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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04860/2023

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14 gennaio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli dell'i luglio 2019 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuti colpevoli del delitto di truffa in danno di compagnia assicurativa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati; Curci deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen, quanto alla omessa concessione del termine a difesa al nuovo difensore nominato a seguito della dismissione del mandato difensivo da precedente legale quattro giorni prima l'udienza del 25 febbraio 2019; - [OSCURATO:PERSONA] lamentava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i ricorsi sono proposti per motivi manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ed invero, quanto al ricorso Curci, il motivo che deduce violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per omessa concessione del termine a difesa appare essere proposto in carenza di interesse posto che l'udienza del 25 febbraio 2019 della quale si lamenta la nullità non ha visto svolgersi alcuna attività ad eccezione della sola rinuncia al teste del pubblico ministero Spitali; e rispetto alla prospettazione difensiva secondo la quale il nuovo difensore nominato non avrebbe potuto interloquire alla predetta udienza su tale rinuncia, il ricorso non assume in alcun modo quale elemento favorevole dall'audizione di detto teste avrebbe anche in astratto potuto emergere per la difesa.

Il ricorso Ocampo si traduce in una lettura alternativa di elementi di prova non proponibile nella presente sede di legittimità avendo i giudici di merito, con valutazione conforme, ricostruito sia la falsità del sinistro denunciato sia la partecipazione alla vicenda della ricorrente, la quale otteneva un risarcimento per un incidente mai avvenuto avendo precedentemente subito danni alla propria autovettura in occasioni diverse; e gli argomenti specifici che il ricorso solo genericamente contesta vengono con particolare precisione esposti a pagina 10 della motivazione.

Peraltro, deve essere sottolineato come, l'eventuale travisamento delle dichiarazioni, non svolge concreta efficacia nell'economia della decisione impugnata, in cui il coinvolgimento dell'imputata nel delitto viene ritenuto provato da una pluralità di elementi, tra cui spicca la chiamata in correità del Guarnero, la circostanza che ella era stata effettivamente coinvolta in altro sinistro in cui fu danneggiata l'auto del Curci e il fatto che la truffa ordita realizzava proprio l'interesse dell'imputata ad evitare di risarcire il danno cagionato al Curci.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 22 dicembre 2022 IL P [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14 gennaio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli dell'i luglio 2019 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuti colpevoli del delitto di truffa in danno di compagnia assicurativa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati; Curci deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen, quanto alla omessa concessione del termine a difesa al nuovo difensore nominato a seguito della dismissione del mandato difensivo da precedente legale quattro giorni prima l'udienza del 25 febbraio 2019; - [OSCURATO:PERSONA] lamentava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i ricorsi sono proposti per motivi manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al ricorso Curci, il motivo che deduce violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per omessa concessione del termine a difesa appare essere proposto in carenza di interesse posto che l'udienza del 25 febbraio 2019 della quale si lamenta la nullità non ha visto svolgersi alcuna attività ad eccezione della sola rinuncia al teste del pubblico ministero Spitali; e rispetto alla prospettazione difensiva secondo la quale il nuovo difensore nominato non avrebbe potuto interloquire alla predetta udienza su tale rinuncia, il ricorso non assume in alcun modo quale elemento favorevole dall'audizione di detto teste avrebbe anche in astratto potuto emergere per la difesa. Il ricorso Ocampo si traduce in una lettura alternativa di elementi di prova non proponibile nella presente sede di legittimità avendo i giudici di merito, con valutazione conforme, ricostruito sia la falsità del sinistro denunciato sia la partecipazione alla vicenda della ricorrente, la quale otteneva un risarcimento per un incidente mai avvenuto avendo precedentemente subito danni alla propria autovettura in occasioni diverse; e gli argomenti specifici che il ricorso solo genericamente contesta vengono con particolare precisione esposti a pagina 10 della motivazione. Peraltro, deve essere sottolineato come, l'eventuale travisamento delle dichiarazioni, non svolge concreta efficacia nell'economia della decisione impugnata, in cui il coinvolgimento dell'imputata nel delitto viene ritenuto provato da una pluralità di elementi, tra cui spicca la chiamata in correità del Guarnero, la circostanza che ella era stata effettivamente coinvolta in altro sinistro in cui fu danneggiata l'auto del Curci e il fatto che la truffa ordita realizzava proprio l'interesse dell'imputata ad evitare di risarcire il danno cagionato al Curci. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 22 dicembre 2022 IL P [OSCURATO:PERSONA] I
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