CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04591/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21949/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3023/2024 depositata il 02/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione-affidato a 4 motivi illustrati da memoria - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3023/2014 pubblicata il 2 luglio 2024 e notificata il 3 luglio 2024, con ricorso notificato il 2 ottobre 2024. La Agenzia delle Entrate intimata ha depositato controricorso. Nessuno è intervenuto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il procedimento riguarda un’azione revocatoria avviata dall’amministrazione nei confronti delle parti sopra citate in qualità di venditore e acquirenti di beni del debitore [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data 15 ottobre 2010, il sig. [OSCURATO:PERSONA] vendeva al prezzo di € 5.200.000,00 un fabbricato sito in Arzachena (OT), che lo stesso aveva acquistato il 29 novembre 2007 al prezzo di € 1.383.000,00. Nel giugno del 2014, la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari notificava al [OSCURATO:PERSONA] un invito di adesione all’accertamento della plusvalenza ottenuta mediante la sopracitata vendita immobiliare in quanto, non potendo l’immobile, secondo quanto previsto dall’ art 67, lett b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dall’art 68, comma 1, essere considerato quale “prima abitazione”, la somma ricavata doveva considerarsi rientrante nei “redditi diversi”. Secondo l’amministrazione procedente, il contribuente non aderiva all’invito, né provava, nelle more del procedimento per la definizione dell’accertamento, che il fabbricato in questione fosse adibito di fatto ad abitazione principale sua e dei suoi familiari sin dal dicembre del 2007 o comunque per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita dell’immobile. A seguito di ciò, in data 7 ottobre 2015, al [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari l’ avviso contenente l’intimazione di pagamento dell’importo complessivo di € 3.438.913,54. L’avviso veniva impugnato dal contribuente innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari. Nel giudizio il [OSCURATO:PERSONA] otteneva, in data 16 giugno 2016, la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’avviso stesso, seppur subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari a quello citato. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, nel frattempo, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], querela di falso finalizzata ad accertare la falsità della richiesta di cambio della residenza presentata dallo stesso al comune di Arzachena, nella parte in cui la data della presentazione risultava il 9 giugno, anziché l’8 maggio, come invece sostenuto dall’Ufficio. 5. Parallelamente, con atto di citazione del 15 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate, creditrice della somma di € 3.438.913, 54, conveniva in giudizio il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere, a tutela delle proprie ragioni creditorie, la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 del codice civile, dell’atto di cessione dei diritti reali a titolo oneroso, stipulato a rogito del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia in data 22 luglio 2015 (Rep. n. 28726; Racc. 9972), registrato il 28 Luglio 2015, mediante il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] si spogliava completamente del suo patrimonio immobiliare in favore della moglie e delle due figlie. Tale atto veniva realizzato, in esecuzione della convenzione di negoziazione assistita del 24 giugno 2015, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, omologata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2015. 6. L’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda dell’Agenzia; quindi revocava e, contestualmente, dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’ atto di cessione dei diritti reali. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ritualmente appello avverso la sentenza. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza appellata. 7. Proposto ricorso per cassazione, la Corte formulava una proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. per rilevata inammissibilità dei motivi. La parte ricorrente, ricevutane comunicazione, chiedeva che il procedimento venisse deciso ex art. 380 -bis c.p.c. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 295 e 355 del cod. proc. civ., nonché’ dell’art. 2901 del cod. civ., per non avere la sentenza impugnata disposto la sospensione del giudizio di appello in attesa della definizione del parallelo giudizio di accertamento del credito. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 - bis c.p.c. 1.2. L a corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “In caso di pendenza di controversia, avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione sia stata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma dell’art.295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito” (Cass., SU, n. 9440/2004 e succ. conf.). 