CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28560/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesaex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], non costituiti, - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia– sezione staccata di Catania n. 1259/06/2018 , depositata il 21 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] - IRPEF 2005. R.G. N.28560/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. All’esito di una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, confluita in apposito processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in Vittoria (RG), avviso di accertamento n. TYZ030600489/2010, con il quale rettificava gli imponibili dichiarati dalla società (esercente attività di commercializzazione di prodotti agricoli) per l’anno 2005, sulla base di una serie di rilievi. In particolare: a) veniva disconosciuta la deducibilità di una serie di componenti negativi di reddito; b) veniva recuperato a tassazione l’importo di rimanenze finali non contabilizzate per € 97.245,78, relativamente ad una serie di fatture di acquisto in blocco di merci datate 31 dicembre 2005, per le quali non risultava che la fatturazione fosse avvenuta a posteriori rispetto all’eventuale prelievo e commercializzazione dei prodotti agricoli, che quindi dovevano considerarsi ancora nella disponibilità dellasocietà alla fine dell’anno; c) veniva inoltre recuperato a tassazione l’importo di sopravvenienze attive non contabilizzate per € 77.134,96, provenienti da finanziamenti pubblici ricevuti dalla società ai sensi dell’art. 2, comma 203 ss., della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell’àmbito del “patto territoriale di Vittoria – filiera agroalimentare”, che la società aveva considerato come contributi in conto impianti (imputandoli quindi a conto economico per la quota risultante dall’applicazione del coefficiente di ammortamento fabbricati, pari al 6%), e che invece per l’Ufficio avrebbero dovuto essere considerati come contributi in conto capitale, da R.G. N.28560/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contabilizzarsi nella loro interezza in base al criterio di cassa tra le sopravvenienze attive. Trattandosi di società di capitali che aveva optato per il regime di trasparenza, venivano altresì emessi pedissequi avvisi di accertamento nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] (n. TYZ010600522/2010) e [OSCURATO:PERSONA] (n. TYZ010600559/2010). 2. Gli avvisi di accertamento suddetti venivano impugnati dalla società e dai soci dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa la quale, con sentenza n. 345/01/2012, accoglieva in parte il ricorso proposto dalla società, annullando gli atti impositivi sia con riferimento alla ripresa a tassazione delle rimanenze finali, che con riferimento al recupero delle sopravvenienze attive; accoglieva integralmente i ricorsi proposti dai soci, annullando gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1259/06/2018, pronunciata il 19 dicembre 2017 e depositata in segreteria il 21 marzo 2018, accoglieva l’appello relativamente agli avvisi di accertamento dei soci, dichiarando che essi rispondono ciascuno per la propria quota (pari al 50%) degli utili conseguiti dalla società, mentre rigettava l’appello, con riferimento al profilo riguardante la ripresa a tassazione delle rimanenze finali e delle sopravvenienze attive. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Non si sono costituiti la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, né i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.28560/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 9 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate, come si è detto, è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto insussistenti le rimanenze di merce in questione, in quanto non emergevano elementi per ritenere che la fatturazione fosse stata effettuata a posteriori rispetto all’eventuale commercializzazione dei prodotti, rispetto al loro acquisto sulla base di fatture datate 31 dicembre 2005. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 88 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2, comma 203 ss., della legge n. 662/1996, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che la C.T.R. avrebbe errato nel qualificare i contributi percepiti dalla società ex art. 2, comma 203, l. n. 662/1996, come contributo in conto impianti, anziché come contributo in conto capitale, posto che tali contributi appartengono ad una R.G. N.28560/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tipologia di incentivi che vengono erogati nell’àmbito di un programma generale di investimenti, non destinato necessariamente all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili. 7. Preliminarmente, d eve darsi atto della circostanza dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, ma anzi ne ha attestato la regolarità, concludendo per l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di detta contribuente (v. nota dell’Avvocatura generale dello Stato del 19 marzo 2021, in relazione alla domanda e relativo pagamento presentati in data 31maggio 2019). Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio, limitatamente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione. 8. Venendo ad esaminare il merito del ricorso, con riferimento alla posizione dei soci contribuenti , la Corte osserva quanto segue. 8.1. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile. La ricorrente, infatti, censura esclusivamente la valutazione di fatto operata dalla C.T.R., nella parte in cui ha ritenuto corretta la mancata contabilizzazione delle rimanenze finali di cui alla merce relative alla fatture di acquisto del 31 dicembre 2005, avendo ritenuto che trattavasi di merce acquistata in blocco da diverse aziende agricole, trasferita in azienda (sulla base dei documenti di trasporto) in un periodo che va dall’inizio del mede di dicembre 2005 fino alla fine dello R.G. N.28560/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stesso, e che ragionevolmente era stata oggetto di cessione, trattandosi di prodotti altamente deperibili. Trattasi di una valutazione in punto di fatto, insindacabile in sede di legittimità, e sulla base della quale la C.T.R. ha correttamente applicato l’art. 92 T.U.I.R. 8.2. Il secondo motivo è invece fondato. Ed invero, la C.T.R. ha erroneamente qualificato come contributo in “conto impianti” quello erogato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ex art. 2, comma 203, legge n. 662/1996, trattandosi di contributi che invece vengono erogati nell’àmbito di un programma di investimenti non destinati, per legge, all’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili. In particolare, come si evince dall’elencazione delle opere da realizzare con detto contributo (pag. 23 del p.v.c., richiamato dalla ricorrente), esso era destinato ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, sulla base di un programma di investimenti generico e senza alcun collegamento tra il contributo ed un determinato investimento. In particolare, l’investimento, effettuato per l’unità produttiva ubicata in Vittoria (RG), riguardava opere murarie, terreni, macchinari, impianti ed attrezzature, nonché impianti generali, strade, piazzali, recinzione, progettazione e studi, e quindi era del tutto scollegato dall’acquisto di specifici beni ammortizzabili. Conseguentemente, appare corretta l’impostazione dell’Ufficio, che ha ritenuto che il contributo in questione dovesse essere contabilizzato nella sua interezza come R.G. N.28560/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contributo in conto capitale, e non già per la sola quota risultante dall’applicazione del coefficiente di ammortamento. Ne deriva la fondatezza del motivo. 9. Alla stregua di quanto detto, deve allora disporsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia - sezione staccata di Catania , in diversa composizione, affinché provveda a rideterminare i redditi dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei principi sopra espressi, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Accoglie il secondo motivo di ricorso, e dichiara inammissibile il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Si