Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11917/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BATTIPAGLIA avverso la sentenza del 09/10/2020 del TRIBUNALE DI LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza impugna la sentenza in data 09/10/2020 del Tribunale di Lagonegro, che -per quello che qui interessa- ha dichiarato i reati di cui agli artt. 494 e 640, cod.pen. perché estinti per prescrizione.

Deduce:

1.1. "Violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 159, comma 1, n. 3, cod.pen.).".

La questione che viene sollevata con il ricorso è relativa alla validità ed efficacia della sospensione dell'istanza di rinvio avanzata dai difensori per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi, pur quando il processo si sarebbe comunque rinviato per l'assenza dei testi.

Il ricorrente precisa che i reati non potevano dichiararsi prescritti, ove applicata tale periodo di sospensione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.

1.1. In effetti, il Procuratore generale richiama un principio di diritto espresso da un orientamento ormai consolidato di questa Corte che ha più volte ribadito che «la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo»,,(Sez. 2 - , Sentenza n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564 - 01; Sez. 3, Sertenza n. 6362 del 25/10/2018 Ud., dep. il 2019, Rv. 275834 - 01; inoltre, non massimate, tra molte: Sez. 5, Sentenza n. 22283 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vuocolo; Sez. 5, Sentenza n. 34476 06/12/2021, dep. il 2022, Mazzariello; Sez. 2, Sentenza n. 5883 del 28/01/2022, Farfalla).

1.2. Accade, però, che la prescrizione era comunque maturata al momento della pronuncia della sentenza di appello, pur applicando il periodo di sospensione dovuto alla istanza di rinvio avanzata dalla difesa.

Detta istanza, infatti, è stata avanzata il 14/06/2017 e il rinvio è stato disposto per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per complessivi 167 giorni, cui vanno aggiunti ulteriori 31 giorni rilevati dal Tribunale.

I giorni di sospensione sono, dunque, complessivamente 198 giorni.

Ciò premesso, va rilevato che il fatto è stato commesso "agli inizi del mese di settembre 2012"; mancando l'indicazione di un giorno preciso, la data di commissione del fatto va intesa nel senso più favorevole all'imputato, ossia il 10 settembre 2012.

Guardando alla pena edittale dei reati contestati, agli artt. 157 e 161 cod.pen., tenendo conto dei soli atti interruttivi e non anche dei periodi di sospensione, il tempo necessario alla prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, che vanno a scadere il 1° marzo 2020.

Aggiungendo i 198 giorni di sospensione, la prescrizione è maturata il giorno 15 settembre 2020, ossia in una data anteriore alla data di pronuncia della sentenza qui appellata, ossia il 9 ottobre 2020.

Ne discende che la Corte di appello avrebbe dovuto comunque dichiarare la prescrizione dei reati.

1.3. Tesaurizzando tale dato si perviene alla inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza della deduzione posta a base del ricorso, secondo cui «alla data del 9 ottobre 2020, non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a cui andava aggiunto il periodo di sospensione di 31 giorni, già calcolati dal Tribunale, nonché quello intercorrente tra le udienze in cui è stata dichiarata l'astensione da parte del difensore e quelle successive di rinvio».

2. Segue l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 6 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BATTIPAGLIA avverso la sentenza del 09/10/2020 del TRIBUNALE DI LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza impugna la sentenza in data 09/10/2020 del Tribunale di Lagonegro, che -per quello che qui interessa- ha dichiarato i reati di cui agli artt. 494 e 640, cod.pen. perché estinti per prescrizione. Deduce: 1.1. "Violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 159, comma 1, n. 3, cod.pen.).". La questione che viene sollevata con il ricorso è relativa alla validità ed efficacia della sospensione dell'istanza di rinvio avanzata dai difensori per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi, pur quando il processo si sarebbe comunque rinviato per l'assenza dei testi. Il ricorrente precisa che i reati non potevano dichiararsi prescritti, ove applicata tale periodo di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate. 1.1. In effetti, il Procuratore generale richiama un principio di diritto espresso da un orientamento ormai consolidato di questa Corte che ha più volte ribadito che «la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo»,,(Sez. 2 - , Sentenza n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564 - 01; Sez. 3, Sertenza n. 6362 del 25/10/2018 Ud., dep. il 2019, Rv. 275834 - 01; inoltre, non massimate, tra molte: Sez. 5, Sentenza n. 22283 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vuocolo; Sez. 5, Sentenza n. 34476 06/12/2021, dep. il 2022, Mazzariello; Sez. 2, Sentenza n. 5883 del 28/01/2022, Farfalla). 1.2. Accade, però, che la prescrizione era comunque maturata al momento della pronuncia della sentenza di appello, pur applicando il periodo di sospensione dovuto alla istanza di rinvio avanzata dalla difesa. Detta istanza, infatti, è stata avanzata il 14/06/2017 e il rinvio è stato disposto per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per complessivi 167 giorni, cui vanno aggiunti ulteriori 31 giorni rilevati dal Tribunale. I giorni di sospensione sono, dunque, complessivamente 198 giorni. Ciò premesso, va rilevato che il fatto è stato commesso "agli inizi del mese di settembre 2012"; mancando l'indicazione di un giorno preciso, la data di commissione del fatto va intesa nel senso più favorevole all'imputato, ossia il 10 settembre 2012. Guardando alla pena edittale dei reati contestati, agli artt. 157 e 161 cod.pen., tenendo conto dei soli atti interruttivi e non anche dei periodi di sospensione, il tempo necessario alla prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, che vanno a scadere il 1° marzo 2020. Aggiungendo i 198 giorni di sospensione, la prescrizione è maturata il giorno 15 settembre 2020, ossia in una data anteriore alla data di pronuncia della sentenza qui appellata, ossia il 9 ottobre 2020. Ne discende che la Corte di appello avrebbe dovuto comunque dichiarare la prescrizione dei reati. 1.3. Tesaurizzando tale dato si perviene alla inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza della deduzione posta a base del ricorso, secondo cui «alla data del 9 ottobre 2020, non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a cui andava aggiunto il periodo di sospensione di 31 giorni, già calcolati dal Tribunale, nonché quello intercorrente tra le udienze in cui è stata dichiarata l'astensione da parte del difensore e quelle successive di rinvio». 2. Segue l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6 l
Sentenza Cassazione n. 11917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris