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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1985

Cassazione n. 09367/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1985 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'incompetenza per territorio del primo giudice, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è manifestamente infondato in quanto inerisce ad eventuali violazioni di norme processuali tardivamente dedotte e non più deducibili in sede di legittimità; che, invero, la questione sulla competenza per territorio deve essere tempestivamente eccepita nel rispetto dei termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., nonché successivamente riproposta nei motivi di appello, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, cod. proc. pen.; che, nella specie, non risulta che l'incompetenza territoriale sia stata devoluta alla cognizione della Corte territoriale, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1985 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'incompetenza per territorio del primo giudice, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è manifestamente infondato in quanto inerisce ad eventuali violazioni di norme processuali tardivamente dedotte e non più deducibili in sede di legittimità; che, invero, la questione sulla competenza per territorio deve essere tempestivamente eccepita nel rispetto dei termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., nonché successivamente riproposta nei motivi di appello, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, cod. proc. pen.; che, nella specie, non risulta che l'incompetenza territoriale sia stata devoluta alla cognizione della Corte territoriale, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbra
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