CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 18037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10961-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 338 elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 504, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 17/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; t ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale, accolta la domanda avanzata da Matilde e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarata l'esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore della porzione del fabbricato accessorio di pertinenza degli attori, attraverso il cortile e la scala, condannò i convenuti a rimettere in pristino i luoghi, in particolare ricostruendo la scala; - la Corte d'appello di Bologna, rigettata l'impugnazione dei convenuti, confermò la sentenza di primo grado; i Maramotti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e i Piccagliani resistono con controricorso ,2, tyyLeAr.,e., [OSCURATO:PERSONA] via di preliminarietà deve disattendersi il dubbio di mancanza di procura da parte dei controricorrenti, prospettato dai ricorrenti in memoria. La procura in parola, infatti, si rinviene ritualmente apposta in calce all'originale atto di controricorso. Sempre preliminarmente, pur dovendosi constate che il ricorso non risulta essere stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del principio "della questione più liquida", più volte affermato da questa Corte (giurisprudenza, che prendendo le mosse da S.U. n. 6826/2010, ha trovato plurime successive conferme - cfr. Sez. 3 n. 690/2012 e Sez. 2, n. 11287/2018, oltre a sez. 3 n. 15106/2013), tenuto conto dell'epilogo, della omissione non è necessario curarsi. 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt.112, 115 e 183 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale, nonostante la manifestazione espressa di non accettazione del contraddittorio, aveva preso in esame e accolto la domanda, della quale non vi era traccia nell'atto di citazione, con la quale la controparte aveva chiesto la ricostruzione della scala. 1.1. La doglianza non supera il vaglio d'ammissibilità a cagione della sua aspecificità. La Sentenza impugnata, presa in esame l'eccezione oggi riproposta, l'ha disattesa sul presupposto che gli attori avevano tempestivamente dedotto la sussistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, chiedendone la tutela. Non solo i ricorrenti non smentiscono specificamente l'asserto della sentenza, ma, anzi lo confermano, avendo riportato la conclusione dell'atto introduttivo degli attori, con il quale costoro avevano instato per la ricostruzione della scala. Peraltro, dovendosi applicare il testo dell'art. 189 cod. proc. civ., anteriore alla riforma operata con l'art. 23, I. n. 353/1990, in vigore dal 30/4/1995 (la citazione di primo grado è di epoca anteriore), non sussisteva preclusione alla modifica delle conclusioni già prese. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1158, 2697 cod. civ. e 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. La sentenza impugnata, a parere dei ricorrenti, aveva violato la regola sul riparto probatorio in materia di usucapione. Dai titoli (preliminare del 1960), dal carteggio con i Piccagliani, dallo svolto giudizio possessorio e dalla mancata contestazione della controparte, la Corte d'appello avrebbe dovuto reputare provato l'acquisto per usucapione da parte dei Maramotti di un accessorio, costituito da un piccolo vano di mq 9. 2.1. La doglianza è inammissibile poiché non attinge la "ratio decidendi". La Corte di Bologna, invero, sul punto ha così motivato: «anche prescindendo dall'utilizzabilità delle emergenze della fase possessoria, tra l'altro a diverso proposito contrastata dagli stessi appellanti in ordine ad emergenze sfavorevoli alle loro ragioni, deve escludersi l'interferenza degli elementi dagli stessi indicati con l'affermazione motiva criticata, secondo cui non sarebbe stata formulata nessuna istanza istruttoria volta a provare l'occupazione ultraventennale, implicitamente significante l'irrilevanza o inidoneità dei soli mezzi di prova offerti, costituiti da documentazione, come si è detto fotografica, e quindi istantanea, allo scopo dimostrativo della necessaria caratterizzazione soggettiva e temporale della materiale disponibilità del predetto compendio». I ricorrenti piuttosto che aggredire e porre in crisi il riportato costrutto motivazionale, non hanno fatto altro che riproporre la medesima prospettazione sottoposta al Giudice d'appello. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt.115 cod. proc. civ. e 1062 cod. civ. Assumono i predetti che la Corte d'appello aveva violato il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 cod. proc. civ. al tempo vigente, per avere reputato essere appartenute ad un solo proprietario le due porzioni immobiliari separatamente alienate, oltre alla «sintomaticità dell'oggettiva interclusione della porzione immobiliare del fabbricato accessorio di pertinenza degli attori i cui piani primo e secondo sarebbero risultati inaccessibili». Poiché prima della riforma del 2009, proseguono i ricorrenti «non sussisteva nel nostro ordinamento processuale un principio di contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte (...) i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza». La sentenza non aveva indicato «con adeguata e corretta motivazione in base a quali elementi probatori acquisiti [riteneva] pacifiche le circostanze sopraindicate». 