CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di sorveglianza di Pisaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Pisa, con provvedimento del 18 novembre2025, depositato in pari data, ha dichiarato inammissibile la richiesta propostada [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35-ter Ord. pen., evidenziando che questa era genericain quanto il detenuto non aveva indicato in termini specifici i periodi e gli istitutiper cui denuncia che la detenzione subita si era svolta in condizioni disumane.Secondo il [OSCURATO:PERSONA], infatti, la richiesta si riferisce genericamente alperiodo intercorrente dal 30 dicembre 2020 “ad oggi” in cui l’interessato eradetenuto alla [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, senza invece considerare che lo stesso èstato ristretto nella [OSCURATO:PERSONA] di Reclusione di Massa dall’8 marzo 2024 al 30 maggio2024 e che la medesima istanza è già stata accolta con riferimento al periodo dal30 dicembre 2020 al 23 marzo 2023, in cui la pena è stata espiata presso laCasa [OSCURATO:PERSONA] di Pisa.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, amezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento allamancanza totale di motivazione in ordine ai periodi intercorrenti dal 23 marzo2023 al 7 marzo 2024 e dal 31 maggio 2024 al 5 novembre 2025, nel corso deiquali il ricorrente è stato comunque detenuto nella [OSCURATO:PERSONA] di Pisa eche non sono stati oggetto di una precedente pronuncia.3. In data 11 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge conriferimento alla mancanza totale di motivazione in ordine ai periodi intercorrentidal 23 marzo 2023 al 7 marzo 2024 e dal 31 maggio 2024 al 5 novembre 2025.La doglianza è meritevole di accoglimento.2.1. L’art. 35-ter Ord. pen. prevede i rimedi risarcitori per le ipotesi diviolazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti e internati.Il primo comma stabilisce che, se il pregiudizio si è protratto per unperiodo di tempo non inferiore a quindici giorni il detenuto può presentare,personalmente o a mezzo di procuratore speciale, una istanza al magistrato disorveglianza che, accertata la fondatezza della domanda, dispone a titolo dirisarcimento del danno la riduzione della pena detentiva ancora da espiare inragione di un giorno ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito ilpregiudizio.Ai sensi del secondo comma, qualora il periodo da espiare non consenta ladetrazione ovvero quando la detenzione non conforme ai criteri dettati dall’art. 3CEDU sia inferiore a quindici giorni, lo stesso magistrato di sorveglianzariconosce a titolo di risarcimento in favore del detenuto la somma di 8,00 europer ogni giorno per il quale è stata accertata la violazione.Il terzo comma prevede le ipotesi in cui la richiesta si riferisce allarestrizione subita in custodia cautelare quando questa non sia computabile nelladeterminazione della detenzione da espiare e, più in generale, quella in cui lastessa riguarda un periodo relativo a una pena la cui espiazione è già terminata.In tali casi, sempre ai sensi del terzo comma, la domanda deve esserepresentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla cessazione della custodiacautelare o dello stato di detenzione e il giudice competente è il tribunale civiledel capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza il richiedente, chedecide in composizione monocratica.2.2. Secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 1,n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971 - 01), la discontinuità tra le fasiesecutive è preclusiva della richiesta, ex art. 35-ter Ord. pen., di decurtazionedella pena da imputare al titolo in esecuzione, quale rimedio al pregiudizioriferibile all'espiazione, già cessata, di un titolo diverso. Ammettere, infatti, chel'interessato possa ottenere una riduzione di pena imputabile al trattamentodegradante subito nel corso di una precedente esecuzione, ormai esaurita etemporalmente non unificata a quella attuale, contrasta con la correlazione chedeve esistere tra esecuzione e titolo di riferimento, e interferisce inoltre con ladisciplina della fungibilità, che non ammette crediti di pena spendibili in relazionea condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere.Diverso è il caso del detenuto, che richieda il rimedio risarcitorio di cuiall'art. 35-ter Ord. pen. per la restrizione degradante subita