CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gina RIMBOI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 19 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 14 gennaio 2010, dal Tribunale di Udine, l'ha condannata alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis, cod. pen. 2. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art.106 cod. proc. pen. e la conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito. Le dichiarazioni con le quali, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] NOURI ha affermato che la vettura oggetto dell'attività di riciclaggio era nella disponibilità della RIMBOI, sarebbero inutilizzabili in quanto la difesa di entrambi i correi era svolta dal medesimo legale nonostante l'evidente incompatibilità delle due posizioni processuali. La difesa lamenta che, solo nella fase dibattimentale, il difensore avrebbe rinunciato all'incarico difensivo, peraltro senza comunicarlo alla RIMBOI e così impedendole di fatto a procedere a nuova nomina fiduciaria. A giudizio della ricorrente la sentenza sarebbe affetta da nullità in quanto i giudici di merito avrebbero posto a fondamento della condanna della RIMBOI le dichiarazioni rese dal NOURI, dichiarazioni inutilizzabili in quanto assunte in violazione dell'art. 106 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. L'unico motivo di ricorso è aspecifico e reiterativo di medesima doglianza inerente la violazione dell'art. 106 cod. proc. pen. già espressa in sede di appello ed affrontata in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione ineccepibile in punto di logica, hanno escluso la sussistenza di alcun profilo di contrasto tra la posizione processuale della RIMBOI e quella del NOURI (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Tale valutazione dei giudici di merito appare del tutto coerente con le risultanze processuali in considerazione del fatto che il NOURI si è limitato ad affermare che la vettura in questione era stata acquistata dalla ricorrente, circostanza già desunta dal sequestro dalla carta di circolazione e dal contratto di assicurazione relativo all'automobile stessa e mai smentita dalla RIMBOI. La Corte territoriale, pertanto, ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l'incompatibilità prevista dall'art. 106 cod. proc. pen. può comportare la nullità della sentenza soltanto quando, diversamente dal caso di specie, il conflitto di interessi tra coimputati renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, non essendo sufficiente ad integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati (vedi Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, Rv. 273766; Sez. 5, n. 20209 del 13/01/2022, Barone, non massimata), tanto che «il difensore nominato nel corso del giudizio in sostituzione di altro incompatibile, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. pen., ha l'onere di dedurre l'effettivo e concreto pregiudizio difensivo che si sia eventualmente verificato ai danni del soggetto assistito dal difensore incompatibile, richiedendo, se del caso, i mezzi di prova atti a sanarlo, ciò perché la rilevata incompatibilità non determina alcun effetto di nullità automatica» (Sez. 5, n. 33132 del 19/04/2018, Quaranta, Rv. 273891 - 01). Alla luce di questi consolidati principi, deve rilevarsi anche la genericità della censura, atteso che il ricorrente non ha evidenziato in che termini le dichiarazioni del NOURI sarebbero inconciliabili con la posizione processuale della RIMBOI né quale sarebbe l'effettiva lesione del diritto di difesa dell'imputata determinato dalla situazione prospettata nel ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 d