3.1. La doglianza è inammissibile, poiché, anche in questo caso, il motivo non si confronta specificamente con la motivazione e, inoltre, sollecita impropri nuovi apprezzamenti di merito. I ricorrenti affermano che la divisione del fondo era avvenuta nel 1960 e non nel 1969, senza tuttavia spiegare quali decisive ricadute deriverebbero da tale asserto. Per contro la sentenza impugnata precisa quanto appresso: «l'affermazione del diritto di passaggio emerge unicamente dal riscontro della apparenza e permanenza delle opere destinate al relativo stabile esercizio, stante l'assenza di contestazioni in ordine all'originaria appartenenza ad una delle parti, unitamente alla sintomaticità dell'oggettiva interclusione della porzione immobiliare del fabbricato accessorio di pertinenza degli attori, i cui piani primo e secondo erano risultati inaccessibili senza il transito sulla scala esterna ed attraverso l'area cortiliva dei convenuti». Non è dubbio che le conclusioni cui giunge la sentenza son frutto di accertamenti di merito in questa sede non censurabili, in ordine all'apparenza e permanenza delle opere. La constatata interclusone (anch'essa implicante accertamento di merito), peraltro, pur costituendo un assai significativo indice probatorio della destinazione del padre di famiglia, non è richiesta dalla legge perché possa sorgere la servitù per destinazione, la quale, come noto, presuppone esclusivamente che lo stato dei luoghi sia stato predisposto e voluto dall'originario unico proprietario. Si è, infatti, già avuto modo di chiarire che la mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti (Sez. 2, n. 32684, 12/12/2019, Rv. 656296). 4. Con il quarto motivi i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ., 1079, 1062, 1362, 2697, 2699 e 2700 cod. civ., per non avere la decisione correttamente interpretato le clausole contrattuali dei titoli negoziali. Si afferma che, a dispetto di quanto sostenuto dai Giudici di primo e secondo grado, le clausole contrattuali evidenziate dagli esponenti attestavano <da volontà delle parti di modificare e stravolgere la situazione di fatto esistente separando definitivamente i due fondi senza obblighi reciproci o collegamenti tra loro». La Corte di Bologna non aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto, enunciato in sede di legittimità, secondo il quale la costituzione originaria della servitù viene impedita dalla contraria manifestazione di volontà dell'originario proprietario. 4.1. La doglianza è inammissibile. La Corte territoriale, presa in considerazione la critica, qui riproposta, ha precisato che le clausole negoziali evocate erano «del tutto esulanti il tema, in quanto precipuamente intese alla delimitazione del tracciato di confine, alla relativa recinzione ed all'eventuale elevazione del muro divisorio esterno ed "interno al magazzeno che unisce le due proprietà confinanti"». Di conseguenza residuava con evidenza la sussistenza dei presupposti di legge, in base ai quali «se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamene e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati». La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, «L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)» (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge (nella specie l'art. 1062 cod. civ.) i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art.1062 cod. civ. Secondo l'assunto, la sentenza impugnata non aveva individuato le opere visibili e permanenti, che inequivocamente dimostravano la destinazione. Inoltre la sentenza di primo grado aveva attestato «una manifestazione di volontà contraria alla sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro quando stabilisce a pag. 7 e 11 che i Maramotti avevano già provveduto a maggio 1967 a posare le fondazioni del cortile grande di loro proprietà e ad installare nel 1995 la rete metallica poi posta con pali su confine a distanza di ml 7,09 al loro fabbricato principale e tale statuizione è passata in giudicato». Infine, i ricorrenti negano la sussistenza del presupposto di cui all'art. 1062 cod. civ., avendo i Piccagliani acquistato nel 1969 e gli originari proprietari (tali Medici) avevano già proceduto alla divisione in tre unità. Tutti i profili di censura sopra riportati sono inammissibili. L'insieme censuratorio è caratterizzato, ancora una volta, dalla pretesa di un complessivo riesame di merito, peraltro sulla base di allegazioni in questa sede insondabili. Le opere visibili e permanenti, aventi rilievo funzionale, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., furono individuate dal primo giudice e riprese dalla Corte d'appello; né viene puntualmente qui dedotto che con l'appello vennero mosse specifiche critiche sul punto. A tutto voler concedere (l'affermazione assegnata alla sentenza di primo grado non risulta neppure essere stata puntualmente riportata) non è ipotizzabile il prospettato giudicato. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (da ultimo, Sez. 2, n. 10760/2019; ex multis, Cass. n. 24783/2018). Non è dubbio che i ricorrenti evocano la formazione del giudicato non già su una statuizione (che, peraltro, sarebbe stato loro sfavorevole), ma sulla interpretazione da loro data a una ricostruzione fattuale. L'ultimo profilo di critica, radicalmente aspecifico sotto il profilo dell'autosufficienza e che riporta, non meno degli altri, a un riesame di merito, non può che condividere il medesimo destino d'inammissibilità. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art.2909 cod. civ., poiché, essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado in ordine al regolamento dei confini, la Corte d'appello non avrebbe potuto confermare la declaratoria d'usucapione della servitù. Trattasi di doglianza palesemente inammissibile non essendo dato cogliere la correlazione tra le due situazioni: la statuizione sul regolamento dei confini aveva risolto il lamentato conflitto tra fondi, nel mentre l'accertamento della servitù di cui si discute prescinde del tutto dall'esatta determinazione dei confini. 7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di