CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 35443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pposizione a decreto di espulsione Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5298/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’INTERNO e PREFETTO di SONDRIO, domiciliat i in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l ’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis - resistent i - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Sondrio n. 1/2023 depositata il16/1/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, presentava ricorso al Giudice di pace di Sondrio avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 11 ottobre 2022. Il giudice di pace, con ordinanza depositata in data 16 gennaio 2023, rigettava il ricorso, rilevando –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il rigetto della domanda di protezione internazionale fatta dall’Abdou era stato correttamente notificato in data 10 agosto 2019, mentre il ricorso avverso la decisionedella commissione territoriale era stato presentato soltanto in data 20 settembre 2022, ovvero oltre i termini di legge, per cui il ricorrente non poteva invocare la sospensiva dell’efficaciaesecutiva del provvedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio e il Ministero dell’Interno si sono costituiti solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 3. Il motivo di ricorso proposto denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 7 e 35-bis, comma 3, d. lgs. 25/2008, 13, comma 7, e 2, commi 6 e 7, T.U.I: il Giudice di pace di Sondrio, in tesi di parte ricorrente, ha erroneamente ritenuto che la domanda giudiziale per il riconoscimento della protezione internazionale non incidesse sulla legittimità del decreto di espulsione, quale condizione ostativa alla sua emissione. Infatti, la proposizione del ricorso avverso la decisione della commissione territoriale sospendeva, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 3, d. lgs. 25/2008, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, cosicché il giudice di merito, dopo aver preso atto della pendenza del ricorso dinanzi al competente tribunale, non poteva affermarne l’inidoneità a produrre l’effetto sospensivo del decreto di espulsione, posto che la sospensione viene meno, ai sensi del comma 13 del medesimo articolo, solo se con decreto, anche non definitivo, il ricorso giurisdizionale èrigettato. 4. Il motivo non è fondato. Lo stesso ricorrente ha ricordato che la direttiva 2008/115/CE, riguardante ilrimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari (a cui ha dato attuazione il d.l. 89/2011, apportando, fra l’altro, una serie di modifiche al disposto dell’art. 13 T.U.I. in tema di espulsione amministrativa)è finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e tale proposito non può essere aggirato con condotte elusive ( cfr. Corte di giustizia, Grande Sezione, 15 febbraio 2016, J.N., in causa C- 601/15). Il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado (costituite, nel nostro Paese, dalla procedura amministrativa davanti alle commissioni territoriali di cui all’art. 27 d. lgs. 25/2008), previsto dall’art. 9 della direttiva 2013/32/UE e riconosciuto dall’art. 7, comma 1, d. lgs. 25/2008, deve così essere inteso come volto ad assicurarela possibilità per il migrante di essere presente sul territorio nel corso dellavalutazione della sua domanda di protezione internazionale, ma nel rispetto delle procedure di legge e senza finalità elusive o abusive. In questa prospettiva interpretativa il disposto dell’art. 35-bisd. lgs. 25/2008, laddove prevede comma 3) Accertamento che, nel caso di specie, è stato legittimamente effettuato dal Giudice di pace di Sondrio, laddove ha constatato (con statuizione non impugnata) che il provvedimento di diniego della commissione territoriale era stato ritualmente notificato tre anni prima del ricorso presentato in sede giurisdizionale e ne ha tratto, correttamente, la conclusione che una simile iniziativa, assunta (ben) oltre i termini di legge, non consentiva al migrante di invocare la sospensiva dell’efficacia esecutiva della decisione amministrativa per sostenere l’illegittimità dell’espulsione adottata nei suoi confronti. 5. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La costituzione delle amministrazion i intimat e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), no