in esecuzione di untitolo diverso da quello in espiazione al tempo della domanda, ma che espia lapena del nuovo titolo senza soluzione di continuità con quella precedente,nell'ambito di una esecuzione unificata in un provvedimento di cumulo di pene.In tale ipotesi, infatti, il il condannato, finché la detenzione permane, può adire ilmagistrato di sorveglianza, per ottenere il rimedio compensativo della riduzionedella pena cumulata.2.3. Nel caso in cui l'espiazione del nuovo titolo non avvenga in continuitàcon il precedente, sussistendo cesura temporale tra la precedente esecuzione, incui si assume essersi verificata la violazione, e quella in corso al momento delladomanda, d’altro canto, l'interessato potrà azionare il rimedio avente ad oggettoil solo ristoro monetario (tra le altre, Sez. 1, n. 18171 del 19/05/2020, Camelia,non mass.).Ciò dovrà fare, tuttavia, entro il termine di decadenza di sei mesi, chedecorre dalla cessazione dello stato di detenzione (art. 35-ter, comma 3, Ord.pen.), ovvero – per le detenzioni patite anteriormente all'entrata in vigore deld.l. n. 92 del 2014 – da quest'ultima data (art. 2, comma 1, d.l. cit.).2.4. In una corretta prospettiva interpretativa la richiesta con la qualel’interessato richiede il rimedio risarcitorio, così come il reclamo avverso il rigettodella stessa, deve indicare i periodi di detenzione cui la stessa si riferisce e devedare conto degli elementi necessari al fine di valutarne l’ammissibilità.Sul punto, infatti, si deve ribadire quanto già evidenziato da questa Corteper cui «è inammissibile il reclamo proposto dal detenuto ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma sesto, legge 26 luglio 1975 n. 354, al fine di ottenere il rimediorisarcitorio previsto dall’art. 35-ter della medesima legge, quando tale atto nonindica i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e le precise ragioni inerentialle specifiche condizioni detentive, in relazione ai quali si deduce un trattamentopenitenziario subito in violazione dell’art. 3 CEDU» (Sez. 1, n. 22164 del13/05/2015, Ferraro, Rv. 263613 - 01).La stessa richiesta e il reclamo, d’altro canto, non possono essere ritenutigenerici laddove l’istante, evidenziati gli argomenti a sostegno della richiesta,abbia comunque indicato il periodo durante il quale la pena è stata espiata el’istituto di detenzione.2.5. Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non si è conformatoai principi indicati.La richiesta di riferisce a una pena che è parte di un unico titolo esecutivo ecomprende dei periodi di detenzione effettivamente subiti, così come riconosciutodallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha dato conto della precedente pronuncia e delperiodo a cui si riferiva e ha anche indicato in termini specifici il periodo in cui ilricorrente è stato ristretto a Massa.Sotto tale profilo, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ha del tutto omesso di considerare iperiodi, peraltro significativi, in cui l’interessato era comunque detenuto nellaCasa [OSCURATO:PERSONA] di Pisa che non erano stati oggetto della precedentepronuncia e che erano comunque oggetto della richiesta.Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio alMagistrato di sorveglianza di Pisa affinché lo stesso, attenendosi ai principiindicati e libero nell’esito, si pronunci alla luce dei parametri enucleati dallagiurisprudenza di legittimità di questa Corte in Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020,dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433 - 01, secondo cui il trattamentopenitenziario inumano o degradante patito da un detenuto ristretto in un carcereitaliano, inquadrabile nella previsione dell’art. 3 CEDU, deve essere definito allaluce della giurisprudenza sovranazionale consolidatasi dopo il caso “Torreggianicontro Italia” (Corte EDU, Torregiani c. Italia, 8 gennaio 2013, n. 43517/09; sivedano anche Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Adinolfi, Rv. 279793 - 01; Sez.1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220 - 01; Sez. 6, n. 7979 del26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355 - 01; Sez. 1, n. 5835 del 15/11/2018, dep.2019, Marsano, Rv. 274874 - 01; Sez. 5, n. 53731 del 07/06/2018, Mocanu, Rv.275407 - 01). P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alMagistrato di Sorveglianza di Pisa.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]