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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02060/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Roma che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di concorso nel furto di una auto- vettura utilizzata poi da terzi soggetti per la commissione del reato di sequestro di persona e li aveva condannati alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno. 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con un primo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità concorsuale assu- mendo da un lato la circostanza secondo la quale la stessa aveva fornito adeguata spiegazione del contenuto delle conversazioni intercettate e al contempo del motivo per cui le proprie impronte digitali potevano essere rimaste impresse sul cofano del veicolo rubato, e con un secondo motivo di ricorso, analogo a quello dell'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si denuncia il vizio motivazionale e il travisamento della prova con riferi- mento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con memoria tempestivamente depositata la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era a contestare i profili di inammissibilità del ricorso rilevati dal consigliere delegato all'esame preliminare del proprio ricorso, insistendo nell'accoglimento delle doglianze avanzate.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi della indicazione e della analisi censoria degli argomenti posti a fon- damento del giudizio di colpevolezza nei confronti della ricorrente e dell'esclusione per entrambi i ricorrenti del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sot- toposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 3.1 Quanto ai profili di responsabilità il giudice distrettuale ha eviden- ziato con motivazione logica e coerente alle emergenze processuali come dalle intercettazioni telefoniche tra i due coimputati e alla stregua della intercettazione ambientale intervenuta all'interno del veicolo in cui gli stessi si trovavano con gli altri componenti della famiglia, emergesse evidenza, al di là del rinvenimento delle impronte digitali della [OSCURATO:PERSONA] sul veicolo sottratto, del pieno coinvolgimento della stessa nell'episodio furtivo, laddove la ricorrente ammetteva di avere consegnato insieme al padre l'autovettura sottratta alla persona che l'avrebbe poi utilizzata per l'azione criminosa che aveva portato all'uccisione del FANELLA e al feri- mento di uno dei malviventi.

Dall'intercettazione ambientale, come sin- teticamente richiamata dal giudice di appello, emergeva poi il timore della [OSCURATO:PERSONA] di un proprio coinvolgimento nella stessa azione criminosa, che costituiva implicito riconoscimento del contributo fornito nel reperi- mento e nella consegna del veicolo. 3.2 Manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche laddove la valuta- zione operata dalla Corte di Appello sulla consapevolezza degli imputati di muoversi in un contesto criminale di tutto rispetto risulta resistente alla valutazione espressa da diversa autorità giudiziaria la quale aveva escluso o posto in dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dello spessore criminale del Giuliani, se solo si considera, come è stato evidenziato dal giudice distrettuale, che si era in presenza di un furto su commissione, che vi era stata la mediazione di un altro appartenente alla malavita ro- mana (Donnini), le peculiari modalità di consegna del veicolo, i contatti mantenuti dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con Giuliani e [OSCURATO:PERSONA] e la palesata consapevolezza, nel corso delle intercettazioni, dell'azione delittuosa po- sta in essere dal gruppo di fuoco, anche nelle modalità esecutive e dei soggetti coinvolti (quello di Ravenna). 3.3 La valutazione operata dalla Corte di Appello risulta pertanto logica e priva di contraddizioni evidenti, nonché di travisamenti del materiale probatorio, come prospettato dalle difese di entrambi i ricorrenti.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Roma che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di concorso nel furto di una auto- vettura utilizzata poi da terzi soggetti per la commissione del reato di sequestro di persona e li aveva condannati alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno. 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con un primo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità concorsuale assu- mendo da un lato la circostanza secondo la quale la stessa aveva fornito adeguata spiegazione del contenuto delle conversazioni intercettate e al contempo del motivo per cui le proprie impronte digitali potevano essere rimaste impresse sul cofano del veicolo rubato, e con un secondo motivo di ricorso, analogo a quello dell'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si denuncia il vizio motivazionale e il travisamento della prova con riferi- mento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria tempestivamente depositata la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era a contestare i profili di inammissibilità del ricorso rilevati dal consigliere delegato all'esame preliminare del proprio ricorso, insistendo nell'accoglimento delle doglianze avanzate. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi della indicazione e della analisi censoria degli argomenti posti a fon- damento del giudizio di colpevolezza nei confronti della ricorrente e dell'esclusione per entrambi i ricorrenti del beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sot- toposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 3.1 Quanto ai profili di responsabilità il giudice distrettuale ha eviden- ziato con motivazione logica e coerente alle emergenze processuali come dalle intercettazioni telefoniche tra i due coimputati e alla stregua della intercettazione ambientale intervenuta all'interno del veicolo in cui gli stessi si trovavano con gli altri componenti della famiglia, emergesse evidenza, al di là del rinvenimento delle impronte digitali della [OSCURATO:PERSONA] sul veicolo sottratto, del pieno coinvolgimento della stessa nell'episodio furtivo, laddove la ricorrente ammetteva di avere consegnato insieme al padre l'autovettura sottratta alla persona che l'avrebbe poi utilizzata per l'azione criminosa che aveva portato all'uccisione del FANELLA e al feri- mento di uno dei malviventi. Dall'intercettazione ambientale, come sin- teticamente richiamata dal giudice di appello, emergeva poi il timore della [OSCURATO:PERSONA] di un proprio coinvolgimento nella stessa azione criminosa, che costituiva implicito riconoscimento del contributo fornito nel reperi- mento e nella consegna del veicolo. 3.2 Manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche laddove la valuta- zione operata dalla Corte di Appello sulla consapevolezza degli imputati di muoversi in un contesto criminale di tutto rispetto risulta resistente alla valutazione espressa da diversa autorità giudiziaria la quale aveva escluso o posto in dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dello spessore criminale del Giuliani, se solo si considera, come è stato evidenziato dal giudice distrettuale, che si era in presenza di un furto su commissione, che vi era stata la mediazione di un altro appartenente alla malavita ro- mana (Donnini), le peculiari modalità di consegna del veicolo, i contatti mantenuti dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con Giuliani e [OSCURATO:PERSONA] e la palesata consapevolezza, nel corso delle intercettazioni, dell'azione delittuosa po- sta in essere dal gruppo di fuoco, anche nelle modalità esecutive e dei soggetti coinvolti (quello di Ravenna). 3.3 La valutazione operata dalla Corte di Appello risulta pertanto logica e priva di contraddizioni evidenti, nonché di travisamenti del materiale probatorio, come prospettato dalle difese di entrambi i ricorrenti. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così
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