ai sensi del d.m. n. 55/2014 (fascia da € 26.001,00a € 52.000,00), € 3.068,00; N. 6731/21 R.G. -per il precedente giudizio di legittimità, come da conteggi riportati in memoria, conformi al citato d.m., come aggiornato con successivo d.m. n. 37/2018, € 2.626,00; -per il giudizio d’appello in sede di rinvio, € 2.6 63 ,00 ; -per il presente giudizio di legittimità, € 2.626,00, e quindi complessivamente €11.353,14, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sulla somma di € 10.983,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; P.Q.M. accoglie il ricorsoprincipale e rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese dell’intero giudizio, che liquida in € 11.353,14, oltre rimborso forfetario spese generali in mi