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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14080/2026

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studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 21, presso lo studio dell’avvocatounitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 6347/2020Numero sezionale 2825/2025Numero di raccolta generale 14080/2026Data pubblicazione 13/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.2772/2019 depositata il 03/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’estinzione del giudizio;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrentee ricorrente incidentale che ha insistito nella richiesta di estinzionedel giudizio.1. [OSCURATO:PERSONA], acquirente di una unità immobiliare delCondominio [OSCURATO:PERSONA], sito al Lido di Venezia, convenivadetto [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore in carica avanti alTribunale di Venezia, chiedendo l'annullamento della deliberaassembleare 11.9.2015 riguardante la approvazione del rendicontoconsuntivo dell'esercizio gestionale 2014-2015 e del correlativopiano di riparto.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudiziochiedendo il rigetto della domanda.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava anche altra delibera in data1.12.2015.4.

Le due cause venivano riunite e il Tribunale accoglieva ingran parte la domanda attorea e dichiarava la nullità della delibera11.9.2015 nella parte in cui aveva approvato lo stato di ripartizionedelle spese consuntivate per l'esercizio 20 14-2015; e annullava ilpunto 5 ultima parte della delibera 1.12.2015 per mancatapreventiva informazione dell'oggetto della deliberazione poiadottata.Numero registro generale 6347/2020Numero sezionale 2825/2025Numero di raccolta generale 14080/2026Data pubblicazione 13/05/20265. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza relativamente al rigetto della richiesta di annullamentodel punto 2 della delibera del 1.12.20156. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo, con il favore dellespese e competenze di lite, il rigetto dell'appello principale esvolgendo appello incidentale contro la sentenza (pubblicata il29.12.2017) nella parte in cui il Tribunale aveva annullato ladelibera di cui al punto n. 5 del verbale della assembleacondominiale 1.12.2015 e nella parte in cui aveva dichiarato lanullità della delibera 11.9.2005 di approvazione dello stato diripartizione del consuntivo 2014-2015.7.

La Corte d’Appello di Venezia rigettava l'appello principaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'appello incidentale proposto dalCondominio [OSCURATO:PERSONA] e confermava la sentenza di primogrado.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza.9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso e ha proposto ricorso incidentale.10.

Con atto del 15 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e il CondominioResidence Laguna hanno contestualmente rinunciatorispettivamente al ricorso e al ricorso incidentale.11.

Nel medesimo atto le parti hanno dichiarato di accettare lerispettive rinunce al ricorso e al controricorso e hanno chiesto dicompensare le spese del giudizio di legittimità.12.

L’atto di rinuncia e quello di accettazione sono rituali.13.

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, nonoccorrendo provvedere sulle spese, stante l’accettazione dellerinunce, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.Numero registro generale 6347/2020Numero sezionale 2825/2025Numero di raccolta generale 14080/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenutarinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 20 novembre 2025IL PRESIDENTEMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 21, presso lo studio dell’avvocatounitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 6347/2020Numero sezionale 2825/2025Numero di raccolta generale 14080/2026Data pubblicazione 13/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.2772/2019 depositata il 03/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’estinzione del giudizio;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrentee ricorrente incidentale che ha insistito nella richiesta di estinzionedel giudizio.1. [OSCURATO:PERSONA], acquirente di una unità immobiliare delCondominio [OSCURATO:PERSONA], sito al Lido di Venezia, convenivadetto [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore in carica avanti alTribunale di Venezia, chiedendo l'annullamento della deliberaassembleare 11.9.2015 riguardante la approvazione del rendicontoconsuntivo dell'esercizio gestionale 2014-2015 e del correlativopiano di riparto.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudiziochiedendo il rigetto della domanda.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava anche altra delibera in data1.12.2015.4. Le due cause venivano riunite e il Tribunale accoglieva ingran parte la domanda attorea e dichiarava la nullità della delibera11.9.2015 nella parte in cui aveva approvato lo stato di ripartizionedelle spese consuntivate per l'esercizio 20 14-2015; e annullava ilpunto 5 ultima parte della delibera 1.12.2015 per mancatapreventiva informazione dell'oggetto della deliberazione poiadottata.Numero registro generale 6347/2020Numero sezionale 2825/2025Numero di raccolta generale 14080/2026Data pubblicazione 13/05/20265. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza relativamente al rigetto della richiesta di annullamentodel punto 2 della delibera del 1.12.20156. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo, con il favore dellespese e competenze di lite, il rigetto dell'appello principale esvolgendo appello incidentale contro la sentenza (pubblicata il29.12.2017) nella parte in cui il Tribunale aveva annullato ladelibera di cui al punto n. 5 del verbale della assembleacondominiale 1.12.2015 e nella parte in cui aveva dichiarato lanullità della delibera 11.9.2005 di approvazione dello stato diripartizione del consuntivo 2014-2015.7. La Corte d’Appello di Venezia rigettava l'appello principaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'appello incidentale proposto dalCondominio [OSCURATO:PERSONA] e confermava la sentenza di primogrado.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza.9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso e ha proposto ricorso incidentale.10. Con atto del 15 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e il CondominioResidence Laguna hanno contestualmente rinunciatorispettivamente al ricorso e al ricorso incidentale.11. Nel medesimo atto le parti hanno dichiarato di accettare lerispettive rinunce al ricorso e al controricorso e hanno chiesto dicompensare le spese del giudizio di legittimità.12. L’atto di rinuncia e quello di accettazione sono rituali.13. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, nonoccorrendo provvedere sulle spese, stante l’accettazione dellerinunce, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.Numero registro generale 6347/2020Numero sezionale 2825/2025Numero di raccolta generale 14080/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenutarinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 20 novembre 2025IL PRESIDENTEMilena Falaschi
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