CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 14246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rappresentato che la propria assistita ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 ottobre 2025, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce in data 15 settembre 2025. L'indagata è accusata di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e di plurimi episodi di detenzione e cessione di droga in concorso (capi 6, 21, 41, 42, 44, 76). 2. Avverso tale ordinanza, l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 309, comma 5, c.p.p. e 89 disp. att. c.p.p. La difesa lamenta che il Tribunale del Riesame abbia illegittimamente rigettato la richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni, qualificandola come "aspecifica e globale". Si sostiene che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d'ufficio tali atti a garanzia del diritto di difesa, non potendo fondare il diniego sulla mera facoltà dell'indagato di accedere all'archivio digitale. Si sostiene che l'art. 89 bis disp. att. c.p.p. non esima il Tribunale del riesame dall'obbligo d'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per verificare la legittimità della misura quando la difesa ne faccia espressa richiesta. Si aggiunge che la richiesta difensiva non poteva essere ritenuta "aspecifica e globale", come si legge nel provvedimento impugnato, in quanto non poteva che afferire alle "ipotesi contestate in cautela (...) nei confronti della stessa...". 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce "la violazione degli artt. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) c.p.p.". La difesa contesta la validità dell'ordinanza cautelare genetica, asserendo che il GIP, in relazione ai capi 1), 20), 40), 43) e 77), si sarebbe limitato a recepire acriticamente gli elementi proposti dal Pubblico Ministero, attraverso la tecnica del "copia-incolla", senza procedere ad un'autonoma valutazione del compendio indiziario, risultando le "poche righe" non riconducibili alla richiesta prive di passaggi che consentano di ritenere eseguita un'effettiva disamina degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione. Inoltre, si lamenta un difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari rinvenibile nell'ordinanza del GIP, stante l'adozione di una motivazione unitaria e non individualizzata per i numerosi indagati. La difesa espone quindi che, a fronte delle censure difensive, il Tribunale aveva reso una motivazione illogica, valorizzando la "differente forma grafica" delle parti della richiesta del PM inserite nell'ordinanza genetica o la sintesi fatta dal GIP di altre parti della richiesta, benché non dessero contezza delle ragioni per cui il GIP aveva fatto proprio il contenuto dell'atto richiamato. Tale mancanza di autonoma valutazione, quindi, comporterebbe, per la difesa, la nullità dell'ordinanza genetica e, conseguentemente, di quella del Tribunale del riesame. Si denuncia, altresì, il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendo stata adottata una "motivazione unitaria" che non teneva conto del "tempo trascorso", delle "modalità e circostanze del fatto", della "personalità dell'imputato". 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 273 c.p.p., con riferimento a tutte le ipotesi di reato provvisoriamente contestate deducendo che non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza. 2.3.1 Per quanto riguarda il reato associativo di cui al capo 1), si evidenzia che non sussistevano i gravi indizi idonei a comprovare, sia pure ai fini cautelari, l'esistenza di una "affectio societatis", di un substrato organizzativo stabile e, soprattutto, del contributo cosciente e volontario di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, rilevando che gli involucri che si rinvengono neifilmati, cui fa riferimento il Tribunale, non erano nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], non potendo avere valore indiziario le buste di plastica talvolta trasportate dalla donna, così come non riferibili alla medesima risultano i dialoghi relativi a droga e denaro. Si aggiunge, inoltre, che, in ogni caso, del tutto arbitrario era il collegamento fra eventuali condotte tipiche dei reati fine e la volontà di agevolare una consorteria della quale l'indagata ignorava la stessa esistenza. Si contesta, altresì, che l'indagata potesse avere conoscenza della disponibilità di armi. 2.3.2. In relazione al capo 6) si segnala la differente ricostruzione dell'episodio da parte del PM e del GIP, rilevando che solo nella ricostruzione del GIP si attribuiva un ruolo a [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe trasportato la busta che si assume contenente lo stupefacente a casa di Mastria, circostanza che, secondo la difesa, non troverebbe riscontro nel compendio indiziario. Si lamenta che il Tribunale del riesame, sul punto, era rimasto silente. 2.3.3 In relazione al capo 21), si lamenta che GIP e Tribunale non spiegano il ragionamento probatorio che aveva portato a ritenere che: [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che le buste che si assume da lei trasportate contenessero droga; il 18/3/2023 [OSCURATO:PERSONA] sapesse che a casa di Mastria vi era droga e che ne avesse prelevato un quantitativo per trasportarla altrove. 2.3.4. In relazione al capo 41), si sostiene che non vi è indizio alcuno che dimostri che [OSCURATO:PERSONA] sapesse che nella busta che si assume da lei trasportata vi fosse della droga. 2.3.5 In relazione al capo 42), si sostiene che le intercettazioni non provano il [OSCURATO:PERSONA] avesse prelavato da Mastria droga e l'avesse consegnata a Tricarico. 2.3.6 In relazione ai capi 44) e 76, si assume che non vi sarebbe prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza che nella busta prelevata vi fosse droga. Le azioni della ricorrente, secondo la difesa, sarebbero state erroneamente interpretate, potendo essere ricondotte a semplici atti di "amorevolezza" nei confronti del figlio, anch'egli indagato. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 274 c.p.p. Si contesta il difetto di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere. La difesa argomenta che, data la distanza temporale dei fatti contestati, la motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa e fondata su elementi concreti e specifici, idonei a dimostrare un attuale e concreto pericolo di reiterazione. Si critica, inoltre, una valutazione astratta della gravità dei reati e una descrizione della personalità dell'indagata non supportata da elementi fattuali. 3. Il 12/3/2026 è stata trasmessa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] la rinuncia al ricorso sottoscritta dall'indagata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La rinuncia al presente ricorso sottoscritta personalmente dall'indagata deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) c.p.p., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen. deve essere mitigato, con riferimento alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende che va comunque disposta, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", dal rilievo che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad una liquidazione determinata in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri seguiti in presenza di ricorso inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M