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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 novembre 1961

Cassazione n. 15963/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1961 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto del Presidente della Sezione Riesame del Tribunale di Roma del 3 febbraio 2025, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per quanto di competenza; lette le conclusioni del precedente difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18 novembre 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen. e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Il suddetto indagato ha proposto appello, davanti al medesimo Tribunale di Roma, dolendosi dell'omessa risposta alla richiesta di revoca o sostituzione della misura in atto da parte del Giudice per le indagini preliminari (che anzi aveva emesso decreto di giudizio immediato), nonché della abnorme pronuncia del giudice del riesame anche direttamente sulle questioni poste a fondamento di tale istanza ex art. 299 cod. proc. pen.

Il medesimo Tribunale, in subordine, è stato, altresì, sollecitato a disporre il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per l'accertamento della competenza dell'Autorità giudiziaria di Perugia.

3. Il Presidente della Sezione Riesame del Tribunale di Roma, con proprio decreto del 3 febbraio 2025, ha riqualificato l'appello come ricorso per cassazione «avendo questo Tribunale definito il gravame ex art. 309 cod. proc. pen.».

4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre rilevare - preliminarmente e in via assorbente - come l'atto di impugnazione risulti redatto e sottoscritto da un difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma) non iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] dei patrocinatori dinanzi le giurisdizioni superiori.

Appare evidente la violazione di legge (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), senza che rilevi, sul punto, la doverosa nomina officiosa di un difensore cassazionista (avv. [OSCURATO:PERSONA]), né l'ancora successivo deposito di nomina fiduciaria, rilasciata il 19 marzo 2025, in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli cassazionista (il quale ha poi presentato memoria scritta il seguente 28 marzo).È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove quest'ultimo non sia iscritto nell'Albo speciale della Corte (Sez. 7, Ord. n. 9047 del 20/02/2025, Bonomini, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 6350 del 19/12/2024, dep. 2025, Brines, non mass.; Sez. 4, n. 47031 del 15/11/2024, Rodrigo, non mass.; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464- 01; Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985-01; Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Oliari, Rv. 229737-01); invero, la conversione dell'atto di impugnazione non impedisce la dichiarazione di inammissibilità, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019.

Maslova, Rv. 277208-01).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente nella misura indicata in dispositivo, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (tenuto conto, in particolare, che i profili di censura concernevano non un provvedimento giurisdizionale, ma, al più, un semplice fatto processuale, quale l'asserita mancata risposta del giudice competente a un'istanza difensiva).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1961 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto del Presidente della Sezione Riesame del Tribunale di Roma del 3 febbraio 2025, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per quanto di competenza; lette le conclusioni del precedente difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18 novembre 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen. e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Il suddetto indagato ha proposto appello, davanti al medesimo Tribunale di Roma, dolendosi dell'omessa risposta alla richiesta di revoca o sostituzione della misura in atto da parte del Giudice per le indagini preliminari (che anzi aveva emesso decreto di giudizio immediato), nonché della abnorme pronuncia del giudice del riesame anche direttamente sulle questioni poste a fondamento di tale istanza ex art. 299 cod. proc. pen. Il medesimo Tribunale, in subordine, è stato, altresì, sollecitato a disporre il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per l'accertamento della competenza dell'Autorità giudiziaria di Perugia. 3. Il Presidente della Sezione Riesame del Tribunale di Roma, con proprio decreto del 3 febbraio 2025, ha riqualificato l'appello come ricorso per cassazione «avendo questo Tribunale definito il gravame ex art. 309 cod. proc. pen.». 4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre rilevare - preliminarmente e in via assorbente - come l'atto di impugnazione risulti redatto e sottoscritto da un difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma) non iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] dei patrocinatori dinanzi le giurisdizioni superiori. Appare evidente la violazione di legge (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), senza che rilevi, sul punto, la doverosa nomina officiosa di un difensore cassazionista (avv. [OSCURATO:PERSONA]), né l'ancora successivo deposito di nomina fiduciaria, rilasciata il 19 marzo 2025, in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli cassazionista (il quale ha poi presentato memoria scritta il seguente 28 marzo).È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove quest'ultimo non sia iscritto nell'Albo speciale della Corte (Sez. 7, Ord. n. 9047 del 20/02/2025, Bonomini, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 6350 del 19/12/2024, dep. 2025, Brines, non mass.; Sez. 4, n. 47031 del 15/11/2024, Rodrigo, non mass.; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464- 01; Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985-01; Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Oliari, Rv. 229737-01); invero, la conversione dell'atto di impugnazione non impedisce la dichiarazione di inammissibilità, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019. Maslova, Rv. 277208-01). 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente nella misura indicata in dispositivo, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (tenuto conto, in particolare, che i profili di censura concernevano non un provvedimento giurisdizionale, ma, al più, un semplice fatto processuale, quale l'asserita mancata risposta del giudice competente a un'istanza difensiva). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della
Decreto Cassazione n. 15963/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris