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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 29756/2026

Testo disponibile della fonte

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llo di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ’Olio perl’ inammissibil ità del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesadelle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso siadichiarato inammissibile o comunque rigettato e la rifusione delle spesesostenute per il presente grado.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 17 settembre 2025,in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le IndaginiPreliminari del Tribunale di Castrovillari il 1° aprile 2025, ha condannatol’imputato al risarcimento in favore delle parti civili del danno derivante dal reatocommesso e ha confermato nel resto la condanna ad anni tre di reclusione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen.,così diversamente qualificata l’originaria contestazione ai sensi dell’art. 423 cod.pen.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che,a mezzo del difensore, in un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto aisensi degli artt. 56 e 423 cod. pen. con specifico riferimento all’elementopsicologico che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuatotrasformando come prova dello stesso la potenzialità lesiva della condotta postain essere.3.

In data 20 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.4.

In data 22 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria una memoriadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni delle parti civili perl’inammissibilità o il rigetto del ricorso, nonché per la condanna dell’imputato allarifusione delle spese sostenute per il presente grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto aisensi degli artt. 56 e 423 cod. pen. con specifico riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento psicologico.La doglianza è infondata.2.1.

La giurisprudenza di legittimità si è espressa da tempo risalente nelsenso della configurabilità del reato di tentato incendio doloso a norma degli artt.56 e 423 cod. pen. (da ultimo Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Tagliamento,Rv. 281720 – 01 e, in precedenza, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013 dep. 2014,Cavallari, Rv. 258942 – 01; Sez. 1, n. 16612 del 11/02/2013, Sofrà, Rv.255643-01; Sez. 1, n. 6250 del 03/02/2009, Cerasuolo, Rv. 243228 – 01; Sez.1, n. 4417 del 14/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242794-01).Come evidenziato in tali pronunce, integra il delitto di incendio tentatol'appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare invaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenzadistruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato dipersone (così Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Tagliamento, Rv. 281720 – 01;Sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242794-01 e, risalente neltempo, Sez. 1, n. 6313 del 27/03/1984, Canziani, Rv. 165222-01).In tale situazione, d’altro canto, la natura di dolo generico checaratterizza il delitto di incendio impone di ritenere configurabile il tentativo delmedesimo reato in tutte le ipotesi in cui l’agente ha la coscienza e volontà dicagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richiestedall'art. 423 cod. pen. per cui, quindi, l’incendio rientra, come evento, nellaproiezione della sua volontà (così Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Tagliamento,Rv. 281720 – 01; Sez. 1, n. 217 del 15/01/1997, Rottino, Rv. 207250-01).

E ciòanche quando, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, la citatacoscienza e volontà si associa alla ulteriore e specifica finalità che caratterizza ilreato di cui all’art. 424 cod. pen., che prevede invece che l'incendio esulicompletamente dall'intenzione dell'agente.2.2.

Nel caso di specie la Corte di appello si è conformata ai principiindicati.I secondi giudici, la cui motivazione quanto alla ricostruzione del fatto sisovrappone e salda con quella della sentenza di primo grado, hanno infatti datoadeguato conto dell’esistenza dell’elemento psicologico richiesto per lasussistenza del reato di tentato incendio.Con lo specifico riferimento a quanto accaduto - al fatto cioè che ilricorrente ha utilizzato una sostanza accelerante, che l’incendio ha totalmentedistrutto l’autovettura Golf 4 che era parcheggiata nelle immediate vicinanze diun immobile, che subito dopo il ricorrente ha incendiato altri due veicoli e che inpochissimo tempo il fuoco si è propagato, tanto che le fiamme hanno assuntodimensioni di ingovernabilità e sono state domate solo grazie al prontointervento dei Vigili del Fuoco, che pure sono stati costretti a far evacuare lepersone del posto – nella motivazione si è dato adeguato conto della coscienza evolontà del ricorrente di provocare un incendio e, conseguentemente, dellasussistenza del dolo diretto a cagionarlo, anche quale evento idoneo a mettere inpericolo l’incolumità pubblica.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per il presentegrado dalle parti civili liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili cheliquida in complessivi euro 3.860,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ’Olio perl’ inammissibil ità del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesadelle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso siadichiarato inammissibile o comunque rigettato e la rifusione delle spesesostenute per il presente grado.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 17 settembre 2025,in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le IndaginiPreliminari del Tribunale di Castrovillari il 1° aprile 2025, ha condannatol’imputato al risarcimento in favore delle parti civili del danno derivante dal reatocommesso e ha confermato nel resto la condanna ad anni tre di reclusione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen.,così diversamente qualificata l’originaria contestazione ai sensi dell’art. 423 cod.pen.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che,a mezzo del difensore, in un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto aisensi degli artt. 56 e 423 cod. pen. con specifico riferimento all’elementopsicologico che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuatotrasformando come prova dello stesso la potenzialità lesiva della condotta postain essere.3. In data 20 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.4. In data 22 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria una memoriadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni delle parti civili perl’inammissibilità o il rigetto del ricorso, nonché per la condanna dell’imputato allarifusione delle spese sostenute per il presente grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto aisensi degli artt. 56 e 423 cod. pen. con specifico riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento psicologico.La doglianza è infondata.2.1. La giurisprudenza di legittimità si è espressa da tempo risalente nelsenso della configurabilità del reato di tentato incendio doloso a norma degli artt.56 e 423 cod. pen. (da ultimo Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Tagliamento,Rv. 281720 – 01 e, in precedenza, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013 dep. 2014,Cavallari, Rv. 258942 – 01; Sez. 1, n. 16612 del 11/02/2013, Sofrà, Rv.255643-01; Sez. 1, n. 6250 del 03/02/2009, Cerasuolo, Rv. 243228 – 01; Sez.1, n. 4417 del 14/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242794-01).Come evidenziato in tali pronunce, integra il delitto di incendio tentatol'appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare invaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenzadistruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato dipersone (così Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Tagliamento, Rv. 281720 – 01;Sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242794-01 e, risalente neltempo, Sez. 1, n. 6313 del 27/03/1984, Canziani, Rv. 165222-01).In tale situazione, d’altro canto, la natura di dolo generico checaratterizza il delitto di incendio impone di ritenere configurabile il tentativo delmedesimo reato in tutte le ipotesi in cui l’agente ha la coscienza e volontà dicagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richiestedall'art. 423 cod. pen. per cui, quindi, l’incendio rientra, come evento, nellaproiezione della sua volontà (così Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Tagliamento,Rv. 281720 – 01; Sez. 1, n. 217 del 15/01/1997, Rottino, Rv. 207250-01). E ciòanche quando, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, la citatacoscienza e volontà si associa alla ulteriore e specifica finalità che caratterizza ilreato di cui all’art. 424 cod. pen., che prevede invece che l'incendio esulicompletamente dall'intenzione dell'agente.2.2. Nel caso di specie la Corte di appello si è conformata ai principiindicati.I secondi giudici, la cui motivazione quanto alla ricostruzione del fatto sisovrappone e salda con quella della sentenza di primo grado, hanno infatti datoadeguato conto dell’esistenza dell’elemento psicologico richiesto per lasussistenza del reato di tentato incendio.Con lo specifico riferimento a quanto accaduto - al fatto cioè che ilricorrente ha utilizzato una sostanza accelerante, che l’incendio ha totalmentedistrutto l’autovettura Golf 4 che era parcheggiata nelle immediate vicinanze diun immobile, che subito dopo il ricorrente ha incendiato altri due veicoli e che inpochissimo tempo il fuoco si è propagato, tanto che le fiamme hanno assuntodimensioni di ingovernabilità e sono state domate solo grazie al prontointervento dei Vigili del Fuoco, che pure sono stati costretti a far evacuare lepersone del posto – nella motivazione si è dato adeguato conto della coscienza evolontà del ricorrente di provocare un incendio e, conseguentemente, dellasussistenza del dolo diretto a cagionarlo, anche quale evento idoneo a mettere inpericolo l’incolumità pubblica.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per il presentegrado dalle parti civili liquidate come indicato nel dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili cheliquida in complessivi euro 3.860,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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