CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 1967
Cassazione n. 08114/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acquaiva delle fonti (BA), il 22/04/1967, [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acquaviva delle fonti (BA), il 24/06/1975, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TA), il 07/09/1982 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, emessa in data 08/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale P.a&cfualm [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Taranto, emessa in data 07/09/2018 - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, 612 cod. pen., in Laterza, il 14/01/2012, a loro ascritto - su appello della parte civile dichiarava i predetti responsabili del reato contestato ai soli effetti civili, condannandoli al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data 22/11/2019 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento alla omessa rinnovazione delle prove dichiarative, essendo la pronuncia della Corte di merito basata su di una diversa valutazione delle stesse, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso degli imputati è fondato, avendo il giudice di appello ribaltato il giudizio assolutorio senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative, nonostante l'esplicita richiesta formulata in tal senso anche con il gravame e, soprattutto, in presenza di un preciso onere processuale, in tal senso. La sentenza impugnata ha, infatti, osservato come la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], dovesse essere ritenuto del tutto attendibile, dando atto anche delle ulteriori fonti di prova a carico degli imputati. Non vi è alcun dubbio che, sulla scorta della pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277000), il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale. Ed infatti, si deve ribadire l'approccio ermeneutico secondo il quale la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo, nel caso di impugnazione della sola parte civile, risultando tale interpretazione l'unica corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione. Peraltro, nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha dato neanche conto delle ragioni che avevano indotto il primo giudice a pervenire all'assoluzione degli imputati. Come si evince dalla motivazione del primo giudice, la dichiarazione della persona offesa non era stata ritenuta sufficiente all'affermazione di penale responsabilità, in carenza di elementi di conferma, il che, a prescindere dalla erronea applicazione, sul punto, di incontrovertibili principi giurisprudenziali, mette in rilievo come il primo giudice abbia, in sostanza, espresso un giudizio di insufficienza, a fini probatori, del narrato della persona offesa. Da ciò deriva, quindi, la necessità per il giudice di appello di verificare personalmente, all'esito dell'esame diretto della stessa, l'attendibilità della persona offesa, cosa che, nel caso in esame, non si è verificato. Va, infatti, precisato che, per quanto il primo giudice possa non aver espresso, in maniera manifesta, uno specifico giudizio di inattendibilità della persona offesa, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso di specie, si .. fonda su di un diverso apprezzamento di attendibilità della prova dichiarativa decisiva, laddove il concetto di diverso apprezzamento va inteso, senza alcun dubbio, in termini più ampi della semplice dicotomia attendibilità/inattendibilità. In altri termini se - come nel caso di specie - il primo giudice abbia ritenuto che la deposizione della persona offesa fosse insufficiente al completamento del quadro probatorio, tale elusione di un consolidato orientamento ermeneutico si è tradotto, in ogni caso, nell'espressione di una valutazione che ridonda sull'apprezzamento della prova dichiarativa. Ne consegue che la sentenza impugnata, per pervenire ad una valutazione di attendibilità e linearità del narrato della persona offesa, avrebbe dovuto procedere direttamente all'escussione della stessa. Da ciò discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma,