CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 05962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena complessiva in anni tredici di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena complessiva. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto la continuazione tra il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e le due estorsioni contestualmente giudicate, determinando per ciascuna di esse un aumento per la continuazione nella misura di anni uno. Il Tribunale di Noia aveva riconosciuto che anche l'estorsione dallo stesso giudicata era riunita per continuazione con il delitto associativo e le altre estorsioni oggetto della diversa sentenza, ma, senza alcuna motivazione, aveva applicato un aumento per la continuazione pari ad anni tre di reclusione. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In effetti, la misura dell'aumento per la continuazione per l'estorsione giudicata dal Tribunale di Noia, determinata in misura tripla a quella applicata per le due estorsioni giudicate nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, non risulta in alcun modo motivata, con conseguente illogicità del provvedimento per mancanza di motivazione. Occorreva, invece, una motivazione specifica con la quale il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto chiarire se e per quale motivo quell'estorsione dovesse essere considerata di maggiore gravità rispetto a quelle giudicate dall'autorità giudiziaria napoletana. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata al fine dell'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Noia. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il