1.3. Tale principio vale anche qualora si intenda far valere la nullità del titolo da cui trae origine la pretesa creditoria, in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023). 1.4. La produzione dell’esito cassatorio della sentenza di accertamento del credito emessa nel parallelo giudizio volto ad accertare il credito per cui la Agenzia delle Entrate ha agito in revocatoria (Cass., sez .V, ord.4360/2025) non aggiunge alcunché al riguardo, posto che solo il giudicato formatosi sul punto sarà in grado di incidere su questo procedimento, altrimenti non condizionato dalla pendenza della causa di accertamento del credito (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 8885 del 29/3/2023 1.5. Del pari deve dirsi in relazione all ’esito della querela di falso esercitata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 221 del cod. proc. civ., innanzi al Tribunale Ordinario di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Arzachena (OT), in relazione ad una “ricevuta” in possesso del predetto Comune, citata al punto n. 1, pag. 6 dell’avviso di accertamento impugnato, denominata “Richiesta cambio di residenza” ed avente n. protocollo 163/2009, nella quale sarebbe erroneamente indicato il 9 giugno 2009, quale data di richiesta del cambio di residenza da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], in luogo della data effettiva dell’8 maggio 2009. 1.6. Il procedimento di querela di falso ha infatti determinato la sospensione del giudizio n. 6/2016 R.G.R. pendente innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari (oggi Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA]), ma tale effetto sospensivo, normativamente regolato, non può valere al difuori del contesto processuale in cui si pone il c.d. “incidente di falso”, per la ragione di cui sopra. Al riguardo, non è applicabile estensivamente l’art. 355 cod. proc. civ. che dispone la sospensione del procedimento in caso di querela di falso, non essendo il procedimento de quo direttamente pregiudicato dal procedimento incidentale di querela di falso. Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo,in particolare, dall'art. 282 c.p.c. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023) 2. Con il 2 ° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 156, 315-bis, 337-ter, 1197, 1322 e 2901 del cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto revocabile l’atto di trasferimento immobiliare compiuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di mantenimento della moglie [OSCURATO:PERSONA] e delle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante tale atto fosse stato compiuto solvendi causa e rappresentasse un atto di adempimento di un debito scaduto non revocabile ex art. 2901 comma 3, del cod. Civ., non rilevando, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, le modalità di adempimento. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La corte di merito si è pronunciata secondo il consolidato orientamento di legittimità in base al quale sono revocabili gli atti dispositivi realizzati in esecuzione di accordi negoziali di separazione, in quanto la funzione solutoria del trasferimento non può essere tale da precludere al ceto creditorio di avvalersi dello strumento revocatorio, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza di un obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28558 del 06/11/2024; Sez. 3, Sentenza n. 11914 del 13/05/2008). Il credito dell’Agenzia, a tutela del quale l’Agenzia ha agito con l'azione revocatoria, è stato accertato risalire al 2010, in data notevolmente anteriore rispetto alla separazione tra i coniugi, avvenuta nel 2015. E, 'impugnata sentenza ha pertanto fatto corretta applicazione del principio in base al quale l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione), né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (v. Cass.- Sez. 3 - , sentenza n. 26127 del 07/10/2024; Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 19899 del 12/07/2023; Cass., 15/4/2019, n. 10443; Cass.Sez. 3 -, ordinanza n. 17908 del 04/07/2019). 2.3. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale ( v. Cass., 15/4/2019, n. 10443 ); pertanto l'azione revocatoria ordinaria è senz'altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore; sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3° comma, c.c. ( v. Cass.,sez. 3, 4 /3/2022 n. 7178; Cass., 6/10/2020, n. 21358). 