CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/01/2020 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della parte civile, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 7 marzo del 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della krv .parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata. dall'abuso di prestazione d'opera, relativamente a somme di proprietà di un condominio del quale era amministratore. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto tardiva la querela sporta dal condominio odierna parte civile il 13 luglio del 2016, tenuto conto che, a seguito della modifica legislativa intervenuta con il D.Lgs. n. 36 del 2018, entrato in vigore successivamente al deposito dell'atto di appello, anche il reato di appropriazione indebita aggravato ex art. 61, comma primo, n. 11 cod.pen., è divenuto procedibile a querela di parte, sicché dovrebbe valutarsi la circostanza che la querela non sarebbe stata sporta tempestivamente. Le ragioni della tardività sono esposte ai fgg. 3 e segg. del ricorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe valutato gli elementi a discarico forniti dalla difesa, con particolare riguardo alla tardività della querela ed alla inconsistenza delle prove valorizzate per giungere alla condanna, senza considerare l'assenza di elementi idonei a dimostrare che l'imputato avesse sottratto somme al condominio da lui amministrato, secondo quanto emergerebbe dalla deposizione del teste Sandrini che era succeduto nell'incarico (fg. 17 del ricorso) e dal fatto che gli ammanchi sarebbero stati dovuti alle morosità dei condomini. Inoltre, mancherebbero elementi dai quali desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, posto che il ricorrente si sarebbe limitato a "smistare" somme provenienti da altri condomini da lui amministrati senza appropriarsi personalmente di nulla. A fg. 19 del ricorso si contesta la portata confessoria di un documento cui la Corte avrebbe dato tale rilevanza; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di euro 30.000 senza saggiare le condizioni economiche dell'imputato, che era stato ammesso al patrocinio per i non abbienti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, la più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ritiene che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465; Conformi: Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675). Nella motivazione di tale decisione si legge: "3. L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2). La disposizione rilevante nel caso di specie è la seconda, considerato che i procedimenti penali, poi riuniti in sede dibattimentale, erano già pendenti nell'anno 2016. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Pertanto - si è sostenuto - «è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta. Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre O l'istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era - come nel caso di specie - ex officio. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.). [OSCURATO:PERSONA] condivide detti principi, ponendosi in consapevole contrasto con una recentissima pronuncia emessa da questa Corte, in un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame (querela presentata tardivamente dalla persona offesa, costituitasi anche parte civile). Detta sentenza - aderendo espressamente al principio già affermato nella decisione richiamata dal ricorrente (Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279057 - 01), secondo il quale «le conseguenze della irritualità della querela debbono perciò restare a carico della persona offesa in quanto la applicazione, in questo caso, della norma transitoria di cui all'art. 12 del D. Lg.vo 36 del 2018 finirebbe per risolversi in una "remissione in termini" ovvero nel riconoscimento della possibilità di "sanare" i vizi dell'atto attraverso la sua questa volta rituale formazione» - ha affermato che «la parte che abbia proposto una querela non regolare, vuoi perché non legittimata, vuoi per avere esercitato tardivamente il diritto, non può dolersi del fatto che la procedibilità del reato sia cambiata, a seguito di novità legislativa, visto che si trova essa stessa in difetto per avere male esercitato il diritto di querela. Del resto, l'art. 12 del D. Lgs. n. 36/del 2018 prevede che "Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata"; la suddetta disposizione normativa, con il termine "esercitare", non può che riferirsi alla persona offesa che non ha ancora proposto la querela e non alla persona che quel diritto abbia già esercitato (sia pure in maniera non regolare)» (così Sez. 2, n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764). Ritiene il Collegio che questa ultima interpretazione contrasti con il principio di ragionevolezza richiamato nelle pronunce di segno opposto: la persona offesa che avesse presentato una mera denunzia (o che non l'avesse presentata affatto, essendosi aliunde appresa la notitia criminis) avrebbe il diritto di essere avvisata della facoltà di proporre querela, mentre quella che avesse proposto tardivamente un atto qualificabile come querela, all'epoca non necessaria, verrebbe sanzionata con una declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto non pertinente la prospettazione di una "rimessione in termini" rispetto ad un "termine" all'epoca inesistente (pag. 8), in quanto il reato era procedibile d'ufficio. Preso poi atto che nel caso di specie le persone offese avevano espresso la propria istanza punitiva, non solo presentando una querela, per quanto tardiva, ma soprattutto costituendosi parte civile, i giudici di merito hanno ritenuto fosse superfluo l'avviso previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2018, n. 36, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Salatino (di recente ribadito da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giamo, Rv. 277432)". Tale decisione è perfettamente adattabile al caso in esame, anche con riferimento alla circostanza che essendosi la persona offesa costituita come parte civile, non occorreva adottare la procedura informativa di cui alla disposizione transitoria citata. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente, secondo la sua stessa prospettazione difensiva ed in relazione a quanto sottolineato nella ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata, ha ammesso di aver smistato denari da un condominio ad un altro tra quelli da lui amministrati. Tale circostanza, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, è già idonea ad integrare il reato di appropriazione indebita. In questo senso, Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv. 274889, secondo cui, l'amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomìnii su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o ad esigenze dei condomìnii amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento. A ciò si aggiunga che la Corte è giunta a formulare il proprio giudizio di responsabilità, conformemente alla decisione del Tribunale, anche sulla base di testimonianze e documenti indicati in sentenza e la cui portata probatoria il ricorrente contesta con argomenti da relegare al merito del giudizio, non ravvisandosi macroscopici travisamenti della prova nelle doppie conformi sentenze di condanna intervenute nei precedenti gradi. 3. E' infondato il terzo motivo. Come ha correttamente puntualizzato la sentenza impugnata, il ricorrente non era stato ammesso a gratuito patrocinio ma aveva soltanto presentato una istanza alla Corte di appello che non risulta esitata. In ogni caso, il ricorso non è autosufficiente in quanto non allega tale provvedimento. Alla luce di ciò, è priva di vizi logico giuridici la decisione della Corte di appello di non ritenere in alcun modo che la sola istanza di ammissione al gratuito patrocinio potesse essere idonea a provare che le condizioni economiche del ricorrente non fossero tali da consentirgli il pagamento della somma stabilita a titolo di risarcimento del danno. Nel che, la valutazione delle condizioni economiche del ricorrente da parte del giudice di merito. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si provvede sulle domande civili in quanto le conclusioni della parte civile sono pervenute in cancelleria solo in data odierna, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 23, comma 8, D.L. 137 del 2020. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato i