CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1987 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 12 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 24 Febbraio 2022 dal GUP del Tribunale di Bari che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata, tentata rapina e porto di un coltello. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in relazione all'art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e .,),..) ,. [OSCURATO:PERSONA] ani ( DEPOSI