3. Con il 3 ° motivo il ricorrente denunzia “ nullità della sentenza o del procedimento”; violazione dell’art. 111 cost., 132, comma i, n. 4, del cod. proc. civ. e 118 disp. att. del cod. proc. civ., per totale mancanza di motivazione e/o motivazione apparente ovvero per la presenza di una motivazione irriducibilmente contradditoria e manifestamente illogica in ordine alla verifica dell’esistenza del credito dell’agenzia delle entrate, per cui quest’ultima ha agito in revocatoria ordinaria”. Del tutto apparente e comunque assolutamente illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione in merito a un aspetto fondamentale ai fini della decisione, costituito dalla verifica della non pretestuosità dell’asserito credito dell’Agenzia delle Entrate, posto che il Tribunale di Isernia ha, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale il 22 giugno 2018, disposto l’archiviazione del procedimento penale che vedeva i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Iuliano indagati dei delitti di dichiarazione infedele e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsti e puniti, rispettivamente, dall’art. 4 e dall’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Il giudice di merito, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, deve verificare che la pretesa creditoria dell’attore non sia pretestuosa ed anzi sia assistita dal requisito della probabile fondatezza, ancorché litigiosa. In merito, la corte distrettuale ha dimostrato di conformarsi al costante orientamento di questa Corte secondo cui dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP non discende un vincolo di valutazione per il giudice civile, essendosi nel caso specifico limitato ad affermare che l’avviso di accertamento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari di detta Agenzia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] «non è prova legale dell’esistenza della plusvalenza» alla base di tale accertamento., dato che il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, e non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089). 4. Con il 4 ° motivo il ricorrente denunzia “nullità della sentenza o del procedimento” - Violazione dell’art. 111 cost., 132, comma i, n. 4, del cod. proc. civ. e 118 disp. att. del cod. proc. civ., per totale mancanza di motivazione e/o motivazione apparente ovvero per la presenza di una motivazione irriducibilmente contradditoria e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del consilium fraudis/scientia damni”. 5. C ensura l ’impugnata sentenza nella parte in cui, con motivazione asseritamente apparente e comunque irriducibilmente illogica e contraddittoria, dopo aver affermato che il Tribunale penale di Isernia aveva accertato la buona fede dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Iuliano ed escluso conseguentemente ogni intento soggettivo di natura fraudolenta, ha tuttavia concluso per l’esistenza dell’intento fraudolento (cd. consilium fraudise/o scientia damni). 5.1. L’emissione di un decreto di archiviazione non importa alcun vincolo di valutazione nel processo civile, non essendo la statuizione sulla richiesta di archiviazione “equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo commesso” (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 14551/2017). Pertanto, l’irrilevanza penale affermata non esclude affatto la illiceità tributaria e, quindi, il provvedimento di archiviazione può essere liberamente utilizzato dal giudice per trarne elementi di prova di fatti rilevanti ai fini della sua decisione. 5.2. Nel caso di specie, sull’assunto che l’archiviazione disposta dal G.I.P. fosse soltanto un elemento, tra gli altri da cui il giudice può trarre il proprio convincimento, la corte territoriale è giunta a determinare la presenza dell’intento fraudolento sulla scorta di ulteriori risultanze: per il sig. [OSCURATO:PERSONA], vale la circostanza che l’atto dispositivo sia stato predeterminato pochi mesi dopo la effettiva conoscenza del credito vantato dall’Agenzia dell’Entrate, pervenuta mediante l’invio dell’invito di adesione ritualmente notificato in data 19 giugno 2014;nonché la circostanza che l’atto dispositivo, con cui il [OSCURATO:PERSONA] si era spogliato del suo patrimonio immobiliare, fosse palesemente e notevolmente sproporzionato rispetto agli obblighi economici di mantenimento di moglie e figli. 5.3. Per la Iuliano, oltre a quanto già indicato per il [OSCURATO:PERSONA], vale la relazione coniugale, la circostanza che la Iuliano era titolare di diverse partecipazioni societarie in società in cui il marito figurava come amministratore, la circostanza che non vi sia prova che nel giugno 2014, e cioè quando il [OSCURATO:PERSONA] ricevette la notifica dell’invito di adesione, questa fosse effettivamente separata dal marito (cfr. pag. 8 sentenza impugnata). 5.4. Da tutto quanto sopra emerge che il quarto motivo è inammissibile, in quanto anche con il medesimo il ricorrente sollecita un riesame del fatto e della prova invero precluso in sede di legittimità allorquando come nella specie si appalesi essere stato effettuato secondo parametri corretti non adeguatamente confutati. 1. Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., ricorrendone i relativi requisiti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12. 0 00,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito ; b) della somma di euro 12.000,00ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 3 . 0 00,00 in favore della Cassa delle ammendeex art. 96, quarto comm a, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà a