CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09132/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 28826/2019Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28826/2019 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi constudio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 21 febbraio 2019, n. 909/1/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Lazio il 21 febbraio 2019, n. 909/1/2019, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diaccertamento n. 185503 del 27 novembre 2017, notificato il30 dicembre 2015 (recte: 2017), da parte dell’“[OSCURATO:SOCIETA].”,nella qualità di incaricata del servizio di gestione dei rifiutiurbani per conto di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della “[OSCURATO:SOCIETA].”, per infedele dichiarazione della TARI relativa aglianni dal 2010 al 2014, nella misura complessiva di € 11.957,59(oltre a interessi moratori e sanzioni amministrative), inrelazione ad un locale sito in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 36,essendone stata accertata la maggiore superficie di mq. 195(rispetto a quella dichiarata di mq. 90), ha parzialmenteaccolto l’appello proposto dall’“[OSCURATO:SOCIETA].” nei confrontidella “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Roma il 13 luglio 2017,n. 17255/17/2017, con compensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisionedi prime cure – che aveva accolto il ricorso originario dellacontribuente – nel senso di rettificare l’atto impositivo con lacommisurazione del tributo alla minore superficie di mq. 173(sulla base della visura storica catastale dell’immobile),essendo emersa una maggiore estensione di mq. 83 (anzichédi mq. 105) rispetto alla dichiarazione della contribuente.Numero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/20263. L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso.4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sette motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stata depositata dall’appellante la visura storicacatastale – da cui il giudice di secondo grado ha desunto lasuperficie imponibile del locale - soltanto nel giudizio di appello,nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere statocontumace il gestore del servizio dinanzi al giudice di primogrado e non essere state tenute in conto dal giudice di secondogrado le controdeduzioni depositate dalla contribuente il 22dicembre 2017 (con specifica contestazione della produzionedocumentale)2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la parte può produrre inappello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio diprimo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimastacontumace (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2018,n. 29568; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17921; Cass.,Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre2024, n. 27741; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2025, n. 26543;Cass., Sez. Trib., 17 marzo 2026, n. 5970).2.3 Ne discende che il giudice di appello ha correttamentetenuto conto delle risultanze emerse dal documento prodottoNumero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026dall’appellante, ancorché questa fosse stata contumace nelgiudizio di prime cure.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 162, della legge 27 dicembre2006, n. 296, 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. 18dicembre 1997 n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stato parzialmente annullatodal giudice di secondo grado l’avviso di accertamento, laddovelo stesso avrebbe dovuto confermare la sentenza di prime cureo annullare in toto l’avviso di accertamento, in quanto lapretesa impositiva era basata su un presupposto diverso enuovo, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non esserestato tenuto conto dal giudice di secondo grado che lasuperficie imponibile era stata illegittimamente modificata conl’avviso di accertamento.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Premesso che il processo tributario è annoverabile tra quellidi "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisionesostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, siadell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, sicché ilgiudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento permotivi non di carattere formale, ma di carattere sostanziale,non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nelmerito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limitiposti dalle domande di parte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2016, n.13294; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., Sez.5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 10 settembre2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2021, n. 17233;Numero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15899; Cass., Sez. 5^, 26maggio 2022, n. 17189; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022,n. 34723; Cass., Sez. Trib., 20 settembre 2023, n. 26882;Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2024, n. 19840; Cass., Sez. Trib.,1 agosto 2025, n. 22204; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2026,n. 667), ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezzadella pretesa fiscale (e non anche l'assoluta nullità dell'atto),non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo che larappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesadell'amministrazione finanziaria, sia pure entro i limiti tracciatidai petita delle parti (Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2014, n.25317; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21820; Cass., Sez.5^, 25 novembre 2020, n. 26795; Cass., Sez. Trib., 30novembre 2023, n. 33431; Cass., Sez. Trib., 5 dicembre 2024,n. 31232).3.3 Ne discende che la “rettifica” (o, come meno propriamentesi esprime il giudice di appello, l’annullamento parziale)dell’atto impositivo dipende dalla riduzione della pretesaimpositiva in correlazione alla diminuzione della superficieimponibile rispetto all’esito del controllo espletato dal gestoredel servizio.3.4 Aggiungasi pure che l’accertamento della superficieimponibile attiene al merito della pretesa impositiva, il cuisindacato è precluso al giudice di legittimità.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 162, della legge 27 dicembre2006, n. 296, 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondogrado che l’atto impositivo era munito di adeguatamotivazione, nonché omesso esame di fatto decisivo per ilNumero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., pernon essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado deivizi dell’atto impositivo che erano stati rilevati dal giudice diprime cure ed erano stati ribaditi nelle controdeduzioni dellacontribuente in appello del 22 dicembre 2017 (con riguardo,tra l’altro, all’individuazione del soggetto emittente l’attoimpositivo).4.1 Il predetto motivo è infondato.4.2 Anzitutto, come si evince anche dalla sentenza impugnata(oltre che da varie disposizioni del regolamento comunaleTARI, che è stato oggetto di plurimi richiami nel presentegiudizio), l’“[OSCURATO:SOCIETA].” fornisce supporto a [OSCURATO:PERSONA] gestione della TARI ed è incaricata del servizio di gestionedei rifiuti urbani sulla base di apposito contratto di servizio (art.1, lett. i), del regolamento comunale TARI), comprendenteanche le funzioni di verifica e accertamento del tributo (art. 24del regolamento comunale TARI), per cui essa agisce – con ilsupporto e l’ausilio della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” - quale longamanus di [OSCURATO:PERSONA] (in proposito, si veda anche latrascrizione in ricorso di taluni stralci dell’atto impositivo).4.3 Per il resto, posto che, in materia tributaria, alla sanzionedella nullità comminata dall'art. 42, comma 3, del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, o da altre diposizioni non si applica ilregime di diritto amministrativo di cui agli artt. 21-septies dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e 31, comma 4, del d.lgs. 2 luglio2010, n. 104, che risulta incompatibile con le specificità deglidiscrezionalità, ha configurato una categoria unitaria diinvalidità-annullabilità, sicché il contribuente ha l'onere dellatempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cuiNumero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, onde evitare ildefinitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcunvizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'attoconsequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possaessere rilevato di ufficio dal giudice (Cass., Sez. 5^, 18settembre 2015, n. 18448; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2016,n. 381; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2020, n. 21386; Cass., Sez.5^, 28 dicembre 2021, n. 41803; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre2021, nn. 41882 e 41903; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022,n. 37332; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 20999; Cass.,Sez. Trib., 16 marzo 2026, n. 5954), si può richiamarel’orientamento consolidato, per cui, in tema di TARSU (ma iprincipi valevoli per tale disciplina sono tendenzialmenteapplicabili anche al TARES e alla TARI, per la palese identità diratio - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n.22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez.5^, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 16 novembre2021, n. 34635; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3355),la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell’avviso diaccertamento in rettifica va condotta in base alla disciplinadettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli entilocali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 (a tenore del quale: «Gli avvisi di accertamento inrettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione aipresupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hannodeterminati; se la motivazione fa riferimento ad un altro attonon conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deveessere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale»), sicché, ove larettifica venga effettuata sulla base della variazione dellasuperficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveNumero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggioresuperficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuteapplicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei arendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria,senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciòavvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11270; Cass.,Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n.31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass.,Sez. Trib., 30 giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez.Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio2024, n. 2083; Cass., Sez. Trib., 29 luglio 2025, n. 21872).Dunque, perché l’atto sia valido, è sufficiente che contenga glielementi essenziali per consentire al contribuente dicomprendere la pretesa e di approntare una difesa efficace.Tali elementi includono: l’indicazione delle superfici tassate, letariffe applicate (quota fissa e quota variabile), il riferimentoalla delibera comunale che le ha approvate, l’importo totaledovuto.4.4 Ne consegue che la sentenza impugnata si èsostanzialmente uniformata a tali principi, asserendo che«l’atto impugnato contiene tutti gli elementi utiliall’identificazione del quantum debeatur, riportando lacategoria di appartenenza, i mq. assoggettabili a tariffa, lemotivazioni dell’atto, l’irrogazione della sanzione, le modalitàdi pagamento, la tutela giudiziale e la possibilità di accederealle definizioni agevolate, con una riduzione di 1/3 dell’importodella sanzione irrogata» e che «presupposto dell’accertamentoNumero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026sono gli elementi risultanti da più controlli svolti ad esempio,presso la Banca dati dell’Agenzia del territorio, l’archivio deisoggetti e delle utenze TARI, gli archivi dell’anagrafetributaria». Da qui la coerente conclusione che «nessun viziodi motivazione può rilevarsi nell’atto in contestazione».5. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato decisol’appello dal giudice di secondo grado con motivazioneassolutamente carente o meramente apparente, risolvendosiin una «fedele riproduzione dell’atto di appello», il cui«contenuto è privo di un’esposizione chiara, univoca edesaustiva».5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 Il collegio non ignora l’orientamento consolidato di questaCorte, secondo cui la sentenza motivata per relationem,mediante mera adesione acritica all'atto d'impugnazione,senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delleragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per violazionedell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in quantocorredata da motivazione solo apparente (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 14 ottobre 2015, n. 20648; Cass., Sez. 6^-5, 19dicembre 2019, n. 34137; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2020,n. 21616; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15846; Cass.,Sez. 2^, 7 maggio 2024, n. 12307; Cass., Sez. Trib., 25febbraio 2026, n. 4243).Tuttavia, nel caso di specie, per quanto il giudice di appellopossa aver attinto alle deduzioni difensive dell’appellante perla motivazione della propria decisione, replicandone taluneNumero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026inesattezze, ciò non di meno l’esposizione della ratio decidendiè frutto di una autonoma rielaborazione e di una criticarevisione delle tesi poste a fondamento dei motivi di gravame,che vale ad escludere il passivo ed asettico recepimento dellerelative argomentazioni in punto di fatto e di diritto.6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2729 cod. civ., 1, comma 682, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, e 52 del d.lgs. 15 dicembre1997, n. 446, con riferimento all’art. 24 del regolamentocomunale TARI, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere state erroneamente richiamate dalgiudice di secondo grado le presunzioni ex art. 2729 cod. civ.in relazione alla determinazione della base imponibile.6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Invero, il gestore del servizio ha contestato allacontribuente la maggiore superficie imponibile in baseall’incrocio delle informazioni desunte dalla consultazione dellebanche dati a sua disposizione (in ossequio all’art. 24, comma1, lett. i), del regolamento comunale TARI).Tuttavia, il riferimento all’art. 2729 cod. civ. è statomenzionato dal giudice di appello in sede di genericaillustrazione dei poteri ufficiosi dell’“[OSCURATO:SOCIETA].”, ma nonanche in relazione alla specifica attività di accertamento neiconfronti della contribuente. Difatti, secondo la sentenzaimpugnata: «Giova ricordare che, ai sensi del regolamentoTA.RI. del Comune di Roma vigente (…), [OSCURATO:SOCIETA] può,nell’esercizio delle proprie funzioni di verifica ed accertamento,utilizzare anche le presunzioni ex art. 2729 c.c. (art. 24)».Tale considerazione è in sintonia con la formulazione dellanorma regolamentare, la quale si limita ad una elencazioneriepilogativa (ma non esaustiva) delle facoltà riservate alNumero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026gestore del servizio nell’esercizio del«le attività necessarie alcontrollo dei dati contenuti nella denuncia di cui all’articolo 19»e del«le attività di controllo per la corretta applicazione dellatassa sui rifiuti (TARI)», prevedendo, tra l’altro (comma 1, lett.c), la possibilità di «accedere ai locali e alle aree assoggettabilial tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandopreavviso al contribuente di almeno 7 giorni» e, «(i)n caso dimancata collaborazione del contribuente o altro impedimentoalla diretta rilevazione», di procedere «all’accertamento sullabase di presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codicecivile».7. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 682, della legge 27 dicembre2013, n. 147, e 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stata considerata dal giudice di secondo grado la visuracatastale come elemento utilizzabile alla stregua dipresunzione semplice, senza tener conto della decurtazioneapplicabile alla superficie catastale ai sensi dell’art. 11, comma5, del regolamento comunale TARI.8. Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 645, della legge 27 dicembre2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata erroneamente rideterminatadal giudice di secondo grado la superficie imponibile ai fini dellaliquidazione del tributo.9. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza aicriteri relativi alla determinazione della superficie imponibile –sono fondati.Numero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/20269.1 Secondo la sentenza impugnata: «Nel merito, deveosservarsi che l’[OSCURATO:SOCIETA] ha potuto dimostrare che dalla letturadella visura storica dell’immobile (all. 5), identificato con foglio541, particella 36, sub. 501, lo stesso ha una consistenza dimq. 173. Quindi, la superficie dichiarata di mq. 90 è di sicuroinferiore a quella catastale di mq. 173. Ne consegue chel’appellata ha omesso di dichiarare una parte di superficie alfine della determinazione della tariffa rifiuti, che non puòessere pertanto considerata in soli mq. 90 ma almeno di 173mq. (quindi con una evasione di circa 83 mq.). Per quantoappena detto, questa Commissione non può non prendere inconsiderazione quanto desunto dalla visura catastale, allegataagli atti e considerata accertata una maggiore superficie di 83mq.».9.2 Ora, le censure in disamina attingono proprio il criterionormativo di determinazione della superficie imponibile, che èstata genericamente indicata dal giudice di appello nella«superficie catastale» di mq. 173, senza specificare se taleconsistenza sia stata computata al netto o al lordo delladecurtazione stabilita dall’art. 11, comma 5, del regolamentocomunale (in base al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138). Il cherende incerto l’esatto conteggio del quantum debeatur.Tale disposizione prevede, infatti, che: «Ai fini dell'attività diaccertamento, [OSCURATO:PERSONA], per le unità immobiliari adestinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto ediliziourbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficieassoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento dellasuperficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dalregolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138».9.3 Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questaCorte, secondo cui, in tema di TARSU (ma il principio valeNumero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026anche per TARES e TARI), posto che l'art. 70, comma 3, deld.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, integrato dall'art. 1, comma340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha onerato icontribuenti di dichiarare una superficie non inferiore all'80%di quella catastale con riguardo a tutti gli immobili censiti nelcatasto edilizio urbano, i Comuni hanno piena facoltà, in sededi attività di accertamento, di attingere ai dati dell'Agenziadelle Entrate per la determinazione delle superfici tassabili e,in caso di denuncia di una misura inferiore alla predettapercentuale (e, a maggior ragione, in caso di omessa denunciae di constatazione d'ufficio di una misura maggiore dellapredetta percentuale), di modificare d'ufficio la superficiestessa, dandone comunicazione agli interessati e procedendocosì, in caso di scostamenti tra le superfici dichiarate e quelleda dichiarare, all'emanazione di appositi avvisi di accertamentoin rettifica (Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21956).9.4 Per cui, la maggiore superficie imponibile deve essereindividuata all’esito della prevista decurtazione della superficiedesumibile dalle risultanze catastali. Dunque, occorre accertarel’osservanza di tale parametro nella rideterminazione dellabase imponibile per il computo del tributo.10. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del sesto motivo e del settimomotivo, nonché l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso puòtrovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 28826/2019Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 9132/2026Data pubblicazione 11/04/2026La Corte accoglie il sesto motivo e il settimo motivo, rigetta irestanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]